INPS – Circolare 02 febbraio 2018, n. 23
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017.
SOMMARIO: Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
Indice
- Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
- Variazione allo 0,3% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2018
Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017 è stato pubblicato il Decreto 13 dicembre 2017 del Ministro dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, è stata fissata allo 0,3 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (1).
Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa che, come noto, richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,3% di cui al Decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2018.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (allegato 2).
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2018.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,3% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2018.
—
Note:
1) Circolare Inps n. 88 del 9 maggio 2002.
Allegato n.1
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 13 dicembre 2017
Allegato n. 2
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1 % |
01.01.2018 – | 0,3% |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2022, recante “Modifica del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022 - INPS – Circolare n. 2 del 4 gennaio 2023
- INPS - Circolare 07 gennaio 2020, n. 2 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019
- INPS - Circolare 22 dicembre 2020, n. 152 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020
- INPS - Circolare 29 dicembre 2021, n. 203 - Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 13 dicembre 2021, recante "Modifica del saggio di interesse legale", pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre 2021
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 13 dicembre 2021 - Modifica del saggio di interesse legale
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 12 dicembre 2019 - Modifica del saggio di interesse legale
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Le liberalità diverse dalle donazioni non sono sog
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 7442 depositata…
- Notifica nulla se il messo notificatore o l’
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 5818 deposi…
- Le clausole vessatorie sono valide solo se vi è ap
La Corte di Cassazione, sezione II, con l’ordinanza n. 32731 depositata il…
- Il dipendente dimissionario non ha diritto all’ind
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6782 depositata…
- L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo na
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 7181 depositata…