INPS – Circolare 03 gennaio 2020, n. 1
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito.
INDICE:
- Premessa
- Contributo addizionale
- Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
- Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario- Assegno ordinario per contratto di solidarietà
- Istruzioni contabili
- Premessa
Con la circolare n. 170 del 15/11/2017 sono state fornite le istruzioni per il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale in ordine ai Fondi di solidarietà, di cui all’articolo 26 e seguenti del D.lgs n. 148/2015.
Le indicazioni tecniche per la compilazione dell’Uniemens, contenute nella circolare citata, non hanno però riguardato il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, disciplinato dal D.I. n. 83486/2014 e precedentemente dal D.I. n. 158/2000, il quale aveva già una specifica modalità di compilazione del flusso in caso di fruizione dell’assegno ordinario, secondo quanto previsto dalla circolare n. 144/2011 e successivamente confermato con la circolare n. 213/2016.
Al fine di adeguare le modalità di conguaglio del Fondo in oggetto a quelle seguite dagli altri Fondi di solidarietà, così come descritte dalla citata circolare n. 170/2017, con la presente circolare si forniscono le indicazioni tecniche per la compilazione del flusso Uniemens per i casi di sospensione/riduzione di attività lavorativa (assegno ordinario) dei lavoratori dipendenti di aziende iscritte al Fondo di solidarietà del credito. Pertanto devono ritenersi superate le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, contenute nelle circolari n. 144/2011 e n. 213/16.
Sulla base delle previsioni di legge (articolo 7, commi 2 e 3, del D.lgs n. 148/2015), le integrazioni salariali erogate dal datore di lavoro sono rimborsate dall’Istituto ovvero conguagliate dal datore di lavoro medesimo.
Di conseguenza, il datore di lavoro pagherà, per conto del Fondo di solidarietà, l’assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto e, dopo aver ricevuto l’autorizzazione, porrà a conguaglio il suo credito al momento del versamento della contribuzione obbligatoria.
In particolare, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.lgs n. 148/2015, il conguaglio delle prestazioni d’integrazione salariale garantite dai Fondi di solidarietà deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo. Il giorno di inizio della decorrenza dei sei mesi coincide con la data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’Istituto.
Per quanto concerne la misura della prestazione di assegno ordinario si rimanda alla citata circolare n. 213/2016.
Nell’allegato 1 viene riportato l’algoritmo per il calcolo della retribuzione persa, che include gli elementi che devono essere considerati per il corretto calcolo della base imponibile da assumere a riferimento per la determinazione della misura della prestazione di assegno ordinario e della contribuzione correlata.
Al fine di garantire il rispetto del criterio definito dall’articolo 10, comma 2, del D.I. n. 83486/2014, secondo cui la retribuzione giornaliera è pari a 1/360 della retribuzione annua, è previsto un fattore correttivo pari al rapporto tra il numero di giorni lavorabili e i 30 giorni sui quali è parametrata la retribuzione mensile. In riferimento alle modalità di esposizione sul flusso Uniemens dei conguagli per interventi formativi finanziati dal Fondo a norma dell’articolo 5, comma 1, lett. a), punto 1), del D.I. n. 83486/2014, si rimanda alle indicazioni già fornite al paragrafo 5 della citata circolare n. 170/2017. Il nuovo quadro operativo entrerà in vigore a partire dalle denunce con competenza marzo 2020, esclusivamente in relazione alle domande presentate dal 1° marzo 2020, per eventi decorrenti dal medesimo giorno.
- Contributo addizionale
In caso di fruizione delle prestazioni di integrazione erogate dal Fondo di solidarietà in commento, è previsto in capo al datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486/2014, l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione.
La base di calcolo per l’applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.
L’individuazione del momento impositivo della contribuzione addizionale e la quantificazione della medesima avvengono con modalità operative analoghe a quelle previste per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della cassa integrazione guadagni (cfr. paragrafo 2 della circolare n. 170/2017, cui si rinvia integralmente).
- Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento
Per tutte le istanze presentate a partire dal 1° marzo 2020 e con decorrenza della prestazione dalla medesima data, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici). Così come precisato nel messaggio n. 1403/2018, il ticket deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda on line, utilizzando l’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, a tal fine prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo.
I datori di lavoro dovranno indicare il <CodiceEvento> per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tal fine avranno cura di compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andranno utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rimanda alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
Nell’elemento <IdentEventoCIG> va indicato il codice identificativo (Ticket di 16 caratteri alfanumerici), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria.
Parallelamente anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> dovrà essere valorizzato il relativo codice evento.
I codici che identificano gli eventi tutelati dal Fondo di solidarietà per il personale del credito sono i seguenti:
Codice | Descrizione |
AOR | “Assegno ordinario” |
ASR | “Assegno ordinario per contratto di solidarietà” |
La causale ASR dovrà essere utilizzata in caso di assegno ordinario con causale contratto di solidarietà.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tali codici sono identificate dal codice di autorizzazione “3D”, avente il significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno sarà accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183/2010.
- Esposizione del contributo addizionale e del conguaglio di assegno ordinario- Assegno ordinario per contratto di solidarietà
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario o assegno ordinario per contratto di solidarietà che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
In particolare, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno operare nel seguente modo:
-nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> dovrà essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
-negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo.
A tal fine dovranno essere valorizzati i seguenti codici causale:
Codice | Descrizione |
A101 | ctr. Addizionale su assegno ordinario |
A102 | ctr. Addizionale su assegno ordinario per contratto di solidarietà |
Negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> andranno indicati rispettivamente la causale dell’importo osto a conguaglio ed il relativo importo.
A tal fine verranno valorizzati i seguenti codici causale già in uso:
Codice ? Descrizione
L001 ? Conguaglio assegno ordinario
L002 ? Conguaglio assegno ordinario per contratto di solidarietà
In caso di cessazione di attività l’azienda potrà richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e comunque entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
Al fine dell’esposizione in Uniemens delle ore di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa, l’azienda dovrà indicare il numero di ore individuate mediante l’applicazione del fattore correttivo. Tali ore andranno poi spalmate sulle giornate effettive di evento, corrispondenti alle giornate in cui è avvenuta la sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Nell’allegato n. 1, oltre all’algoritmo di calcolo, sono forniti alcuni esempi di applicazione dello stesso.
- Istruzioni contabili
L’adeguamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del Credito alle modalità di conguaglio esposte nei precedenti paragrafi 3 e 4, fondate sul codice identificativo (ticket), determina un conseguente allineamento delle istruzioni contabili già disciplinate nella circolare n. 213/2016 e nuove istruzioni per gli assegni ordinari per contratto di solidarietà.
Pertanto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni d’integrazione salariale, assegno ordinario e assegno ordinario per contratto di solidarietà, presenti nel flusso Uniemens delle aziende ammesse al sistema del “conguaglio”, per le somme anticipate ai propri dipendenti, per conto del citato Fondo, si indicano di seguito i conti da abbinare ai codici elemento illustrati nel precedente paragrafo 4:
FBR30112 assegno ordinario a.p. – cod. “L001”;
FBR30172 assegno ordinario a.c. – cod. “L001”;
FBR30132 assegno di solidarietà difensiva a.p. – cod. “L002”;
FBR30192 assegno di solidarietà difensiva a.c. – cod. “L002”.
Per quanto concerne il versamento della contribuzione addizionale da parte dei datori di lavoro ai sensi dell’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015, nel caso di accesso alle prestazioni in argomento, si elencano i conti necessari alla rilevazione dell’evento esposto nel precedente paragrafo 2 le cui modalità operative sono illustrate nel richiamato paragrafo 4:
FBR21111 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p. – cod. “A101”;
FBR21171 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c. – cod. “A101”;
FBR21121 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.p.-insoluto- cod. “A101”;
FBR21181 contribuzione addizionale su assegno ordinario a.c.-insoluto- cod. “A101”;
FBR21108 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.- cod. “A102”;
FBR21178 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.- cod. “A102”;
FBR21128 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.p.-insoluto- cod. “A102”;
FBR21188 contribuzione addizionale su assegno di solidarietà difensiva a.c.-insoluto- cod. “A102”.
Infine, per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui onere è a carico del Fondo (art. 10, comma 10, del D.I. n. 83486/2014), si rinvia alle istruzioni contenute nel paragrafo 8.2 della circolare n. 213/2016.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegato 1
CALCOLO DELLA PRESTAZIONE DI ASSEGNO ORDINARIO
Nei casi di ricorso all’Assegno Ordinario, il Fondo eroga una prestazione calcolata nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: euro 1.180,39 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a euro 2.173,37; di euro 1.360,55 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra euro 2.173,37 ed euro 3.435,56 e di euro 1.718,82 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad euro 3.435,56 (valori 2019).
La retribuzione mensile utile per la determinazione dei trattamenti è la retribuzione, individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata, secondo il seguente schema di calcolo:
Retribuzione lorda mensile Rt*Nm/12 dove:
– Rt = retribuzione teorica mensile
– Nm = numero di mensilità che il lavoratore percepisce nell’anno (può avere anche valori non interi come 15500: nell’elemento <NumMensilita> devono essere ricomprese le voci ultramensili utili alla determinazione della retribuzione globale annua e non già ricomprese nell’elemento <RetribTeorica>. Qualora tali voci siano già ricomprese nella retribuzione teorica mensile, dovrà essere indicato il numero di mensilità effettivamente retribuite nell’anno.
Una volta determinata la retribuzione lorda mensile, questa viene confrontata con le retribuzioni soglia di 2.173,37, <=3.435,56, e > 3.435,56 e si determina il massimale da applicare.
Retribuzione persa Rp = Rt*(Nm/12)*(Or/Ol)dove:
- Or : ore di riduzione
- Ol : ore lavorabili
(se il lavoratore è sospeso Or=Ol )
Assegno ordinario= Rp *0,60 (con eventuale massimale)
Contribuzione correlata = Rp * 0,33
Per la definizione di retribuzione lorda mensile e numero mensilità si deve far riferimento all’ultimo documento tecnico Uniemens.
L’algoritmo ragiona determinando le ore lavorabili mensili e poi determinando le ore di riduzione (o ore evento) in maniera da rispettare sempre la proporzione per cui una giornata di riduzione comporta la riduzione di 1/30 della retribuzione mensile. Se si ipotizza un mese con 23 giorni lavorabili sarà cura dell’azienda inserire, ove necessario, un coefficiente di correzione orario per consentire il rispetto della proporzione richiesta dal decreto di 1/30.
Pertanto:
orario effettivo di 37,5 ore settimanali;
7,5 ore lavorabili per giorno di effettiva presenza;
indicazione degli eventi solo nei giorni di effettiva fruizione della prestazione;
fattore correttivo orario. Es: se un lavoratore è sospeso in un giorno l’azienda indica 5,75 ore di Evento (valore variabile a seconda dei giorni lavorabili nel mese) in modo da rispettare la proporzione 1/30.
Ne deriva che l’azienda dovrà sempre indicare le effettive ore lavorabili nel mese del lavoratore 7,5 ore al giorno per il numero di giorni di reale presenza, es. per ottobre 2019: 23 * 7,5 = 172,5 ore lavorabili. Per ogni giornata di prestazione l’azienda dovrà indicare 172,5/30 Ore di evento = 5,75 ore. Per ogni ora di prestazione dovrà indicare 5,75/7,5 = 0,77 ore di evento. Per ogni mese cambia solo il calcolo iniziale che porta a individuare le ore lavorabili mensili. Il massimale sarà considerato mensile e non orario. Il fattore di correzione varia mensilmente ed è determinabile come segue:
Fattore correzione orario = gg effettivamente lavorabili nel mese / 30 di cui all’esempio precedente 23/30 = 0,7666.
Una volta individuato il fattore di correzione l’azienda dovrà indicare per ogni ora di sospensione reale 0,77 ore di evento.
Le ore di evento, così come determinate con l’applicazione del fattore di correzione, andranno spalmate sulle giornate effettive di sospensione.
La retribuzione Oraria viene determinata sempre dalla formula:
Ro = Rt * Nm/ (12* Ore Lavorabili nel mese).
Si riportano di seguito alcuni esempi di calcolo della prestazione.
Lavoratore sospeso dal 1° al 25 novembre 2019.
Giorni di calendario = 30.
Giorni lavorabili = 20.
Giorni complessivi di sospensione = 25.
Giorni di sospensione per la compilazione del Flusso Uniemens = 16 (dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25).
– Retrib. teorica mensile comunicata dal datore (Rtm): € 2.769
– Num. Mensilità: 13
– Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000[(Rtm*13)/12]
Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30= 0,6667
7,5*20(gg lavorabili) = 150(ore lavorabili nel mese)
7,5 ore*0,6667 (fattore di correzione)*25 giornate=125 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens)
Numero ore giornaliere di sospensione da indicare nel Flusso Uniemens: 125/16 (giorni di novembre lavorabili nel periodo di sospensione) = 7,81 ore per ciascun giorno dal 4 all’8; dal 11 al 15; dal 18 al 22 e il 25
– Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 2.769*13/(12*150) = € 20
6)Importo lordo orario Assegno ordinario= € 12 (20*0,60)
7)Importo complessivo lordo teorico Assegno ordinario: € 1.500 (12*125 Ore riduzione)
8) Importo complessivo lordo effettivo Assegno ordinario: € 1.360,55 (massimale per retribuzioni lorde mensili tra € 2.173,37 ed € 3.435,56)
9) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2.500 (20*125)
10) Contribuzione correlata: € 825 (2.500*0,33)
11) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 37,5 (2.500*0,015)
Lavoratore sospeso per l’intero mese di dicembre 2019.
Giorni di calendario = 31.
Giorni lavorabili = 20, comprensivi dei semifestivi della vigilia di Natale e del 31 dicembre.
– Retrib. teorica mensile comunicata dal datore(Rtm): € 2.769
– Num. Mensilità: 13
– Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000[(Rtm*13)/12]
In presenza di giornate semifestive il fattore di correzione deve essere riproporzionato in modo da consentire la corretta valorizzazione di queste giornate:
Giornate lavorabili: (18*7,5 + 2*5)/ 7,5 = 19,33
Fattore di correzione = 19,33 (n. giorni lavorabili) / 30= 0,6444
7,5*18(gg lavorabili) + 5*2 (gg semifestivi) = 145(ore lavorabili nel mese)
7,5 ore * 0,6444 (fattore di correzione) * 30 giornate= 145 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens)
Numero ore giornaliere di sospensione da indicare nel Flusso Uniemens: 145/20 (giorni di dicembre lavorabili nel periodo di sospensione) = 7,25 ore per ciascun giorno, compresi il 24 e il 31 dicembre, entrambi semifestivi
Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 2.769*13/(12*145) = € 20,69
Importo lordo orario Assegno ordinario= € 12,41 (20,69*0,60)
Importo complessivo lordo teorico Assegno ordinario: € 1.800 (12,41*145 ore di riduzione)
Importo complessivo lordo effettivo Assegno ordinario: € 1.360,55 (massimale per retribuzioni lorde mensili tra € 2.173,37 ed € 3.435,56)
10) Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 3.000
11) Contribuzione correlata: € 990 (3.000*0,33)
12) Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 45 (3.000*0,015)
Lavoratore in riduzione di orario di 10 ore nel mese di gennaio 2020.
Giorni di calendario = 31.
Giorni lavorabili = 21.
Retrib. teorica mensile comunicata dal datore(Rtm): € 2.769
Num. Mensilità: 13
Retrib. con rateo di tredicesima: € 3.000 [(Rtm*13)/12]
Fattore di correzione = 21(n. giorni lavorabili) / 30= 0,7
7,5*21(gg lavorabili) = 157,5 (ore lavorabili nel mese)
10*0,7(fattore di correzione) = 7 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens e qualora imputate in un solo giorno potrebbero risultare inferiori al normale orario giornaliero di lavoro di 7 ore e 30 minuti)
Retribuzione oraria: Rtm* Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 2.769*13/(12*157,5) = € 19,05
Importo lordo orario Assegno ordinario: € 11,43 (19,05*0,60)
Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 80 (11,43*7 ore di riduzione)
Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 133,33 [(19,05*7); ovvero (Rtm*13)/360/7,5*10)]
Contribuzione correlata: € 44 (133,33*0,33)
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2 (133,33*0,015)
Lavoratore part time orizzontale al 70%, sospeso per l’intero mese di novembre 2019.
Giorni di calendario = 30.
Giorni lavorabili = 20.
Retrib. teorica mensile full time: € 2.769
In questo caso l’azienda indicherà una retribuzione teorica di € 1.938,3
Fattore di correzione = 20 (n. giorni lavorabili)/30 = 0,6667
7,5*20* 0,7(% Part time) = 105 (ore lavorabili nel mese)
7,5 ore * 0,6667 *0,7(% Part time) *30 giornate= 105 (ore di sospensione che dovranno essere dichiarate in uniemens: 5,25 per ciascun giorno Retribuzione oraria: Rtm*Num. Mensilità/(12*ore lavorabili nel mese) 1.938,3*13/(12*105) = € 20 Importo lordo orario Assegno ordinario: 20*0,60= € 12
Importo complessivo lordo teorico ed effettivo Assegno ordinario: € 1.260 (12*105)
Imponibile per contribuzione correlata e contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 2.100 [(20*105); ovvero (Rtm*13)/12)]
Contribuzione correlata: € 693 (2.100*0,33)
Contributo addizionale a carico del datore di lavoro: € 31,5 (2.100*0,015)
Allegato 2
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI | |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR30132 |
Denominazione completa | Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 83486/2014 per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata | ASS. CONTR. SOL. DIF. CONG. ART.5, C1, L.A), P.2-D.I.83486/2014 – A.P. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR30192 |
Denominazione completa | Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) punto 2) del D.I. n. 83486/2014 per riduzione dell’attività lavorativa in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi di cui all’art. 21, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 148/2015, conguagliati dalle aziende con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno incorso |
Denominazione abbreviata | ASS. CONTR. SOL. DIF. CONG. ART.5, C1, L.A), P.2-D.I.83486/2014 – A.C. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR21108 |
Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti | |
CTR ADD CONTR SOL DIFEN – FBR – DM 5.2.69 – A.P. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR21178 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso |
Denominazione abbreviata | CTR ADD CONTR SOL DIFEN – FBR – DM 5.2.69 – A.C. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR21128 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti |
Denominazione abbreviata | CTR ADD CONTR SOL DIFEN – FBR – DM NON RISCOSSO – A.P. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | FBR21188 |
Denominazione completa | Contributo addizionale dovuto per il finanziamento dell’erogazione degli assegni ordinari in applicazione dei contratti di solidarietà difensivi ai sensi dell’art. 33, comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, accertato mediante modd. DM insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso |
Denominazione abbreviata | CTR ADD CONTR SOL DIFEN – FBR – DM NON RISCOSSO – A.C. |