INPS – Circolare 05 marzo 2021, n. 41
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.
INDICE
- Premessa
- Soggetti che possono rilasciare la delega
- Modalità di rilascio della delega
- Presentazione e decorrenza della delega
- Revoca della delega: decorrenza e validità
- Misura del contributo sindacale
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Controlli a campione e applicazione di penali
- Codice INPS
- Istruzioni contabili
- Premessa
In data 14 dicembre 2020 è stata sottoscritta una convenzione con l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 47 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Soggetti che possono rilasciare la delega
L’articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.
Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.
Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.
- Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
- Presentazione e decorrenza della delega
L’articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’Organizzazione sindacale invia all’Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’INPS. All’atto dell’invio l’Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.
La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall’Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
- Revoca della delega: decorrenza e validità
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Organizzazione stessa.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Organizzazione sindacale competente.
Ai sensi dell’articolo 4 della convenzione è ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.
L’Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d’identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all’Organizzazione sindacale revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
- Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
– Revoca delega cartacea (residuale) € 0,29
– Gestione delega € 0,11
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;
– ove siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
- Controlli a campione e applicazione di penali
L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Organizzazione sindacale.
In aggiunta, l’Istituto sottopone a verifica le deleghe che all’atto dell’acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d’identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).
La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.
Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di penali commisurate alla gravità dell’adempimento così come graduate nell’articolo 10 della convenzione.
Nell’eventualità in cui siano applicate all’Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.
- Codice INPS
Il codice INPS assegnato è CO.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell’Organizzazione sindacaleCONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), si istituiscono i seguenti conti:
GPA25775 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
GPA27775 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.
Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
È inoltre istituito il seguente nuovo conto:
GPA11775 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.
I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E FEDERTERZIARIO (FEDERTERZIARIO), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SULLE PRESTAZIONE PENSIONISTICHE, AI SENSI DELL’ART. 23-OCTIES DELLA LEGGE 11 AGOSTO 1972, N. 485
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della Legge 11 agosto 1972 n. 485, l’organizzazione sindacale affida all’INPS la riscossione dei contributi sindacali che i propri associati possono versare, tramite l’Istituto, in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
Ai sensi della legge 11 agosto 1972 n. 485 e per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975 n.364, tale servizio di riscossione dei contributi sindacali è esteso ai titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS– Gestione Dipendenti Pubblici.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore dell’organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di pensione.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti pensionati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione sindacale destinataria della suddetta quota.
ARTICOLO 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura della trattenuta per contributi sindacali è determinata applicando le seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti pensionistici della Gestione Dipendenti Pubblici, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:
– 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
– 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura, del trattamento minimo del FPLD;
– 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
Per le pensioni indirette di reversibilità, corrisposte con unico ordine di pagamento a più contitolari, la trattenuta è calcolata con le modalità previste ai commi precedenti.
Le organizzazioni sindacali che iscrivono in base al proprio assetto statutario esclusivamente determinate categorie di pensionati, possono richiedere l’applicazione di una trattenuta sindacale in quota fissa o l’applicazione di un limite massimo alla misura della quota sindacale scaturita dall’applicazione delle percentuali sopra indicate.
ARTICOLO 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’articolo 1 dei presente accordo, avviene mediante la trasmissione telematica dì apposita delega all’INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto deve obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
Per i pensionati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa per via di un impedimento temporaneo/permanente o per analfabetismo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n.445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000 sono disponibili nella procedura informatica “Gestione deleghe”.
La delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. L’invio dei dati della delega all’INPS avviene nella stessa modalità d’invio della domanda di prestazione.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l’organizzazione sindacale, invia all’INPS, con modalità telematica, i dati della delega ed allega in formato digitale la delega acquisita e la copia del documento d’identità del pensionato.
La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa, ovvero, entro 3 mesi dalla predetta data per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici.
Dell’avvenuta acquisizione in procedura della delega alla riscossione delle quote associative, l’INPS ne dà comunicazione al pensionato, in modalità telematica.
L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione, sia contestualmente alla richiesta di prestazione sia su prestazione già erogata dall’Istituto, deve custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d’identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
L’organizzazione sindacale, per conto e nell’interesse di ciascun pensionato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun pensionato.
È ammessa un’unica delega su singola prestazione.
ARTICOLO 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’organizzazione sindacale competente.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l’Istituto provvede nel più breve tempo possibile alla elaborazione della richiesta ed alla comunicazione all’organizzazione sindacale competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra organizzazione sindacale, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’organizzazione sindacale interessata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
L’organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega deve trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e deve conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
L’Istituto dà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca e all’organizzazione sindacale interessata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS versa all’organizzazione sindacale acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 98% (novantaotto%) dell’importo delle trattenute disposte sulle pensioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese in cui viene effettuata la trattenuta o il primo giorno bancabile successivo.
Eventuale modifica del giorno di valuta sarà oggetto di apposita comunicazione telematica all’organizzazione sindacale.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, per le quote dovute fino al mese di novembre, con definizione della partita contabile entro il successivo mese di marzo.
L’INPS effettuerà il versamento dei conguagli di cui al comma precedente al netto dei costi di cui al successivo articolo 7.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall’INPS rilevazioni contabili sulle pensioni in pagamento, che rappresentino almeno il 98% del totale degli importi delle pensioni stesse, si procede all’effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all’organizzazione sindacale, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’organizzazione sindacale risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’organizzazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all’organizzazione sindacale.
ARTICOLO 7
Costi
L’organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l’Istituto provvede a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni pensionistiche di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2020 con Deteminazione presidenziale n. 46 in data 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
– Revoca delega cartacea (residuale) Euro 0,29
– Gestione delega Euro 0,11.
La variazione annuale dei costi è oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l’organizzazione sindacale ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla presente convenzione.
L’organizzazione sindacale si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
ARTICOLO 8
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale i dati delle deleghe sindacali su pensioni (nuove deleghe, revoche, deleghe eliminate ecc.) e gli importi versati.
L’organizzazione sindacale può consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al.costo del servizio.
L’INPS consente all’organizzazione sindacale di consultare i dati di seguito elencati:
– elenco generale nominativo delle pensioni in essere sulle quali viene effettuata la trattenuta a favore dell’organizzazione sindacale;
– elenco delle movimentazioni mensili relative all’organizzazione sindacale, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di pensione, deleghe revocate, nuove deleghe su pensioni esistenti, pensioni eliminate, pensioni trasferite su altre sedi INPS.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’organizzazione sindacale viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito www.inps.it “Servizi per i sindacati”.
L’organizzazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare al l’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’organizzazione tra le organizzazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente convenzione e le sue finalità, nonché dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 9
Verifiche
L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’ organizzazione sindacale.
Dette verifiche sono effettuate secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo all’ organizzazione sindacale.
In aggiunta alle verifiche previste dal comma precedente, l’INPS sottopone a verifica le deleghe per le quali, all’atto dell’acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega. In tal caso la procedura emette un messaggio di “allert”, che determina automaticamente l’invio della richiesta di documentazione di cui alla procedura di verifica esposta successivamente.
l’INPS pone in essere, inoltre, ogni opportuno controllo sulle deleghe segnalate dalle Autorità competenti seguendo la medesima procedura di verifica.
Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’organizzazione sindacale, è tenuta a trasmette entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC ovvero ai sensi del comma 2, la documentazione cartacea della delega in originale, della copia del documento d’identità nonché di altra documentazione del pensionato, conservata ai sensi dell’articolo 4 all’atto dell’acquisizione telematica della delega medesima.
La documentazione richiesta deve essere inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’INPS.
L’organizzazione sindacale, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia della documentazione trasmessa a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall’Istituto unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.
Eseguita la verifica riguardante la singola delega, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’organizzazione sindacale.
Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.
Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’organizzazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando il mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Penali
Nel caso in cui dalle verifiche di cui all’articolo precedente emergano irregolarità nella documentazione cartacea trasmessa dall’organizzazione sindacale, l’INPS applica il seguente sistema di penali graduate e commisurate alla reiterazione dell’irregolarità riscontrata:
- Delega alla riscossione della quota associativa per la quale, all’atto dell’acquisizione telematica, è intervenuto il blocco funzionale dell’operatore sindacale a seguito del riscontro di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell’Istituto, attinenti al pensionato che ha rilasciato la delega.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa di cui al punto 1, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe acquisite dall’organizzazione sindacale, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
- Delega priva di firma.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa prive di sottoscrizione, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
- Delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma – 2 del DPR 445/2000.
Per le deleghe alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante ed in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
- Deleghe recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS.
Per tutte le deleghe alla riscossione della quota associativa recanti firma apocrifa oggetto di formale denuncia da parte del cittadino alle competenti autorità, compreso l’INPS, che costituiscono una percentuale di irregolarità fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle, deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le deleghe che costituiscono una percentuale di irregolarità superiore al 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
- Mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’organizzazione sindacale, di documentazione richiesta dall’INPS.
Per le rilevazioni di mancata o parziale produzione/conservazione della documentazione richiesta dall’INPS, che costituiscono una percentuale fino all’1% (con arrotondamento all’unità superiore) del volume totale delle deleghe campionate, la penale è pari ad euro 58,00; per le rilevazioni che costituiscono una percentuale fino al 3%, la penale è pari ad euro 116,00; per le rilevazioni che costituiscono oltre il 3%, la penale è pari ad euro 174,00.
La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.
La riscossione delle penali avviene per compensazione in sede di pagamento dell’acconto delle quote relative al mese di giugno, ai sensi dell’articolo 1252 c.c., salvo procedere alla compensazione con l’acconto delle quote del mese successivo qualora non vi sia copertura della sommatoria delle penali applicate.
L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione del presente negozio giuridico nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, all’organizzazione sindacale.
ARTICOLO 11
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’organizzazione sindacale stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione sindacale alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’organizzazione sindacale è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.
ARTICOLO 12
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:
– in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
– qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l’Istituto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
– ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’ organizzazione il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l’organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’organizzazione;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’organizzazione, e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’organizzazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli Obblighi, a carico dell’organizzazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
– ove siano applicate all’organizzazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’organizzazione sindacale stessa.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente convenzione, ove il soggetto -, stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata “dichiarazione sostitutiva”).
La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
ARTICOLO 13
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica uri trattamento di dati personali, in specie non riferibili anche alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. Igs. n. 101/2018 e al Codice – esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei. dati personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. v .
I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito
– esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità – derivante dall’uso illegittimo delle informazioni; ciascuna Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così’ come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE.
L’organizzazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c’è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle eventuali attività di controllo.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; la Parti assumono l’impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 14
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore ai termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell’iter di sottoscrizione della medesima convenzione.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell’organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai.poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
ARTICOLO 15
Revisioni e integrazioni
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 16
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 17
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 18
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale RP.
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.
Allegato 2
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25775 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti per conto di CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DELLAVORO AUTONOMO IN GENERALE. (FEDERTERZIARIO), sulle pensioni pagate nell’anno in corso – Art. 23-octies della legge n.485/1972 |
Denominazione abbreviata | CTR SIND C/FEDERTERZIARIO ART.23 L.485/72 A.C. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA27775 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti per conto di CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DELLAVORO AUTONOMO IN GENERALE. (FEDERTERZIARIO), sulle pensioni pagate negli anni precedenti – Art. 23-octies della legge n.485/1972 |
Denominazione abbreviata | CTR SIND C/FEDERTERZIARIO ART.23 L.485/72 A.P. |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11775 |
Denominazione completa | Debito verso CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DELLAVORO AUTONOMO IN GENERALE. (FEDERTERZIARIO), per contributi sindacali trattenuti sulle pensioni – Art. 23-octies della legge n.485/1972 |
Denominazione abbreviata | DEB.V. FEDERTERZIARIO CTR. SU PENS.ART.23 L.485/72 |