INPS – Circolare 06 agosto 2013, n. 122
Convenzione fra l’INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni relative all’applicazione della convenzione, stipulata tra l’INPS e la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola dei propri iscritti.
In data 15/02/2013, è stata sottoscritta la convenzione con la S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, approvata con determinazione del Presidente n. 20 del 25/01/2013.
Si allega il testo della convenzione (all.1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.
La delega prevista dall’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, contenuta nel modulo della domanda di prestazione, deve essere sottoscritta dall’interessato e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta; inoltre deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta. L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Si fa presente che su tali deleghe, l’Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: S.N.A.L.A.
La misura del contributo dovuto a favore dell’Organizzazione sindacale stipulante, sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
L’INPS metterà a disposizione dell’ Associazione gli elenchi, suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo (da verificare DCSIT).
L’Organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Il costo del servizio è stato determinato in € 0,74 (settantaquattro centesimi) per singola delega.
E’ a carico della S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli), oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013.
La richiesta di rinnovo annuale da parte dell’Organizzazione dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.
Istruzioni operative e contabili
Ai fini della rilevazione contabile delle ritenute sindacali, a favore dell’Organizzazione in argomento, effettuate sulle prestazioni di disoccupazione agricola e dei conseguenti versamenti, si confermano le istruzioni contenute nella circolare n. 67 del 15 marzo 2001.
Pertanto, i conti da imputare sono: GPA 27031 e GPA 18041, ai quali viene opportunamente variata la denominazione (vedi allegato n. 2).
Naturalmente, il conto GPA 18041 per la rilevazione del debito verso il SNALA è da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra, da trattenere sulle somme da riversare all’Organizzazione sindacale, devono essere imputati, al conto già esistente GPA 24042.
Si comunica, inoltre, che la sede della S.N.A.L.A. (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) è in ROMA – via Cairoli n. 115.
Allegato 1
Convenzione fra inps e s.n.a.l.a. – sindacato nazionale autonomo lavoratori agricoli per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, al sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852
Art. 1
Il diritto di versare, mediante trattenuta sull’indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all’Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.
Art.2
La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973. n. 852. nel lesto contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell’Associazione sindacale stipulante e la Urina del rappresentante.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Art.3
La delega deve in ogni caso essere presentala unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all’art.25 della legge 8 agosto 1972. n. 457 e all’art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
La delega si intende concessa per l’anno cui si riferisce la prestazione richiesta.
I.’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
Art. 4
La misura del contributo dovuto a favore dell’Associazione sindacale stipulante sat; espressamente indicala nell’atto di delega.
Art. 5
L’INPS verserà allo SNALA (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la line del mese successivo a quello di pagamento.
L’INPS invierà all’Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l’indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo.
L’Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
Art. 6
Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all’INPS dallo SNALA (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli).
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Art. 7
I costi individuali dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni di disoccupazione agricola sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012. sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011. Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
– Gestione delega per singola prestazione € 0,74.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) . a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
E” a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Art. 8
L’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo di rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l’Organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.
Pertanto lo SNALA (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata e a ristorare l’INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.
L’Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l’efficacia o comunque l’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo da palle dello SNALA (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli) dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 10
Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell’Associazione sindacale stipulante.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | V |
Codice conto | GPA18041 |
Denominazione completa | Debito verso il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli (S.N.A.L.A.), per contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973 |
Denominazione abbreviata | DEB.V/SNALA CTR.SIND.DS AGR.- ART.2 L.852/73 |
Tipo variazione | V |
Codice conto | GPA27031 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli (S.N.A.L.A.) – Art. 2, legge n. 852/1973 |
Denominazione abbreviata | CTR.SIND.SU DS AGR.C/SNALA-ART.2 L.852/73 |
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