INPS – Circolare 07 febbraio 2020, n. 18
Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” – Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
SOMMARIO: La presente circolare fornisce indicazioni in merito all’esercizio del diritto all’accesso al trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna”, già disciplinato con decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, per il quale la legge di bilancio 2020 ha prorogato i termini per la maturazione dei requisiti necessari entro il 31 dicembre 2019.
1.Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, supplemento Ordinario n. 45/L, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
L’articolo 1, comma 476, della legge in argomento prevede che “all’articolo 16 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2019» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 29 febbraio 2020»” (Allegato n. 1).
La disposizione riguarda l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), estendendo la possibilità di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, alle lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, in luogo del 31 dicembre 2018.
La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
- Ambito di applicazione
La norma in argomento modifica l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, relativamente al quale sono state date istruzioni al paragrafo 3 della circolare n. 11 del 29 gennaio 2019.
Possono accedere alla pensione anticipata c.d. opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in commento trova applicazione quanto disposto dall’articolo 12 del citato D.L. n. 78 del 2010; pertanto il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione, in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; quindi al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.
Il trattamento in argomento è liquidato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la citata circolare n. 11 del 2019.
Allegato
(Art. 1 – Comma 476 L. 27-12-2019 n. 160)
476. All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».
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