INPS – Circolare 07 ottobre 2013, n. 142

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari.

 

In data 30 luglio 2013 tra l’INPS e la Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A.è stata stipulata una convenzione, ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei p.c.c.f..

Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

1. La riscossione del contributo sarà effettuata congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori con le modalità previste per gli stessi. Sull’avviso di pagamento, inviato ai contribuenti, l’Istituto indicherà l’ammontare del contributo associativo con la specifica dizione: “quota associativa Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A.”.

2. La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori, non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

3. L’Associazione farà pervenire alla Sede Centrale – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici- entro il 10 gennaio (e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno), i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non voler pagare più la quota associativa.

4. La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici renderà disponibili, per le Strutture INPS territorialmente competenti, i dati ricevuti dall’Organizzazione sindacale affinché le stesse ne confermino il contenuto dopo averli verificati con le deleghe rilasciate dagli associati.

5. Le deleghe sottoscritte da ogni socio, controfirmate e timbrate dal responsabile della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., verranno presentate dall’Associazione alle Strutture INPS, competenti per territorio, entro il 30 marzo.

6. I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

– Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,18

– Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,98

La convenzione ha validità annuale. La richiesta di rinnovo, da parte di Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., dovrà pervenire all’Istituto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

 

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di che trattasi, effettuate per conto della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A., si istituisce il seguente conto:

GPN25127 – contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A..

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Generale della Agricoltura (Co.Ge.A.), saranno curati direttamente dalla Sede centrale – Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

Si comunica che la sede della Confederazione Generale della Agricoltura – Co.Ge.A. è in via Cairoli, 115 Roma.

 

Allegato 1

Convenzione tra istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e confederazione generale della agricoltura (Co.Ge.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), al sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334

 

Art. 1

 

Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, la Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) affida all’INPS la riscossione-, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico alle aziende assuntrici di manodopera e ai p.c.c.f. (piccoli coloni e compartecipanti familiari) aderenti alla medesima associazione.

 

Art. 2

 

La riscossione del contributo associativo avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

L’INPS, a tal fine, indicherà sull’avviso di pagamento, anche l’ammontare del contributo dovuto all’Associazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest’ultimo con la indicazione ” contributo associativo Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.)”.

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Art. 3

 

L’identificazione dei soggetti indicati nell’art. 1, avverrà con le seguenti modalità:

La Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici contenenti i dati identificatividegli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I supporti telematici dovranno contenere l’identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa, nonché:

– indirizzo e GAP della sede dell’impresa;

– codice fiscale e partita I.V.A;

denominazione completa dell’impresa e del suo titolare;

– codice INPS d’impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;

– ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dopo aver provveduto all’abbinamento, provvedere a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l’intero contenuto dei supporti telematici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.

Per coloro che all’atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell’Istituto, non si provvedere all’emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l’Associazione voglia riproporre il nominativo per Fanno successivo, dovrà reiterarne l’inserimento nei supporti telematici.

La Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.), contemporaneamente all’invio dei supporti telematici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una “delega” alla riscossione delle quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con 1TNPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell’interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all’Associazione da parte dell’INPS.

Nell’ipotesi in cui pervengano all’INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell’INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.

La sottoscrizione della “delega” sarà controfirmata e timbrata dal responsabile della Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) con il timbro dell’Organizzazione.

Ciascuna “delega” dovrà, fra l’altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall’INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 30 settembre sarà fornito all’Associazione l’elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le “deleghe”, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l’associato e la Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) ai sensi dello Statuto che l’assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell’associato, deve essere inoltrata direttamente dall’Associazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.

Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle “deleghe” La revoca della delega produrrà effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l’armonizzazione delle varie procedure.

Tuttavia, nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dall’associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui risulti pervenuta, procederà all’acquisizione della revoca stessa.

 

Art. 5

 

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l’Associazione è tenuta a comunicare all’INPS le eventuali modifiche, da valere per l’intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.

 

Art. 6

 

Qualora il contribuente non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori richiesti, l’intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.

 

Art. 7

 

La Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio dì riscossione.

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi le aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) sono stati stabiliti, con Determinazione presidenziale n. 219 del 22 novembre 2012, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2011.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

– Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,18

– Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,98

E’ a carico della Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.), oltre alle spese, anche ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione. In particolare, verrà messo a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS, sulla base di quanto previsto dall’art. 2, commi 16 e 17, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286, per la riscossione dei contributi associativi, mediante l’utilizzo del Mod. F24.

La Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

 

Art. 8

 

L’INPS – Sede Centrale – entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà alla Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) un acconto determinato applicando, all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e delle imposte dovute per legge.

 

Art. 9

 

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l’INPS trasmetterà alla Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) un prospetto riepilogativo, relativo all’anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l’Associazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l’acquisizione dei Modd. F 24 nonché:

– l’importo annuo delle somme imposte;

– l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;

– l’elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;

– l’eventuale conguaglio.

I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l’emissione medesima.

Contestualmente l’INPS trasmetterà all’Associazione apposito rendiconto dal quale risulterà:

– l’ammontare delle quote associative riscosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l’emissione di riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti informatici;

– l’ammontare dei rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;

– gli acconti corrisposti per l’emissione contributiva di riferimento;

– l’eventuale conguaglio.

Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a effettuare i conguagli.

 

Art. 10

 

I rapporti conseguenti, ivi compresi quelli relativi alla restituzione di somme indebitamente versate, si instaureranno direttamente tra l’Associazione ed i soggetti passivi del rapporto contributivo.

L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall’applicazione della presente convenzione; in particolare la Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese ed onorari che dovesse eventualmente sostenere in dipendenza di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.

 

Art. 11

 

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2013. La richiesta di rinnovo annuale da parte della Confederazione Generale dell’Agricoltura (CO.GE.A.) dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata, almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si procederà alla revisione dell’accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazioneI
Codice contoGPN25127
Denominazione completaContributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto della Confederazione Generale della Agricoltura (Co.Ge.A.)
Denominazione abbreviataCTR.ASS. AZ.ASS.MAN. E P.C.C.F. RISC. C/CO.GE.A.