INPS – Circolare 08 luglio 2020, n. 82
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi obbligatori dovuti, per l’anno 2020, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).
INDICE
- Contribuzione IVS
- Contribuzione di maternità
- Contribuzione INAIL
- Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
- Tabelle contributi anno 2020
- Modalità di pagamento
- Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si colloca l’azienda.
Per l’anno 2020 il predetto reddito giornaliero, stabilito con decreto del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 luglio 2020, è fissato nella misura pari a € 59,45.
Le aliquote di finanziamento da applicare al reddito convenzionale sono state rideterminate dall’articolo 24, comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto: “Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto.” Tali aliquote sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi dell’articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le tabelle B e C dell’allegato 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
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Zona normale | Zona svantaggiata | |||
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
Dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo | |
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Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
Dal 2018 | 24,0% |
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali per l’anno 2020 sono quelle stabilite, a decorrere dall’anno 2018, senza distinzione né di ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%. Le aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella misura prevista dall’articolo 22 della medesima legge. Per l’anno 2020 il contributo è pari a € 0,68, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano ad applicarsi, anche per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, di richiedere la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
Si richiamano, a tal proposito, i chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del 26 marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’agevolazione contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 175 del 29 luglio 1998.
- Contribuzione di maternità
Per l’anno 2020 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di € 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri come disposto dell’articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151.
- Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’articolo 28 del decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il contributo di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2020, resta fissato nella misura capitaria annua di:
– € 768,50 (per le zone normali);
– € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
L’INAIL, con determinazione del Presidente n. 290 del 26 settembre 2019, ha fissato nella misura pari al 15,29% la misura della riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n .147. Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.
- Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’articolo 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
- Tabelle contributi anno 2020
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare sono riportati gli importi, le aliquote e i contributi in vigore nell’anno 2020 per le categorie interessate.
- Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. Gli estremi per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.
I termini di scadenza per il pagamento sono i seguenti: 16 luglio 2020, 16 settembre 2020, 16 novembre 2020 e 18 gennaio 2021.
- Esonero contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
L’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti alle nuove iscrizioni nella Gestione dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, effettuate nell’anno 2020, con età inferiore a quarant’anni (cfr. la circolare n. 72 del 9 giugno 2020).
Per coloro che sono ammessi al beneficio, l’esonero è quantificato nella misura del 100% per un periodo massimo di 24 mesi di attività.
L’esonero si applica alla quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e al contributo addizionale di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 160/1975.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
– il contributo per le prestazioni di maternità;
– il contributo INAIL dovuto dai soli coltivatori diretti. Si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Allegato 1
Contributo | Zone normali | Territori montani e zone svantaggiate |
---|---|---|
1) Aliquota assicurazione IVS | 24% | 24% |
2) Contributo addizionale IVS giornaliero (art.17, comma 1, Legge n. 160/1975 | € 0,68 | € 0,68 |
3) Contributo annuo trattamenti di maternità | € 7,49 | € 7,49 |
4) Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
Note:
Punto 1: per la determinazione dei contributi il reddito medio convenzionale giornaliero per l’anno 2020 è stabilito in € 59,45.
Punto 2: il contributo addizionale IVS giornaliero è calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.
Punto 4: gli imprenditori agricoli professionali (IAP) non sono tenuti al pagamento della quota capitaria annua per l’assicurazione INAIL.
CD/CM
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri (zone normali) ANNO 2020 | |
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CD/CM | |
FASCIA 1 | € 3.107,87 |
FASCIA 2 | € 3.849,81 |
FASCIA 3 | € 4.591,75 |
FASCIA 4 | € 5.333,69 |
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri (zone montane e svantaggiate) ANNO 2020 | |
---|---|
CD/CM | |
FASCIA 1 | € 2.871,55 |
FASCIA 2 | € 3.613,49 |
FASCIA 3 | € 4.355,43 |
FASCIA 4 | € 5.097,37 |
Importo annuo contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri Ultrasessantacinquenni pensionati Zone normali ANNO 2020 | |
---|---|
CD/CM | |
FASCIA 1 | € 1.941,93 |
FASCIA 2 | € 2.312,91 |
FASCIA 3 | € 2.683,87 |
FASCIA 4 | € 3.054,83 |
Importo annuo dei contributi coltivatori diretti, coloni, mezzadri Ultrasessantacinquenni pensionati Zone montane e svantaggiate ANNO 2020 | |
---|---|
CD/CM | |
FASCIA 1 | € 1.705,61 |
FASCIA 2 | € 2.076,59 |
FASCIA 3 | € 2.447,55 |
FASCIA 4 | € 2.818,51 |
IAP
Importo annuo contributi imprenditori agricoli professionali | |
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ANNO 2020 | |
IAP | |
FASCIA 1 | € 2.339,37 |
FASCIA 2 | € 3.081,31 |
FASCIA 3 | € 3.823,25 |
FASCIA 4 | € 4.565,19 |
Importo annuo contributi imprenditori agricoli professionali Ultrasessantacinquenni pensionati ANNO 2020 | |
---|---|
IAP | |
FASCIA 1 | € 1.173,43 |
FASCIA 2 | € 1.544,41 |
FASCIA 3 | € 1.915,37 |
FASCIA 4 | € 2.286,33 |