INPS – Circolare 08 maggio 2013, n. 76
Riepilogo e coordinamento delle disposizioni normative relative alla ed. Prima, Seconda e Terza Operazione Salvaguardia
Sommario:
Si riepilogano le disposizioni riguardanti le tre Operazioni della ed. Salvaguardia intervenute fino ad oggi che consentono, a determinate tipologie di lavoratori, l’accesso alla pensione secondo le regole previgenti la Riforma pensionistica Monti – Fornero, con l’illustrazione degli aspetti più problematici emersi in sede di attuazione.
1. Premessa
Come è noto, l’art. 24 del decreto legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto dal 1° gennaio 2012, con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, nuove regole in materia di trattamenti pensionistici modificando, tra l’altro, i requisiti per il diritto ai trattamenti medesimi (v. in proposito circolare n. 35 del 2012).
Il comma 14 del richiamato art. 24 e successive ulteriori disposizioni normative (NOTA 1), hanno stabilito al riguardo che a determinate categorie di soggetti, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legge 201 del 2011. Con i messaggi n. 13343 e n. 20600 del 2012 sono state illustrate le disposizioni di legge vigenti nonché i relativi criteri applicativi per i soggetti salvaguardati; tali disposizioni vengono riepilogate nell’allegato n. 1 della presente circolare.
Ciò premesso, si riassumono di seguito le caratteristiche proprie delle tre operazioni di salvaguardia intervenute fino ad oggi e lo stato di attuazione delle relative lavorazioni.
2. Prima salvaguardia (cd. salvaguardia 65.000). articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011
2.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Come già ricordato in premessa, il comma 14 dell’art. 24 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto 201 del 2011 continuano ad applicarsi:
– ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011;
– ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9 della legge n. 243 del 2004;
– a varie categorie di lavoratori elencate nel comma 14 stesso, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011.
Tale ultima salvaguardia si applica entro i limiti delle risorse stabilite, fino al 2019, dal comma 15 del richiamato art. 24.
Il decreto interministeriale 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, ha determinato in 65.000 unità il limite massimo numerico dei beneficiari di detta salvaguardia, nonché le relative modalità di attuazione, successivamente illustrate da parte dell’Istituto con i messaggi elencati nell’allegato n. 2.
Le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio sono:
CATEGORIE | CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) n. 25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. | – Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011; -Data cessazione attività entro il 4/12/2011; – Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità(art. 7, commi 1 2, legge 223/1991). |
b) n. 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i. | – Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011; – Data cessazione attività entro il 4/12/2011 |
e) n 17.710 titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28,della legge 23 dicembre 1996, n. 662. | – Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011 NONCHÉ – Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età |
d) n. 10.250 lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione | – Autorizzazione antecedente alla data del 4/12/2011; – non rioccupati dopo l’autorizzazione; – almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011; – decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013 |
e) n. 950 lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 | – Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011. |
f) n. 150 lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, | – In congedo al 31/10/2011; beneficio solo per pensione con 40 anni di contribuzione; – perfezionamento requisito contributivo di 40 |
del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151 | anni entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo. |
g) n. 6890 lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. | Data cessazione entro il 31/12/2011; -non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; -decorrenza massima pensione entro il 6/12/2013. |
Si rammenta che i lavoratori di cui alle lettere e), f) e g) del presente paragrafo dovevano presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 novembre 2012 e i relativi provvedimenti di accoglimento dovevano essere inviati all’INPS per consentire le successive lavorazioni.
2.2. Stato delle lavorazioni
E’ in fase di completamento l’invio a tutti i soggetti interessati della comunicazione attestante l’accesso alla salvaguardia “65.000”. Tale comunicazione costituisce certificazione del diritto ad accedere alla pensione in regime di salvaguardia, ferma restando la necessaria sussistenza dei requisiti richiesti fino alla relativa decorrenza (msg. n. 2526 del 2013).
I soggetti con pensione avente decorrenza entro luglio 2013 hanno ricevuto o stanno ricevendo, oltre a detta comunicazione, una seconda lettera recante l’informazione precisa sulla data di decorrenza del trattamento pensionistico con l’invito, ove non si sia già provveduto, a presentare la relativa.
Al riguardo, con messaggio n. 1500 del 2013, le Sedi sono state interessate a riesaminare i provvedimenti di reiezione delle domande presentate in anticipo rispetto alla decorrenza della pensione e, ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla salvaguardia, a riconoscere il diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
Le liquidazioni delle pensioni dei soggetti che accedono alla salvaguardia avvengono in modalità provvisoria, in attesa dell’aggiornamento del sistema UNICARPE. Per la trasformazione in pensione definitiva di queste posizioni tramite ricostituzione, verranno fornite apposite istruzioni (msg. n. 3516 del 2013).
3. Seconda salvaguardia (cd. salvaguardia 55.000). articolo 22, comma 1, della legge n. 135 del 2012
3.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di salvaguardia
Il comma 2 dell’ articolo 22 del DL 95/2012, convertito con legge n. 135 del 2012 ha stabilito che l’Istituto provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima del 6 dicembre 2011.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico di 55.000 domande di pensione, l’Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici in argomento.
Per tale salvaguardia il successivo articolo 24 ha previsto, per gli anni 2012, 2013 ed a decorrere dal 2014, la copertura finanziaria annuale dei relativi oneri.
Il decreto interministeriale 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, ha definito le modalità di attuazione della salvaguardia in argomento.
Con messaggio n. 4678 del 18 marzo 2013, sono state fornite le prime istruzioni operative per l’applicazione delle suddette disposizioni.
Ciò premesso, si elencano le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione al beneficio:
CATEGORIE | CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) n. 40.000 lavoratori per i quali le imprese hanno stipulato in sede governativa accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali | -Accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011; -cessazione dall’attività lavorativa e collocamento in mobilità ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 in data precedente, pari o successiva al 4.12.2011; -perfezionamento dei requisiti pensionistici entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223 del 1991, ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991. |
b) n. 1600 lavoratori per i quali era previsto da accordi l’accesso ai Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 | -Accordi stipulati alla data del 4.12.2011; -titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996 da data successiva al 4.12.2011; -permanenza a carico dei Fondi di solidarietà di settore fino a 62 anni di età. |
e) n. 7.400 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione | -Autorizzazione antecedente alla data del 4.12.2011; -non rioccupati dopo l’autorizzazione; -con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
d) n. 6.000 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro: – in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articolo 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; – in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale. | -Data di risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011; -non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa successivamente alla data di risoluzione del rapporto di lavoro; -decorrenza della pensione entro il 6.1.2015. |
I lavoratori di cui alla lettera d) del presente punto devono presentare istanza di accesso al beneficio della salvaguardia presso le Commissioni istituite presso le DTL competenti entro il 21 maggio 2013 e i relativi provvedimenti di accoglimento devono essere inviati anche in via telematica all’INPS per consentire le successive lavorazioni. Le fasi e le modalità di presentazione delle istanze alle DTL sono state illustrate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 6 del 2013.
3.2. Stato delle lavorazioni
E’ in corso il riesame delle posizioni dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria o lunga, titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore, autorizzati alla prosecuzione volontaria e rimasti esclusi dal beneficio della salvaguardia “65.000”, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del beneficio della salvaguardia “55.000”.
Le posizioni dei titolari di prestazione straordinaria, esclusi dalla salvaguardia “65.000” poiché la decorrenza della pensione si pone oltre la data del 31 dicembre 2019, sono state riconsiderate nella salvaguardia “55.000” (che ha previsto la copertura finanziaria anche oltre tale data).
Sempre con riguardo a questa categoria, si rammenta che con messaggio n. 5673 del 2013 è stato comunicato il rilascio di ulteriori autorizzazioni fino alla decorrenza dell’ assegno straordinario 1° luglio 2013, fatta salva la verifica – a seguito della prosecuzione dell’attività di monitoraggio – di ulteriori disponibilità nel plafond assegnato.
Con messaggio n. 5445 del 2013 le Sedi sono state interessate a riesaminare anche le posizioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, le cui domande di accesso al beneficio, nell’ambito della prima salvaguardia, siano state accolte dalle competenti Direzioni territoriali del lavoro e che tuttavia siano rimasti esclusi dal predetto beneficio per incapienza o per maturazione dei requisiti o della decorrenza successivamente al 2013, nonostante il possesso di tutte le altre condizioni prescritte per accedere alla salvaguardia “65.000”.
Queste ulteriori attività vengono svolte in attesa della trasmissione da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro dei provvedimenti di accoglimento delle domande di accesso al beneficio di cui al più volte citato articolo 22 della legge n. 135 del 2012, da presentare come detto entro il 21 maggio 2013.
Per quanto concerne i lavoratori collocati in mobilità (40.000) nel 2012 e negli anni successivi, le posizioni devono essere fornite dal Ministero del Lavoro come precisato nel decreto attuativo dell’8.10.2012.
Al riguardo, è in corso di definizione il flusso amministrativo tra il Ministero e Inps. I nominativi dei soggetti interessati verranno comunque comunicati dalle aziende al Ministero anno per anno.
3.3. Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali
beneficiari della salvaguardia 55.000
In attesa della definizione delle attività di monitoraggio relative alla Salvaguardia “55.000”, le Sedi avranno cura di non adottare provvedimenti di reiezione delle domande eventualmente già pervenute, o che dovessero pervenire, per l’accesso al trattamento pensionistico nell’ambito di tale Salvaguardia.
Tali domande dovranno essere tenute in apposita evidenza, provvedendo a darne formale comunicazione agli interessati nei termini che seguono: “La sua domanda di pensione in Salvaguardia verrà definita non appena saranno terminate le relative operazioni di monitoraggio”.
I provvedimenti di reiezione adottati sino ad oggi dovranno essere riesaminati ed eventualmente annullati ove sussistano tutti i requisiti di legge per il diritto alla c.d. “Salvaguardia”, con riconoscimento del diritto alla pensione sulla base dell’originaria domanda.
4. Aspetti particolari comuni alla salvaguardia 65.000 e 55.000
In riferimento alle operazioni di salvaguardia in argomento e facendo seguito a quanto illustrato da ultimo con i messaggi n. 2526, n. 4678 e n. 5445 del 2013, si fa presente quanto segue.
4.1. Accertamento sussistenza requisiti per l’accesso alla salvaguardia
Con messaggio n. 6645 del 2013, è stato precisato che per le categorie dei soggetti cessati dal rapporto di lavoro a seguito di accordi individuali e collettivi di incentivo all’esodo e dei soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, il requisito della mancata rioccupazione successiva alla cessazione/autorizzazione, nei termini previsti dai decreti interministeriali di attuazione delle due salvaguardie rispettivamente del 1° giugno 2012 e dell’ 8 ottobre 2012, deve sussistere fino alla decorrenza del trattamento pensionistico.
4.2. Adeguamento alla speranza di vita. Particolari applicazioni
Preliminarmente, si rammenta che la disciplina sull’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti pensionistici sia anagrafici che contributivi si applica anche ai lavoratori salvaguardati. Ciò premesso, nel presente punto si illustrano alcuni particolari profili applicativi in merito a tale disciplina.
a) Perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica
Per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei soggetti destinatari della Salvaguardia che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, si rammenta che tale adeguamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, come precisato con il messaggio n. 2600 del 2012 sulla base del parere espresso al riguardo dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 13 agosto 2012 prot. n. 29/0004427/P. Peraltro, ai soggetti beneficiari della ed. “Salvaguardia”, i quali accedono al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica, non si applicano le disposizioni relative all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita.
b) Soggetti che perfezionano il diritto al trattamento pensionistico con il sistema delle ed. “quote”
Come precisato con il messaggio n. 20600 sopra richiamato, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia e dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per la pensione di anzianità, opera anche per i soggetti di cui al comma 15 del richiamato art. 24 che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.
II decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 6 dicembre 2011 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 “i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità”.
In particolare, il citato decreto ministeriale stabilisce in 3 mesi l’incremento dei requisiti anagrafici e contributivi per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico ed in 0,3 unità l’incremento dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva (ed. “quote”) per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.
Pertanto, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto al trattamento pensionistico vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,3, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 3 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,3.
Per la determinazione della ed. “quota” per il diritto al trattamento pensionistico, si deve far riferimento alle modalità descritte con circolare n. 60 del 2008, nella quale sono state illustrate le disposizioni di cui alla legge n. 243/2004 come modificata dalla legge n.247/2007 (msg. n. 20600 del 2012).
c) Lavoratori collocati in mobilità
L’applicazione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita determina per alcuni lavoratori collocati in mobilità ordinaria l’esclusione dalla salvaguardia; ciò in quanto I’ adeguamento alla speranza di vita applicato ai requisiti pensionistici (di età, per la pensione di vecchiaia e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, per la pensione di anzianità), pone il perfezionamento dei requisiti oltre il periodo di fruizione della predetta mobilità e, pertanto, comporta l’esclusione per tali lavoratori dalla salvaguardia. La stessa problematica si pone con riferimento all’innalzamento del requisito anagrafico per le lavoratrici che accedono alla pensione di vecchiaia secondo il sistema retributivo, misto e contributivo, disposto dalla legge n. Ili del 2011. Anche in tale caso, infatti, lo spostamento in avanti del raggiungimento dell’età anagrafica richiesta può comportare che il perfezionamento dei requisiti pensionistici si collochi al di fuori del periodo di fruizione della mobilità ordinaria. Per le fattispecie sopra richiamate, che allo stato riguardano circa 600 soggetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ufficio Legislativo ha fatto presente, con la nota prot. n. 29/0006109/L del 29 novembre 2012 che “si può far leva sull’incremento temporale in deroga della mobilità al fine di perfezionare i requisiti pensionistici nell’ambito del periodo complessivo di mobilità con onere a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione”. L’Istituto, in ossequio a quanto indicato da detto Dicastero con la citata nota, ha richiesto con nota del 10 aprile 2013 ai competenti Uffici ministeriali l’intervento a carico del Fondo per l’Occupazione e la formazione (FSOF) a copertura dell’impegno di spesa necessario per il trattamento di mobilità in deroga di cui sopra.
Per tali soggetti è in corso l’invio della comunicazione/certificazione del diritto di accesso alla pensione in regime di salvaguardia.
4.3. Rioccupazione successiva all’autorizzazione ai versamenti volontari o alla cessazione dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo
Per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione ed i cessati dal rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo, una delle condizioni richieste per l’accesso alla salvaguardia sia “65.000” che “55.000” è, come è noto, la mancata ripresa di attività lavorativa successivamente all’autorizzazione/cessazione. Al riguardo si fa presente che, nell’ambito delle attività di monitoraggio, la ripresa dell’attività lavorativa nei termini di cui sopra è una delle cause più frequenti di esclusione dalla platea dei potenziali beneficiari delle salvaguardie in argomento.
Con il citato messaggio n. 1500 del 2013 sono state fornite istruzioni in merito alle modalità di verifica della mancata rioccupazione ed è stato precisato che le Sedi devono esaminare le posizioni degli interessati presenti nel monitoraggio anche con l’ausilio delle informazioni contenute nel Casellario degli attivi.
Alcuni potenziali salvaguardati, inoltre, risultano iscritti presso casse professionali o enti privatizzati che prevedono, anche in assenza di svolgimento effettivo dell’attività professionale, il versamento obbligatorio di una “contribuzione minima” al fine di poter mantenere l’iscrizione all’albo/ente di appartenenza. Anche per tali fattispecie le istruzioni circa le attività di verifica da parte delle Sedi sono state fornite col suddetto messaggio n. 1500.
Con il messaggio n. 3890 del 2013 è stato inoltre precisato, sulla base del parere fornito al riguardo Ministero del Lavoro con la nota C.d.g. 7774 prot. N. 0071196 del 22-11-2012, che le istanze di cui all’articolo 2, comma 1 lettera g) del D. I. 1 giugno 2012 presentate da lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 per accordi individuali che si siano rioccupati antecedentemente all’entrata in vigore della normativa in argomento in qualità di lavoratori subordinati in mobilità, vanno accolte in quanto all’epoca dei fatti i lavoratori in questione risultavano obbligati ad accettare l’offerta di lavoro per non perdere lo status di lavoratore in mobilità come espressamente indicato dall’articolo 9, comma 1 lettere b) e lettera e) della legge n. 223 del 1991.
Pertanto le certificazioni di salvaguardia dei “65.000”, relative ai lavoratori cessati e che si trovano nelle condizioni sopra indicate devono essere definite senza tener conto delle eventuali rioccupazioni a tempo determinato intervenute entro il 24 luglio 2012 (data di pubblicazione del Decreto Interministeriale 1 giugno 2012).
Ne consegue che l’indicazione dell’assenza di rioccupazione prevista nell’articolo 2, comma 1 lettera g) del richiamato D. I. 1 giugno 2012 non deve essere applicata ai lavoratori di che trattasi.
5. Terza salvaguardia (cd. salvaguardia 10.130). articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 2012
5.1. Tipologie dei lavoratori e criteri di Salvaguardia
La Legge di Stabilità 2013 prevede, a determinate condizioni, l’ampliamento della platea dei soggetti salvaguardati (10.130 unità) rientranti nelle seguenti categorie di lavoratori:
CATEGORIE | CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA |
a) Lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011. | – perfezionamento dei requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014. |
b) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 ancorché abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo | – conseguimento successivamente alla data del 4 dicembre 2011 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non |
indeterminato dopo l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria. | superiore a euro 7.500; – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
c) Lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo alPESODO stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. | – conseguimento successivamente alla data del 30 giugno 2012 di un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500; – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
d) Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 201 le collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario. | – perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (06.01.2015). |
Le modalità di attuazione della salvaguardia 10.130 saranno definite con decreto interministeriale, firmato dai Ministri competenti in data 22 aprile 2013 ed in fase di registrazione presso la Corte dei Conti.
5.2. Presentazione istanze di accesso al beneficio della Salvaguardia
Sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto interministeriale, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (a) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali ovvero di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lettera (e) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) che intendano usufruire del beneficio della salvaguardia, devono presentare istanza alla DTL competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto interministeriale in argomento.
I lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 (lettera (b) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) e i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data (lettera (d) dell’ art. 1, comma 231, della legge n. 228 del 2012) devono presentare istanza di accesso a tale beneficio all’Inps, anche in tal caso entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
Al fine di agevolare i tempi di definizione del monitoraggio relativo alla Salvaguardia dei 10.130, in attesa della presentazione della suddetta istanza, si provvedere comunque a processare le posizioni dei prosecutori volontari note all’ Istituto.
5.3. Gestione delle domande di pensione presentate dai soggetti potenziali beneficiari della salvaguardia 10.130
In merito alla gestione delle domande già presentate o che dovessero essere presentate prima della definizione delle attività di monitoraggio relative alla salvaguardia in argomento, si rinvia a quanto già precisato al punto 3.3. della presente circolare con riferimento alla gestione delle domande presentate nell’ambito della Salvaguardia “55.000”.
5.4. Aspetti particolari della Salvaguardia 10.130
Allo stato, le posizioni dei soggetti esclusi dalle salvaguardie 65.000 e 55.000, in quanto hanno ripreso l’attività lavorativa successivamente all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria o alla cessazione del rapporto di lavoro, saranno riesaminate al fine di verificare se siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni relative al contingente della terza salvaguardia “10.130”, per la quale è consentita la rioccupazione entro determinati vincoli temporali e reddituali.
Allegato 1
Disciplina in materia pensionistica per il diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità vigente anteriormente al 6 dicembre 2011 che continua ad applicarsi nei confronti delle categorie di lavoratori ricomprese nelle tre salvaguardie.
Pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto.
La normativa in materia di pensione di vecchiaia vigente anteriormente al 6 dicembre 2011 prevedeva il conseguimento del diritto a tale trattamento pensionistico in presenza di un’età anagrafica minima di pari a 60 anni (donne) e a 65 anni (uomini) in presenza di almeno 20 anni di contribuzione (circolare n. 65, del 1995 e circolare n. 60 del 2008).
Pertanto, i lavoratori ricompresi tra i soggetti salvaguardati possono accedere alla pensione qualora siano in possesso di tali requisiti.
Per completezza, si rammenta, come precisato al punto 1.1.1 della circolare n. 35 del 2012, emanata a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia introdotte dalla legge n. 214 del 2011, che nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i seguenti soggetti:
– non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. n. 65 del 1995);
– invalidi in misura non inferiore all’80% (art. 1, comma 8, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ. 65 del 1995).
Anche nei confronti di tali soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita.
Con circolare n. 16 del 2013 è stato chiarito che continuano ad esplicare efficacia nei confronti dei lavoratori in argomento anche le deroghe di cui al d. lgs. n. 503 del 1992, che di seguito si illustrano.
Le deroghe di cui sopra non si applicano nel caso in cui la cessazione del servizio avvenga con iscrizione alla gestione dei dipendenti pubblici.
– Art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 503 del 1992: Requisito contributivo minimo di 15 anni.
Le deroghe in parola riguardano i seguenti soggetti:
– lavoratori che al 31/12/1992 avevano già raggiunto i 15 anni di contribuzione;
– lavoratori che al 31/12/1992 avevano già compiuto l’età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne);
– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria anteriormente alla data del 31/12/1992;
– lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni (anche se in paese estero convenzionato circ. 261/93) per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare);
– lavoratori che al 31/12/1992 hanno maturato un’anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell’età pensionabile, non raggiungerebbero il requisito contributivo richiesto in quel momento.
In presenza delle condizioni sopra illustrate i lavoratori di che trattasi, pertanto, potranno accedere alla pensione di vecchiaia in presenza di almeno 15 anni di contribuzione e di un’età anagrafica pari a 60 anni (donne) e a 65 anni (uomini), età pensionabile da adeguare agli incrementi della speranza di vita. In merito a tali deroghe, si richiama la circolare n. 16 del 2013.
Per quanto riguarda le peculiarità relative all’applicazione dell’ art. 2, comma 3, del d. lgs. n. 503 del 1992 agli iscritti alla gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap), al fondo ex Ipost, al fondo Ferrovie dello Stato, alla gestione ex Enpals, si rinvia a quanto illustrato con la predetta circolare n. 16 del 2013.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (Legge n. 243 del 2004 come integrata e modificata dall’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247 del 2007).
Con circolare n. 60 del 2008 sono state illustrate le disposizioni in materia pensionistica introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalla legge n. 243 del 2004 e s.m.i, per i soggetti che maturano i requisiti a decorrere dalla predetta data.
In particolare, nella parte seconda, punto 2.1. della citata circolare sono stati illustrati i nuovi requisiti per i soggetti rientranti nel sistema contributivo di cui all’articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si seguito si riepilogano:
– 60 anni di età, se donne, e 65 anni, se uomini, e almeno 5 anni di contribuzione effettiva (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243);
– a prescindere dal requisito anagrafico con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335);
– in presenza di 35 anni di anzianità contributiva al raggiungimento di determinati limiti di età (c.d. quote).
Il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo prima del compimento del 65° anno di età rimane soggetto alla condizione che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
Disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 2008 (legge n. 247 2007).
Con circolare n. 60 del 2008, parte seconda, è stata illustrata la nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (pensione di anzianità e pensione di vecchiaia).
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2008 tutti i lavoratori che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia a partire dalla citata data del 1° gennaio 2008 potranno accedere al pensionamento alle decorrenze fissate in materia dalle predette leggi.
Anche per la pensione di vecchiaia le finestre di accesso sono diversificate fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi.
Al riguardo si richiama il messaggio n. 30923 del 2007, con ii quale è stato precisato che:
1. le “finestre di accesso” non si applicano ai soggetti che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007;
2.per l’apertura della finestra è sufficiente aver maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessario cessare l’attività lavorativa dipendente (ulteriore requisito, che permane, per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia).
Con la circolare n. 5 del 2008, il messaggio n. 2970 del 2008, nonché il messaggio n. 5702 del 2008, sono state fornite indicazioni in merito ad alcune situazioni per le quali la nuova disciplina in materia di “finestre d’accesso” per il pensionamento di vecchiaia non trova applicazione.
Pensione di vecchiaia (sistema retributivo, misto e contributivo)
– Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Con messaggio n. 20600 del 2012, punto 1, sono state illustrate le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 111 del 2011, come modificato dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 2011, che ha previsto, a decorrere dal 2014, l’innalzamento graduale del requisito anagrafico di 60 anni richiesto per la pensione di vecchiaia per le seguenti categorie di lavoratrici:
– dipendenti e autonome che conseguono il trattamento pensionistico nell’assicurazione generale obbligatoria;
– dipendenti che conseguono il trattamento pensionistico nelle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria;
– lavoratrici che conseguono il trattamento pensionistico nella gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Le modifiche intervenute con il comma 20 del citato articolo 1 della legge n. 148 del 2011 determineranno l’aumento progressivo del requisito anagrafico di un mese a decorrere dal 1° gennaio 2014 e, pertanto, da tale data le lavoratrici di che trattasi potranno accedere alla pensione di vecchiaia al compimento dell’età anagrafica di 60 anni e 1 mese in presenza dei prescritti requisiti contributivi per l’accesso a tale trattamento pensionistico.
A decorrere dal 1° gennaio 2015 detto requisito anagrafico è incrementato di ulteriori due mesi; di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2016; di ulteriori quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2017; di ulteriori cinque mesi a decorrere dal 1° gennaio 2018; di ulteriori sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e per ogni anno successivo fino al 2025 e di ulteriori tre mesi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Anche nei confronti di tali lavoratrici trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita.
– Categorie di lavoratrici per le quali non trova applicazione la nuova disciplina in tema innalzamento del requisito anagrafico.
Le disposizioni relative all’innalzamento dell’età anagrafica, ad eccezione dell’adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi speranza di vita previsto per la generalità dei lavoratori previsto per l’anno 2013, richiesta per l’accesso alle prestazioni sopra indicate non si applicano alle seguenti categorie di assicurate:
– lavoratrici che maturano entro il 31 dicembre 2013 i requisiti di età e di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
– lavoratrici iscritte al soppresso fondo autoferrotranvieri che rivestano la qualifica di “personale viaggiante” (art. 5 D.Lgs. 503 del 1992; circolare n. 201 del 1994);
– lavoratrici non vedenti (art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 503 del 1992, v. allegato 2; circ. n. 65 del 1995);
– lavoratrici riconosciute invalide in misura non inferiore all’80% (D.L. n. 503 art. 1 comma 8, v. allegato 2; circ. 65 del 1995 e 82 del 1994).
Le suddette categorie di lavoratrici conseguono, comunque, il diritto a pensione sulla base della disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (v. in proposito circolare n. 35 del 2011). Anche in questo caso trovano applicazione le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita.
Pensione di vecchiaia per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive della gestione dipendenti pubblici
– Art. 22-ter della Legge n. 102/2009.
L’art. 22-ter della legge in parola ha previsto per le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria l’innalzamento del requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia che per gli anni 2010 e 2011 è stabilito in 61 anni di età in presenza del requisito contributivo minimo di 20 anni per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1992.
Pensione di anzianità
Con circolare n. 60 del 2008, parte prima, sono state illustrate le disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a) e b), della legge n. 247 del 2007 che hanno modificato i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, rispetto a quanto contenuto nella legge 23 agosto 2004, n. 243.
Si rammenta che la legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007, ha disposto che la nuova disciplina introdotta in materia di requisiti e di accesso ai trattamenti pensionistici non si applica ai soggetti che hanno maturato entro il 31/12/2007 i requisiti vigenti alla predetta data.
La predetta legge, inoltre, ha previsto che per le seguenti categorie di lavoratori continuassero a trovare applicazione le disposizioni vigenti al 31.12 2007:
– assicurati che, entro il 31 dicembre 2007, maturino i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, di vecchiaia, nonché alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore della legge stessa (circ. 60 del 2008);
– soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 (solo per il diritto alla pensione di anzianità);
– lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità in regime sperimentale (art.1 comma 9 della legge 243/2004).
Ulteriori categorie dei lavoratori salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità in base ai requisiti vigenti al 31.12.2007 (art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 243 del 2004 e s.m.i.)
Con circolare n. 31 del 2008 sono state illustrate le disposizioni oggetto del presente punto, che hanno garantito, entro il limite di 10.000 unità, il mantenimento dei requisiti vigenti al 31. 12. 2007 per l’accesso alla pensione di anzianità, ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie che di seguito si illustrano:
– collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223 e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004 e che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
– ai lavoratori destinatari dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004, gli accordi sindacali previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 28″ .
Inoltre, nei limiti di ulteriori 5.000 unità la medesima salvaguardia si applica anche ai lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull’intero territorio nazionale.
Articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n.243.
Nella parte prima – Diritto a pensione – della più volte citata circolare n. 60, è stato precisato che il diritto per l’accesso alla pensione di anzianità nel sistema retributivo/misto, si consegue, indipendentemente dall’età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni per i lavoratori dipendenti ed autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive ed esclusive, fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni con esclusione della contribuzione non utile per il diritto (periodi di malattia e di disoccupazione) (v. in proposito circolare n. 60 , prima parte – Diritto a pensione).
Per coloro che accedono alla pensione di anzianità nel sistema retributivo/misto o alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo con il sistema c.d. “quote”, illustrato nel punto 3 della circolare n. 60, è stato precisato che nel determinare l’anzianità contributiva per il conseguimento di detti trattamenti pensionistici nel “sistema delle quote” deve essere comunque esclusa la contribuzione non utile per il diritto.
Disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici a decorrere dal 2011.
– Legge n. 122 del 2010.
Con circolari n. 126 del 2010 e n. 53 del 2012 sono state illustrate nuove disposizioni in materia previdenziale riguardanti in particolare la decorrenza della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di anzianità introdotte dalla legge n. 122 del 2010, fermo restando i requisiti anagrafici e/o contributivi per il diritto ai predetti trattamenti pensionistici.
Infatti la legge n. 122 ha introdotto soltanto una nuova disciplina in materia di decorrenze di accesso ai trattamenti pensionistici.
In tale contesto si ritiene opportuno rammentare che:
– le decorrenze introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2011 dalla legge n. 122 del 2010 si applicano esclusivamente a coloro che raggiungono i requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso a pensione a partire dal 1° gennaio 2011, mentre non sono applicabili ai lavoratori che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2010, anche se a tale data non siano ancora aperte le “finestre di accesso” al pensionamento previste dalle leggi n. 243/2004 e n. 247/2007;
– la legge n. 122 del 2010 non ha modificato i requisiti di età anagrafica e di contribuzione previsti dalle leggi n. 243 del 2004 e n. 247 del 2007 (v. in proposito circolare n. 60 del 2008). Si ricorda altresì che con circolare n. 53 del 2011 è stato precisato che la nuova disciplina in materia di decorrenze delle pensioni, dettata dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 deve essere applicata anche ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007 e alle donne che accedono al trattamento pensionistico di anzianità secondo il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004.
Relativamente ai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 20 luglio 2007, si conferma che qualora gli stessi maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità .
Si rammenta, inoltre, che non è richiesto che l’assicurato ammesso alla prosecuzione volontaria abbia anche effettuato versamenti volontari.
Resta fermo che anche le lavoratrici che accedono al regime sperimentale, qualora maturino i requisiti contributivi e di età anagrafica richiesti entro il 31 dicembre 2010, potranno beneficiare della previgente normativa in materia di decorrenze per l’accesso alla pensione di anzianità.
Categorie che non rientrano nella nuova disciplina in tema di decorrenze introdotta dalla legge n. 122 del 2010.
Con circolare n. 126 del 2011, punto 1.3, sono state illustrate le categorie di lavoratori nei cui confronti non si applica la disciplina in materia di decorrenze introdotta a decorre dal 1° gennaio 2011 dalla legge n. 122 del 2010, che di seguito si illustrano:
a) lavoratori dipendenti che hanno in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturano i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro (art. 12, comma 4, lett. a); si fa presente che la condizione di lavoratore in preavviso alla data del 30 giugno 2010 deve risultare da apposita dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro, dalla quale risultino le clausole contrattuali in ordine alla durata del preavviso, la data iniziale del periodo di preavviso nonché la data terminale del medesimo;
b) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età (art. 12, comma 4, lett b).
Secondo quanto previsto dal comma 5, del citato articolo 12 della legge n. 112 del 2010 , le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010, continuano altresì ad applicarsi nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 (art. 12, comma 5):
a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010;
c) ai lavoratori che, al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera a) del comma 5, l’articolo 1, comma 37 della legge n. 220 del 2010, ha disposto la sostituzione alla lettera a) del comma 5 dell’art. 12 del d.l. n. 78/2010 delle parole: “comma 2” con le seguenti “commi 1 e 2”.
In relazione a tale modifica sono da ricomprendere tra i beneficiari dell’articolo 12, comma 5, lett. a) anche i lavoratori collocati in mobilità ordinaria nelle Aree non ricomprese nel testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (v. in proposito circolare n. 53 del 2011).
Riguardo ai lavoratori di cui alla lettera a) si fa presente che il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010. Pertanto eventuali sospensioni della percezione dell’indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento.
Ai sensi dell’art. 12, comma 5 bis del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai lavoratori non rientranti nel novero dei 10.000 di cui al predetto comma 5 del medesimo articolo, “il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, (…) può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo”.
Posticipo delle decorrenze nei confronti dei soggetti che perfezionano il diritto alla pensione in presenza del requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)
Con messaggio n. 20600 del 2012, punto 2, sono state illustrate le disposizioni di cui al comma 22 ter, dell’articolo 18, della legge n. 111 del 2011 che ha aggiunto, al comma 2, dell’articolo 12, della legge n. 122 del 2010, il seguente periodo: “I soggetti di cui al presente comma che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un posticipo ulteriore di un mese dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2012, di due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e di tre mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1º gennaio 2014, omissis”.
Conseguentemente, i lavoratori che maturano i prescritti requisiti di 40 anni di anzianità contributiva, a decorrere dall’anno 2012, per il diritto alla pensione di anzianità nel sistema retributivo e/o misto, pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, indipendentemente dall’età anagrafica, potranno accedere a detti trattamenti con un posticipo di 1 mese rispetto alle regole previgenti in materia di decorrenza del trattamento pensionistico “c.d. finestra mobile” (circolare n. 126 del 2010; msg. 016032 del 2011).
Il posticipo di che trattasi sarà pari a due mesi per coloro che maturano i requisiti nell’anno 2013 e a tre mesi per coloro che maturano i requisiti dall’anno 2014.
Nell’ambito delle disposizioni in esame rientrano anche i lavoratori che conseguono il trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, indipendentemente dall’età anagrafica, per effetto delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 12 della legge n. 122 (v. allegato 3), che ha sostituito l’articolo 5, comma 3, del d.lgs 3 febbraio 2006, n. 42, disponendo che ai trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi come individuati dall’articolo art. 12, comma 1, lett. b) della legge n. 122 del 2010 (v. punto 1.5, circolare n. 126 del 2010).
Il comma 22 quater del citato articolo 18 ha disposto, altresì, che detto posticipo delle decorrenze non trova applicazione, nel limite numerico di 5.000 unità, ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:
a) ai lavoratori collocati in mobilità’ ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 giugno 2011;
c) ai lavoratori che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Inoltre, il comma 22-quinquies del citato articolo 18 ha disposto altresì che l’INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui sopra che intendono avvalersi della salvaguardia dal posticipo delle decorrenze. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 5.000 domande di pensione, l’INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 22-quater.
Al riguardo, il Ministero del Lavoro, con la nota del 29 novembre 2012 citata in premessa, ha condiviso “la tesi sostenuta dall’Istituto circa la non applicabilità delle disposizioni sul posticipo delle decorrenze di cui al comma 22-ter del citato articolo 18, sempre che tale platea, nel rispetto dei requisiti indicati dal citato comma 22-quater e dei vincoli derivanti dalla copertura finanziaria, sia ricompresa nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, uniche fattispecie, queste ultime, che consentono la non applicazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del “Salva Italia”.
Pertanto, la deroga al posticipo delle decorrenze del trattamento pensionistico trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori di cui sopra che, nel predetto limite di 5.000 unità, rientrino nel contingente dei beneficiari salvaguardati dall’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 2011.
Da ciò ne deriva che i lavoratori destinatari della c.d. “salvaguardia” di cui all’articolo 24, commi 14 e 15, qualora non rientrino nel plafond del numero di 5.000 beneficiari delle disposizioni di cui al comma 22-quater del citato articolo 18, potranno accedere al trattamento pensionistico, indipendentemente dal requisito anagrafico, con il posticipo della decorrenza previsto dall’articolo 12, comma 2, parte seconda, della legge n. 122 del 2010 come modificato dall’articolo 18, comma 22-ter, della legge n. 111 del 2011.
Disciplina adeguamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi agli incrementi della speranza di vita (Decreto 6 dicembre 2011 in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza, GU n. 289 del 13-12-2011 )
Si ribadisce che anche nei confronti dei soggetti c.d. salvaguardati trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 24, comma 15 del decreto legge n. 201 del 2011 come integrato e modificato dalla legge di conversione n. 214 del 2011.
In base a tali disposizioni, per i soggetti interessati alla concessione del beneficio di cui al comma 14, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 24 della legge n.214 in materia di adeguamento degli incrementi alla speranza di vita.
Fanno eccezione – come evidenziato in circolare al punto. 4.2 – coloro che accedono alla pensione con anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
Come disposto dal decreto ministeriale del 6 dicembre 2011, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici e/o contributivi per il perfezionamento del diritto ai trattamenti pensionistici sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unità.
Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.
Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che con specifici interventi detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.
Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.
Allegato 2
ELENCO MESSAGGI IN MATERIA DI C.D. SALVAGUARDIA
– Messaggio n 12196 del 20 luglio 2012
«Piano operativo per la verifica del diritto a pensione a favore dei lavoratori salvaguardati».
– Messaggio n. 13343 del 9 agosto 2012
«Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i. e del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, del 1 giugno 2012 (65.000)».
– Messaggio n. 13719 del 22 agosto 2012
«Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Rilascio dell’applicazione Monitoraggio 65MILA».
– Messaggio n. 17233 del 24 ottobre 2012
«Salvaguardia ai sensi dell’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e s.m.i., e del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 1 giugno 2012 (65.000)».
– Messaggio n. 16828 del 17 ottobre 2012
«Modalità di attuazione del comma 14 dell’art.24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ( salvaguardia ). Valutazione dei periodi oggetto di pratiche di riscatto, ricongiunzione, trasferimento in corso, ai fini della maturazione dei requisiti previsti per la salvaguardia».
– Messaggio n. 20600 del 13 dicembre 2012
«Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. Norme applicabili ai soggetti salvaguardati ai sensi dell’articolo 24, commi 14 e 15, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011e s.m.i.».
– Messaggio n. 20944 del 19 dicembre 2012
«Monitoraggio delle domande di assegno straordinario da liquidare ai sensi della deroga prevista dai commi 14 e 15 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e successive modifiche ed integrazioni».
– Messaggio n. 759 del 14 gennaio 2013
«Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Ricostituzione assegni straordinari – Categoria 029, VOESA».
– Messaggio n. 1500 del 24 gennaio 2013
«Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Monitoraggio 65.000. Ulteriori istruzioni».
– Messaggio n. 2526 dell’ 8 febbraio 2013
«Invio comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24 commi 14 e 15 della legge 214/2011 s.m.i».
– Messaggio n. 2792 del 13 febbraio 2013
«Salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24 commi 14 e 15 della legge 214/2011e s.m.i. Aggiornamento del sistema UNICARPE con modalità manuale. Aggiornamento dell’applicazione MONITORAGGIO 65MILA per l’inserimento della seconda tipologia».
– Messaggio N. 3423 del 26 febbraio 2013
«Salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011 s.m.i. Liquidazione delle pensioni in via provvisoria».
– Messaggio N. 3516 del 27 febbraio 2013
«Salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge n. 214/2011 s.m.i. Liquidazione in via provvisoria delle pensioni dei fondi speciali e aggiornamento della procedura UNICARPE per la definizione con modalità non automatica delle certificazioni degli iscritti al Fondo di quiescenza Poste e al fondo Ferrovie».
– Messaggio N. 3771 del 4 Marzo 2013
«Attività di monitoraggio della salvaguardia 65mila e 55mila per gli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Esaurimento del contingente numerico assegnato alla categoria».
– Messaggio N. 3848 del 4 Marzo 2013
«Salvaguardia 65.000 di cui all’art. 24 commi 14 e 15 della legge 2142011 s.m.i. Chiarimenti in merito alla modalità di calcolo della decorrenza della pensione in salvaguardia».
– Messaggio N. 3890 del 5 Marzo 2013
«Gestione delle posizioni interessate dalla salvaguardia di cui all’articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011. Chiarimenti».
– Messaggio N. 4678 del 18 Marzo 2013
«Salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 ottobre 2012 (c.d. salvaguardia dei 55.000)».
– Messaggio N. 5445 del 2 Aprile 2013
«Chiarimenti in materia di salvaguardia ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 135 del 2011 (c.d. salvaguardia dei 55.000) ».
– Messaggio N. 5673 del 5 Aprile 2013
«Salvaguardia 65mila e 55mila. Attività di monitoraggio degli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Rilascio ulteriori autorizzazioni».
– Messaggio N. 5970 del 10 Aprile 2013
«Salvaguardia dei 55mila (art. 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135). Individuazione dei destinatari della salvaguardia e creazione delle domande di verifica del diritto».
– Messaggio N. 6645 del 22 Aprile 2013
«Salvaguardia ai sensi dell’art. 24, commi 14 e 15, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. salvaguardia dei 65.000) e salvaguardia ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 (c.d. salvaguardia dei 55.000). Ulteriori istruzioni e chiarimenti».
—
Nota:
1) – Articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, come modificato ed integrato dall’articolo 6, commi 2-ter, 2- quater e 2-septies del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sulla ed. salvaguardia 65.000.
– Articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla ed. salvaguardia 55.000.
– Articolo 1, comma 231 e ss., della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, sulla ed. salvaguardia 10.130.
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