INPS – Circolare 10 maggio 2022, n. 56
Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e si sostituiscono le tabelle delle aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.
- Premessa
Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 sono state comunicate le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Al paragrafo 4 della predetta circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022). Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
Nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 per gli operai a tempo indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, è stata indicata un’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.
2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022
Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.
Tanto rappresentato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 sono state modificate eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Si allegano, pertanto, le nuove tabelle n. 4 e n. 7 che sostituiscono quelle pubblicate con la circolare n. 31/2022 e prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.
La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.
Si evidenzia, infine, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotta dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.
Allegato 1
TIPO DITTA 03
Tabella 4
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione (NASpI)* | |||
Esonero art.120 Legge 388/2000* | |||
Esonero art.1 Legge 266/2005* | |||
CIS operai agricoli* | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari* | |||
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 30,5830 | 21,7430 | 8,84 |
OTD – Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 29,5900 | 20,7500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0, 0100 | -0,0100 | |
Totale | 33,2630 | 24,4230 | 8,84 |
(*) Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art.120 della Legge n.388/2000 ed ex art.1 della Legge n.266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
TIPO DITTA 18
Tabella 7
OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO
Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale
Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022
Operai a tempo indeterminato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 32,1900 | 23,3500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione (NASpI)* | |||
Esonero art.120 Legge 388/2000* | |||
Esonero art.1 Legge 266/2005 * | |||
CIS operai agricoli* | |||
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari* | |||
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto | 0,2000 | 0,2000 | |
Totale | 33,1830 | 24,3430 | 8,84 |
Operai a tempo determinato
Totali e ripartizioni % sui salari Voci contributive | Totale | A carico azienda | A carico lavoratore |
---|---|---|---|
Fondo pensioni lavoratori | 32,1900 | 23,3500 | 8,84 |
Quota base | 0,1100 | 0,1100 | |
Assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro* | |||
Disoccupazione | 2,7500 | 2,7500 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,3700 | -0,3700 | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,0000 | -1,0000 | |
CIS operai agricoli | 1,5000 | 1,5000 | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,6830 | 0,6830 | |
Tutela lavoratrici madri | 0,0300 | 0,0300 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0,0300 | -0,0300 | |
Assegni familiari | 0,0100 | 0,0100 | |
Esonero art.120 Legge 388/2000 | -0, 0100 | -0,0100 | |
Totale | 35,8630 | 27,0230 | 8,84 |
(*) Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati.
Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n.52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).
Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32% (Legge n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma 769, della Legge n.296/2006.
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