INPS – Circolare 10 maggio 2022, n. 56

Aliquote contributive applicate per l’anno 2022 alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in ordine alle aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984 e si sostituiscono le tabelle delle aliquote n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022.

  1. Premessa

Con la circolare n. 31 del 25 febbraio 2022 sono state comunicate le aliquote contributive applicate, per l’anno 2022, ai datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura e impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Al paragrafo 4 della predetta circolare è stato precisato che, per effetto dell’articolo 1, comma 221, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), che ha modificato e integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dal 1° gennaio 2022 le cooperative agricole e i loro consorzi (di seguito, cooperative agricole) che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 – inquadrati nel settore agricoltura – sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento della NASpI, sia per i lavoratori assunti dalla medesima data a tempo indeterminato con la qualifica di operaio agricolo, sia per quelli assunti in precedenza e ancora in forza a tale data (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022). Per effetto della novella legislativa richiamata, le citate cooperative non sono più assoggettate all’aliquota contributiva del 2,75% della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.

Nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato alla circolare n. 31/2022 per gli operai a tempo indeterminato che riportano la contribuzione da versare per l’anno 2022, rispettivamente per le cooperative agricole e per le cooperative agricole di tipo industriale, è stata indicata un’aliquota complessiva in misura pari, rispettivamente, al 29,2130% e al 31,8130%.

2. Aliquote contributive applicabili alle cooperative agricole e ai loro consorzi di cui alla legge n. 240/1984: rettifica aliquote riportate nelle tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31 del 25 febbraio 2022

Per le cooperative agricole di cui alla legge n. 240/1984 l’assoggettamento alla contribuzione di finanziamento della NASpI e il contestuale venire meno dell’obbligo di versamento della contribuzione della disoccupazione agricola di cui all’articolo 11 del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 537/1981, comporta la ridefinizione delle contribuzioni alle quali applicare le riduzioni ai sensi dell’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. In particolare, la riduzione complessiva dell’ulteriore 0,40% ai sensi dell’articolo 120, comma 2, della legge n. 388/2000, si applica nella misura dello 0,03% alla contribuzione per maternità dei datori di lavoro agricoli e per la parte residua dello 0,37% alle contribuzioni da versare con il flusso Uniemens, sezione “Datori di lavoro privati”. Nell’ambito di tali ultime contribuzioni verrà applicato anche l’esonero nella misura dell’1% previsto dai commi 361 e 362 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, secondo le modalità che saranno indicate in un successivo messaggio.

Tanto rappresentato, le tabelle n. 4 e n. 7 dell’allegato della circolare n. 31/2022 sono state modificate eliminando le riduzioni applicate alle contribuzioni dei datori di lavoro privati. Si allegano, pertanto, le nuove tabelle n. 4 e n. 7 che sostituiscono quelle pubblicate con la circolare n. 31/2022 e prevedono un’aliquota complessiva, rispettivamente, nella misura del 30,5830% e del 33,1830%.

La predette aliquote si applicano anche per i suddetti lavoratori agricoli assunti dalle agenzie di somministrazione e per le assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura per i quali il datore di lavoro di riferimento rientra nelle categorie delle predette cooperative.

Si evidenzia, infine, che l’aliquota contributiva dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotta dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è gestita nella sezione del flusso Uniemens dei datori di lavoro privati.

Allegato 1

TIPO DITTA 03

Tabella 4

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Cooperative agricole Legge 240/84

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
Disoccupazione (NASpI)*   
Esonero art.120 Legge 388/2000*   
Esonero art.1 Legge 266/2005*   
CIS operai agricoli*   
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari*   
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale30,583021,74308,84

OTD – Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori29,590020,75008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro*   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0, 0100-0,0100 
Totale33,263024,42308,84

(*) Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati.

Per l’esonero degli assegni familiari ex art.120 della Legge n.388/2000 ed ex art.1 della Legge n.266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n. 52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).

TIPO DITTA 18

Tabella 7

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO

Cooperative agricole Legge 240/84 di tipo industriale

Aliquote contributive in vigore dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022

Operai a tempo indeterminato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori32,190023,35008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro*   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
Disoccupazione (NASpI)*   
Esonero art.120 Legge 388/2000*   
Esonero art.1 Legge 266/2005 *   
CIS operai agricoli*   
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari*   
Fondo garanzia trattamento di fine rapporto0,20000,2000 
Totale33,183024,34308,84

Operai a tempo determinato

Totali e ripartizioni % sui salari

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori32,190023,35008,84
Quota base0,11000,1100 
Assistenza infortuni sul lavoro*   
Addizionale assistenza infortuni sul lavoro*   
Disoccupazione2,75002,7500 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,3700-0,3700 
Esonero art.1 Legge 266/2005-1,0000-1,0000 
CIS operai agricoli1,50001,5000 
Prestazioni economiche di malattia0,68300,6830 
Tutela lavoratrici madri0,03000,0300 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0,0300-0,0300 
Assegni familiari0,01000,0100 
Esonero art.120 Legge 388/2000-0, 0100-0,0100 
Totale35,863027,02308,84

(*) Contributi da versare secondo le misure ed i criteri previsti per i dipendenti da imprese industriali tramite flusso Uniemens, sezione datori di lavoro privati.

Per l’esonero degli assegni familiari ex art. 120 della Legge n. 388/2000 ed ex art. 1 della Legge n. 266/2005 si rimanda alle circolari emanate dall’Istituto (circolare n.52 del 2001 e circolare n. 73 del 2006).

Nota: l’aliquota contributiva F.P.L.D. a carico delle aziende ha raggiunto il limite dell’aliquota complessiva del 32% (Legge n.335/1995) più l’incremento di 0,30 punti percentuali così come all’art.1, comma 769, della Legge n.296/2006.