INPS – Circolare 11 aprile 2019, n. 51
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per l’anno 2019 della misura degli assegni e dei requisiti economici
SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l’anno 2019.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – con il Comunicato pubblicato sulla G.U n. 82 del 6.4.2019, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2019, alle prestazioni di cui all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari all’1,1%.
Tanto rappresentato, con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento per l’anno 2019.
1. Assegno per il nucleo familiare
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2019 è pari, nella misura intera, a euro 144,42.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 8.745,26.
Agli assegni di competenza dell’anno 2018, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2018.
2. Assegno di maternità
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a euro 346,39 per cinque mensilità e quindi a complessivi euro 1.731,95.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dall’1.1.2019 al 31.12.2019 è pari a euro 17.330,01.
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