INPS – Circolare 11 maggio 2017, n. 85
Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali – Indicazioni operative – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per un periodo massimo di trentasei mesi. Decorsi i primi trentasei mesi l’esonero è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite del 66 per cento e, per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi, nel limite del 50 per cento. L’esonero è, altresì, riconosciuto ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate. Si forniscono le precisazioni normative e le indicazioni operative per il godimento dell’esonero.
INDICE
PREMESSA
- Destinatari del beneficio.
- Misura e durata dell’esonero.
- Cumulo con altri benefici.
- Presupposti del beneficio.
- Procedimento di ammissione al beneficio.
- Fruizione dell’incentivo.
- Istruzioni contabili.
Allegati
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi 344 e 345;
- Modulo ammissione CD/IAP 2017;
- Modulo ammissione CD/IAP 2016 Zone Montane/Svantaggiate;
- Modulo dichiarazione “de minimis”;
- Variazioni al piani dei conti.
PREMESSA
L’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di bilancio 2017 (allegato 1) – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 S.O. del 21.12.2016 e in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, ha previsto in favore dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), con età inferiore a quaranta anni e che effettuino l’iscrizione nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, l’esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Decorsi i primi trentasei mesi, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento.
L’esonero è, altresì, riconosciuto, con le stesse modalità di cui sopra, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per espressa previsione della norma sopra citata, l’esonero in argomento non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è applicabile nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Destinatari del beneficio.
L’esonero in oggetto è riconosciuto ai Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP):
– che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017;
– che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola.
Possono, altresì, essere ammessi al beneficio i Coltivatori diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP):
– che abbiano iniziato una nuova attività imprenditoriale agricola nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016;
– che non abbiano compiuto quaranta anni d’età alla data d’inizio della nuova attività imprenditoriale agricola;
– la cui azienda è ubicata nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e/o nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Considerata la ratio della norma che è quella di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […], il requisito della “nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, contenuto nell’art. 1, commi 344, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si intende soddisfatto qualora il Coltivatore Diretto o l’Imprenditore Agricolo Professionale che si sia iscritto nel corso dell’anno 2017 o nel corso dell’anno 2016, nell’ipotesi di azienda ubicata nei terreni montani e/o zone svantaggiata, non sia già stato iscritto, e successivamente cancellato, nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività per la quale si chiede l’ammissione al beneficio in oggetto.
Il requisito della mancata precedente iscrizione, per i Coltivatori Diretti, è richiesto con esclusivo riferimento al titolare del nucleo CD.
Si precisa altresì che ai fini dell’ammissione al beneficio, con particolare riferimento ai Coltivatori Diretti, per “nuova realtà imprenditoriale” va considerata quella ulteriore e diversa rispetto ad altre eventualmente già esistenti. A tal fine l’Istituto accerterà che il nucleo del Coltivatore Diretto che richiede l’ammissione all’incentivo non sia composto, anche se con ruoli diversi, dai medesimi soggetti e non eserciti l’attività sui medesimi fondi di altro nucleo CD esistente.
L’esonero in argomento è applicabile anche ai cc.dd. IAP con iscrizione “provvisoria” di cui all’art. 1, comma 5-ter, D.lgs. 99/2004, fatto salvo il successivo controllo del possesso dei requisiti.
- Misura e durata dell’esonero
Il beneficio introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo la misura di seguito indicata.
– Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
– Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
Con particolare riferimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, iscritti nel 2016 con aziende in territori montani e/o zone svantaggiate, ammessi al beneficio, si precisa che l’esonero sarà applicato, con la durata e misura sopra descritta, a decorrere dal 1 gennaio 2017.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17, della legge 3 giugno 1975 n. 160 cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
– Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
– Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti.
- Cumulo con altri benefici.
Come espressamente previsto dall’art. 1, comma 344, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, considerato anche il parere prot. n. 12672.06-08-2015 (cfr. messaggio Inps n. 6533 del 23/10/2015) con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che “nel rispetto del principio di specialità si ritiene applicabile […] nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate […] il solo regime ordinario di favore previsto dall’art 9 della legge 67/1988 ivi compresa la riduzione dei premi INAIL”, si precisa che, nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (es. sotto-contribuzione zone tariffarie, età minore di 21 anni, ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti e esonero contributivo in oggetto) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
La suddetta interpretazione è stata, da ultimo, confermata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0002911.02-05-2017.
Si fa, altresì, presente che la non cumulabilità, con riferimento ai soli benefici per zone montane e svantaggiate e/o i benefici per soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive di età inferiore ai ventuno anni di cui, rispettivamente, all’art. 7, comma 3, lettera b, e art. 7, comma 8, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e s.m.i., riguarderà esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017 considerato che,a partire dall’anno 2018, le aliquote di finanziamento non risultano più ridotte né in base all’età minore di 21 anni, né nelle zone svantaggiate rispetto alle zone normali (cfr. art. 24, comma 23, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare la tabella B di cui all’allegato 1 al predetto D.L.).
- Presupposti del beneficio.
L’esonero previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è subordinato:
- a) alla regolarità prevista dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
l’adempimento degli obblighi contributivi;
l’osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
il rispetto degli altri obblighi di legge;
il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- b) al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a € 15.000;
Con riferimento agli aiuti “de minimis”, si precisa che, a partire dall’entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 234/2012, l’INPS provvederà al riconoscimento dell’incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime “de minimis”, dell’intero importo concedibile dell’agevolazione.
- Procedimento di ammissione al beneficio.
Ai fini dell’ammissione al beneficio i Coltivatori Diretti e gli Imprenditori Agricoli Professionali – una volta concluso il processo d’iscrizione alla gestione previdenziale autonomi agricoli, con conseguente comunicazione dell’avvenuta attribuzione del relativo Codice Azienda – dovranno inoltrare all’INPS una domanda telematica di ammissione all’incentivo.
La presentazione dell’istanza si potrà effettuare accedendo, nell’ambito dei servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, alla sezione “Comunicazione bidirezionale” – “Invio comunicazione”, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:
– Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
– Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).
I moduli telematici di richiesta dell’incentivo saranno disponibili a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare.
Si riportano, in allegato alla presente circolare, i fac-simile dei citati due moduli di domanda di ammissione al beneficio (allegato 2 e allegato 3) e il fac-simile del modulo di dichiarazione “de minimis” (allegato 4).
La domanda deve essere inoltrata all’INPS avvalendosi dei moduli disponibili all’interno del “Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli”, esclusivamente in via telematica (le Sedi INPS non accetteranno domande presentate in forma cartacea).
Generalmente, entro il giorno successivo all’invio dell’istanza, ad eccezione dell’ipotesi del sottostante capoverso, l’INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l’accesso all’esonero e comunicherà – esclusivamente in modalità telematica nell’apposito campo “esito” del medesimo modulo di istanza – l’avvenuta o meno ammissione al beneficio. Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l’importo del beneficio presuntivamente spettante. Nell’ipotesi di mancata ammissione al beneficio nel campo “esito” del modulo sarà comunicato il diniego all’istanza di ammissione con indicazione della motivazione.
Per le iscrizioni di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali non ancora perfezionate, in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie ma per le quali vi è comunque l’attribuzione del Codice Azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ma poste in uno stato di “sospese”.
Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e il cambio stato (ammissione/rigetto) sarà visualizzabile sul CassettoPrevidenziale per Autonomi Agricoli; contestualmente sarà inviata una comunicazione (con invito ad accedere al Cassetto) all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio.
L’esito attribuito all’istanza sarà visualizzabile all’interno del Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
L’Inps e gli Organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui trattasi.
Gli operatori delle Sedi territoriali potranno verificare lo “stato” e l’eventuale esito di tutte le domande pervenute di propria competenza accedendo all’apposita funzionalità:
“Comunicazione bidirezionale” dell’area Telematizzazione dei Servizi per l’agricoltura.
- Fruizione dell’incentivo.
In sede di tariffazione per tutte le posizioni per le quali sia stata presentata domanda di beneficio (MODULO CD/IAP2017 e MODULO CD/IAP ZS e ZM 2016)e la stessa sia stata processata con esito positivo, sarà applicato l’esonero dal versamento delle seguenti percentuali di contribuzione:
100% per i primi 36 mesi a decorrere dalla data inizio attività o dal 1 gennaio 2017 se l’inizio attività è avvenuta, in territori montani o svantaggiati, nel corso del 2016;
66% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
50% per gli ulteriori 12 mesi massimo;
della sola quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui al comma 1, art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce : “esonero ex Legge 232/2016”, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.
Si precisa che la non cumulabilità del beneficio in argomento con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente riguarderà, come meglio specificato al precedente paragrafo 3, esclusivamente la tariffazione di competenza dell’anno 2017.
In particolare, con riferimento alla contribuzione INAIL, si precisa che il coltivatore diretto che svolge la sua attività in zona montana o svantaggiata e ammesso a fruire dell’esonero in argomento, sarà tenuto al pagamento della suddetta contribuzione calcolata per intero.
- Istruzioni contabili.
L’onere derivante dall’esonero contributivo previsto a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP), in relazione alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, in attuazione dell’art. 1, commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è posto a carico dello Stato.
Pertanto, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW – (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive)si istituisce il nuovo conto GAW37169.
Come di consueto, le modalità di contabilizzazione saranno fornite direttamente alla procedura gestionale di ripartizione delle riscossioni dei lavoratori agricoli autonomi.
I rapporti finanziari con lo Stato verranno curati dalla Direzione generale.
Si riporta nell’allegato n. 5 la variazione apportata al piano dei conti.
Allegato 1
(Art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)
Allegato 2
MODULO DI AMMISSIONE ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO
PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
CD/IAP 2017
Domanda di ammissione all’esonero contributivo per CD e IAP, con età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, ai sensi dell’art. 1, comma 344 e comma 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
In favore del
[ ] Coltivatore Diretto (CD)
[ ] Imprenditore Agricolo professionale (IAP)
cognome _________________________ nome __________________________,codice fiscale
___________________________, partita IVA __________________________;
Iscritto alla previdenza agricola INPS con codice Azienda ____________________;
chiedo
l’ammissione all’esonero previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a seguito di nuova iscrizione nella previdenza agricola effettuata tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione del beneficio; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del Coltivatore Diretto o Imprenditore agricolo professionale di cui in epigrafe:
– di essere consapevole che l’esonero di cui all’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
– di essere consapevole che l’esonero di cui all’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– tenuto conto della ratio del citato art.1, comma 344, L. 232/2016, e cioè di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […] con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, di non essere stato iscritto nella previdenza agricola a titolo di IAP o di titolare di nucleo CD nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività (di CD e/o IAP) e si tratta di nuova realtà imprenditoriale;
– di essere consapevole che l’Inps e gli Organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si allega al presente modulo il “modello della dichiarazione de minimis” debitamente compilato.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti;
eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto.
I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.
L’Inps vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l’istanza deve essere presentata al Direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
Allegato 3
MODULO DI AMMISSIONE ALL’ESONERO CONTRIBUTIVO
PER COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI
CD/IAP ZS e ZM 2016
Domanda di ammissione all’esonero contributivo per CD e IAP, con età inferiore a 40 anni, che nell’anno 2016 hanno effettuato l’iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) e nelle zone agricole svantaggiate (articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984), ai sensi dell’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
In favore del
[ ] Coltivatore Diretto (CD)
[ ] Imprenditore Agricolo professionale (IAP)
cognome _____________________________ nome ______________________,codice fiscale
__________________________, partita IVA _______________
Iscritto alla previdenza agricola INPS con codice Azienda _______________;
chiedo
l’ammissione all’esonero previsto dall’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a seguito di nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 con azienda ubicata nei territori montani (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601) e nelle zone agricole svantaggiate (articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984).
Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione del beneficio; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del Coltivatore Diretto o Imprenditore agricolo professionale di cui in epigrafe:
– di essere consapevole che l’esonero di cui all’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
– di essere consapevole che l’esonero di cui all’art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è riconosciuto nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
– tenuto conto della ratio del citato art.1, comma 344, L. 232/2016, e cioè di “promuovere forme di imprenditoria in agricoltura […] con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola”, di non essere stato iscritto nella previdenza agricola a titolo di IAP o di titolare di nucleo CD nei dodici mesi precedenti l’inizio della nuova attività (di CD e/o IAP) e si tratta di nuova realtà imprenditoriale;
– di essere consapevole che l’Inps e gli Organi ispettivi in materia di lavoro effettueranno gli ulteriori controlli in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’incentivo di cui si tratta.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si allega al presente modulo il “modello della dichiarazione de minimis” debitamente compilato.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti;
eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto.
I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.
L’Inps vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l’istanza deve essere presentata al Direttore provinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
Allegato 4
DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
ALLA SEDE INPS DI ____________________________________________
Il/La Sottoscritto/a
NOME___________________ COGNOME__________________________
CODICE FISCALE_______________________________________________
NATO/A IL GG/MM/AA__________________ A________________________
in qualità di:
Titolare [ ] Legale rappresentante □
DENOMINAZIONE AZIENDA_________________________________________
MATRICOLA INPS_________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________
SEDE_______________________
C.S.C._______________________________
NUMERO CIDA___________________________________________________
[ ] lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, agricolo) con codice/matricola___________________________________________
[ ] committente di collaborazioni coord. e cont./a progetto (gest. sep. L. 335/95)
DENOMINAZIONE______________________________________________
CODICE FISCALE______________________________________________
[ ] professionista iscritto alla gestione separata
Al fine di usufruire dell’agevolazione prevista da (indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell’agevolazione)
_______________________________________________________________per un importo complessivo pari a € _________________________________
DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI “DE MINIMIS”(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
PRESO ATTO
– che le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime de minimis di cui al:
- a) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza minore (art. 3, par. 2, primo periodo – limite € 200.000);
- b) Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza minore – settore trasporti di merci su strada per conto terzi (art. 3, par. 2, secondo periodo – limite € 100.000)
- c) Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (G.U.U.E. L 190 del 28.06.2014), relativo agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca (limite € 30.000);
- d) Regolamento (UE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (limite € 500.000);
- e) Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti d’importanza minore “de minimis” nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (limite € 15.000);
– che l’importo massimo di aiuti di stato “de minimis” che può essere concesso ad una impresa unica in un triennio (l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi; € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca; € 15.000 se impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all’art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 360/2012);
– che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione dell’aiuto all’impresa;
– che al fine della determinazione del limite massimo dell’agevolazione concedibile, devono essere prese in considerazione:
– tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato parzialmente o interamente con risorse provenienti dall’unione Europea;
– tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti “de minimis”);
– che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti “de minimis” a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti “de minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi);
– che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti “de minimis” non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
– che in caso di superamento delle soglie predette l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
– che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;
– che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”;
SI DICHIARA
– che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo non ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis”;
– che il datore di lavoro/ l’utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo ha beneficiato nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di altri aiuti a titolo “de minimis” per un importo complessivo di Euro _________________________, come specificato qui di seguito
1.
– ente erogatore:
– <denominazione>
– <codice fiscale>
– <codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell’incentivo >
– <normativa riferimento
– <importo dell’agevolazione>
– <data di erogazione>
2.
– ente erogatore:
– <denominazione>
– <codice fiscale>
– <codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell’incentivo >
– <normativa riferimento>
– <importo dell’agevolazione>
– <data di erogazione>
3.
– ente erogatore:
– <denominazione>
– <codice fiscale>
– <codice fiscale dell’impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell’incentivo >
– normativa riferimento
– importo dell’agevolazione
– data di erogazione
– che la somma degli aiuti “de minimis” già concessi all’azienda, unitamente a quello per il quale è presentata l’odierna dichiarazione, non determina il superamento del limite massimo di aiuti “de minimis” nel triennio, stabilito dai suindicati regolamenti in materia;
SI ASSUME L’IMPEGNO
a comunicare in forma scritta – in modalità telematica – all’Inps gli aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.
Luogo e data, __________ Firma ____________________
Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
L’Inps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.
Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall’Istituto.
I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.
L’Inps vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l’istanza deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell’agenzia stessa.
– Selezionare una delle due opzioni; in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’aiuto di stato va riferito all’agenzia di somministrazione.
– Importo valorizzato automaticamente dalla procedura sommando i vari benefici indicati.
– Indicare per ogni aiuto ente erogatore (denominazione e codice fiscale), normativa di riferimento, importo dell’agevolazione, data di erogazione. Es. <<Regione XX>>, <<Codice fiscale regione>>, <<art. 1 l. xx/2010>>, <<€ 30.000>>, <<01.05.2012)>>.
Allegato 5
VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI | |
---|---|
Tipo variazione | I |
Codice conto | GAW37169 |
Denominazione completa | Sgravi contributivi per i lavoratori agricoli autonomi – coltivatori diretti (CD), imprenditori agricoli professionali (IAP) – per le nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, in attuazione dell’art. 1, commi 344 e 345 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 |
Denominazione abbreviata | SGRAVI CTR.VI CD E IAP – ASSUNZ 2017 – ART.1, CC344/345 L.232/2016 |
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