INPS – Circolare 12 luglio 2019, n. 101
Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni contabili
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative per la gestione delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga previste dall’articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 in continuità degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
1. Quadro normativo
La legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha introdotto l’articolo 26-ter che, al comma 2, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, previa acquisizione dell’accordo tra l’azienda e le parti sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
Al successivo comma 3 viene specificato che all’onere derivante dall’attuazione del citato comma 2 si fa fronte nel limite massimo del 50% delle risorse assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 4 settembre 2015, n. 148 .
Si rammenta che l’articolo 44, comma 6-bis, del citato decreto prevede, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di destinare le risorse disponibili ad azioni di politica attiva del lavoro. Si evidenzia che, in base al combinato disposto delle norme richiamate, come già illustrato con la circolare n. 60/2018, le Regioni possono utilizzare le risorse destinate alla concessione dei trattamenti in deroga di cui al descritto comma 2 dell’articolo 26-ter in alternativa alla loro destinazione ad azioni di politica attiva del lavoro. I trattamenti sono subordinati alla conclusione di specifici accordi, sottoscritti dalle parti, integrati da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione o dalla Provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati. La Regione e la Provincia autonoma devono dare atto nel decreto che lo stesso è stato adottato nel rispetto del quadro normativo sopra riportato.
2. Invio dei provvedimenti di concessione
Le Regioni e le Province autonome dovranno trasmettere i provvedimenti di concessione di cui al citato articolo 26-ter, comma 2, esclusivamente tramite il sistema “SIP”. A tal fine le medesime dovranno utilizzare, come numero decreto, il numero convenzionale “33419”, all’uopo istituito, e, come data, la data convenzionale “01/04/2019”, avvalendosi esclusivamente del c.d. “Flusso B”. Al momento dell’invio del decreto di concessione le Regioni e le Province autonome dovranno valorizzare il campo denominato “autocertificazione della Regione”, dichiarando sotto la propria responsabilità che il decreto è stato emanato nel rispetto dell’articolo 26-ter, comma 2, del D.L. n. 4/2019 e che preliminarmente è stato sottoscritto lo specifico accordo tra le parti, integrato da un apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla Regione, a favore dei lavoratori interessati.
Le Strutture territoriali dell’INPS, nell’emettere le relative autorizzazioni di CIG in deroga, dovranno utilizzare il citato numero convenzionale “33419” e, come codice di intervento, il codice “699”.
Il periodo di concessione per unità produttiva non può essere superiore a dodici mesi. La prestazione di cassa integrazione in deroga può essere concessa senza soluzione di continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”, con cui le Regioni e le Province autonome hanno inviato i decreti di concessione di cassa integrazione in deroga emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge n. 205/2017.
3. Flusso di gestione delle prestazioni
Per i provvedimenti di concessione inviati dalle Regioni e dalle Province autonome con il numero convenzionale “33419”, le Strutture territoriali dovranno effettuare le seguenti verifiche:
a. rispetto del principio della continuità con i decreti inviati in “SIP” con numero di decreto convenzionale “33318”;
b. rispetto del periodo di concessione, non superiore a dodici mesi per unità produttiva.
Tali controlli verranno effettuati sulla piattaforma “Sistema Unico” per le prestazioni a sostegno del reddito. Nel caso in cui i controlli restituiscano un esito non compatibile con la concessione dell’integrazione salariale, la Struttura territoriale non potrà procedere ad emettere l’autorizzazione e dovrà segnalarlo tempestivamente alla competente Direzione regionale/di coordinamento metropolitano per i successivi adempimenti.
4. Monitoraggio delle autorizzazioni
L’Istituto predisporrà, tramite il sistema “SIP”, delle schede di monitoraggio in cui saranno evidenziate, per ciascuna Regione, la stima degli importi dei decreti di concessione inviati in “SIP”, basati sulla spesa complessiva del decreto, calcolata direttamente utilizzando il parametro di € 9,00 come costo medio orario della prestazione, comprensivo di oneri, moltiplicato per il numero di ore autorizzate dalla Regione.
5. Istruzioni contabili
Con riferimento alla rilevazione contabile delle prestazioni in oggetto, si fa rinvio alla circolare n. 60 del 29/03/2018.