INPS – Circolare 12 ottobre 2017, n. 138
Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 – Legge di contrasto al caporalato in agricoltura – Riallineamento retributivo nel settore agricolo.
SOMMARIO:
Premessa
1. Quadro di riferimento
2. Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 e sua applicazione
3. Adempimenti delle Sedi
Premessa
In Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016 è stata pubblicata la Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 (c.d. Legge di contrasto al caporalato in agricoltura), la quale all’articolo 10 prevede che “Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale.”
Lo stesso articolo 10 prevede, inoltre, che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge.
La norma si configura come interpretazione autentica delle disposizioni relative ai trattamenti economici definiti dai programmi di graduale riallineamento retributivo stipulati nel settore dell’agricoltura aventi riflessi sulla sospensione della condizione di corresponsione dell’ammontare retributivo di cui all’art. 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.
1. Quadro di riferimento
L’articolo 5 della Legge 28 novembre 1996, n. 608 – come modificato dall’articolo 23 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, dall’articolo 75 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dagli articoli 45, comma 20 e 58, comma 13 della Legge 17 maggio 1999, n. 144, e, da ultimo, dagli articoli 44 e 63, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 – prevede che nelle zone svantaggiate del territorio nazionale, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese possono progressivamente adeguare, mediante la stipula di appositi contratti provinciali di riallineamento, le retribuzioni corrisposte agli importi determinati dalla contrattazione nazionale di categoria.
E’ inoltre prevista la possibilità di derogare al rispetto dell’obbligo di corrispondere al lavoratore la retribuzione di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 dicembre 1989, n.389, quale condizione per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi ed alla fiscalizzazione degli oneri sociali.
Il citato articolo prevede, altresì, che la retribuzione determinata dagli accordi provinciali di riallineamento è presa come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale in regime di riallineamento, nel rispetto delle misure progressive stabilite dall’art. 23 della Legge n. 196/1997 e dall’articolo 75 della legge n. 448/1998.
La normativa è illustrata nelle circolari INPS n.59 del 6 marzo 2000, n. 115 del 16 giugno 2000, n. 159 del 6 agosto 2001 e n. 194 del 6 novembre 2001 (quest’ultima relativa al campo di applicazione della contribuzione agricola unificata).
2. Articolo 10, legge 29 ottobre 2016, n. 199 e sua applicazione
A decorrere dal 4 novembre 2016 è entrata in vigore la disposizione di cui all’articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199, il cui testo è riportato in premessa.
La norma trova applicazione limitatamente al settore agricolo e si configura come interpretazione dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Va considerato a tale riguardo che l’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, e successive modificazioni, consente accordi di riallineamento fino al 17 ottobre 2001;
pertanto, la disposizione contenuta nell’articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199, è da riferirsi agli accordi già sottoscritti e depositati.
Pertanto, il contesto normativo vigente, in merito ai contratti di riallineamento, contempla contestualmente due previsioni: una (art.5, D.L. 510/1996) che riconosce alla contrattazione aziendale la sola facoltà di recepire quanto definito in sede di contrattazione provinciale, l’altra (art.10, L. 199/2016) che riconosce alla contrattazione aziendale la possibilità di definire i programmi di riallineamento.
In particolare la citata disposizione attribuisce agli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo la possibilità di demandare agli accordi aziendali, purché sottoscritti con le stesse parti, la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori.
In tal senso si è espresso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che con il parere n. protocollo 0004568.05.07.2017, ha precisato che la norma di cui all’articolo 10 consente agli accordi aziendali, purché stipulati dalle stesse parti che hanno stipulato l’accordo provinciale, di definire il programma di riallineamento retributivo nei limiti e in conformità a quanto prescritto negli accordi provinciali.
Il programma di riallineamento declinato nell’accordo aziendale dovrà rispettare e tenere conto di quanto ad esso delegato; qualora l’accordo provinciale nulla dica in ordine ai valori di riallineamento dovranno essere presi in considerazione quelli fissati dall’accordo aziendale.
L’accordo aziendale, inoltre, potrà prevedere valori di retribuzione compresi tra i limiti minimi e massimi eventualmente fissati dall’accordo provinciale.
Resta inteso che la sospensione dell’obbligo di corrispondere la retribuzione di cui all’articolo 6, Decreto Legge 338/89 è subordinata al regolare adempimento di tutti altri obblighi previsti dall’art. 5 legge n.608 del 1996.
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