INPS – Circolare 13 novembre 2020, n. 129
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Istruzioni contabili.
Variazioni al piano dei conti.La presente circolare sostituisce la circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni e le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e all’articolo 11 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, che hanno disposto, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati.
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il medesimo decreto – considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre provvedimenti a sostegno dei settori maggiormente interessati dalle misure restrittive, per la tutela della salute in connessione all’emergenza epidemiologica in atto – ha introdotto, all’articolo 13, interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.
Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 9 novembre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che ha introdotto, all’articolo 11, ulteriori interventi aventi ad oggetto la sospensione dei versamenti contributivi.
Tale ultimo decreto, nella previsione di cui all’articolo 11, ha chiarito che la sospensione dei versamenti contributivi di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, è riferita ai versamenti in scadenza nel mese di novembre 2020 e che non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Inoltre, il citato articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, ha previsto l’applicazione della medesima misura anche a favore dei datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, svolgenti, come prevalente, una di quelle attività riferite ai codici ATECO puntualmente codificati dalla norma in argomento all’Allegato 2 del medesimo decreto.
Pertanto, con la presente circolare si forniscono le seguenti indicazioni relative alla fattispecie di sospensione prevista dai suddetti decreti-legge.
- Sospensione dei versamenti contributivi
L’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020, come specificato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo mese relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps, precisando, come sopra anticipato, che tale sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52/2020, paragrafo 3.
Si precisa che la sospensione in trattazione non opera rispetto alla terza rata in scadenza nello stesso mese riferita alla rateizzazione di cui agli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ovvero all’articolo 97 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dei versamenti sospesi ai sensi dei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020.
I benefici di cui alla previsione in trattazione sono attribuiti in coerenza con la normativa vigente dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
- Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In ordine all’ambito di applicazione della misura concernente la sospensione contributiva in argomento, si rappresenta quanto segue e si evidenzia che, per espressa previsione normativa, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione de qua verranno comunicati all’Istituto a cura dell’Agenzia delle Entrate al fine di consentire e verificare il corretto riconoscimento ai predetti destinatari dei nuovi provvedimenti di sospensione.
2.1 Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 137/2020, così come precisato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, ivi compresa, come sopra anticipato, le rate in scadenza nello stesso mese relative alle rateazioni dei debiti contributivi in fase amministrativa concesse dall’Inps, i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decretolegge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n. 1).
Si rappresenta, come anticipato in premessa, che ai sensi del comma 2 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono altresì destinatari della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di novembre 2020, i datori di lavoro privati la cui unità produttiva od operativa è ubicata nelle c.d. zone rosse, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020, che si allega alla presente circolare (Allegato n. 2).
I suddetti datori di lavoro privati possono usufruire delle sospensioni dei versamenti contributivi in relazione ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza in trattazione (cfr. la circolare n. 37/2020 paragrafo 1.1).
Agli effetti della sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di novembre 2020, secondo la previsione dettata dall’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 149/2020, gli ambiti territoriali sono individuati dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue: zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.
L’eventuale variazione, nel corso del mese di novembre, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle c.d. zone gialle, arancione e rosse, non ha effetti per l’applicazione della sospensione contributiva di cui alla presente circolare.
- Modalità di sospensione
3.1 Aziende con dipendenti
Alle posizioni contributive relative alle aziende la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al decreto-legge n. 149/2020, e alle aziende la cui unità produttiva od operativa è ubicata nella c.d. zona rossa, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al decreto-legge n. 149/2020 verrà attribuito il codice di autorizzazione “4X”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149”.
Il suddetto codice di autorizzazione verrà attribuito in automatico a cura della Direzione generale e potrà essere visualizzato sul Cassetto previdenziale aziende.
Si fa presente che nel caso in cui all’azienda, pur rientrando nell’ambito di applicazione della norma, non risulti assegnato il codice di autorizzazione “4X”, la stessa potrà inoltrare richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione tramite i canali in uso.
L’istituto procederà alla verifica della sussistenza in capo al richiedente dei requisiti necessari per l’accesso alla sospensione (codice ATECO) e, nelle more, l’azienda procederà ad esporre l’apposito nuovo codice causale come di seguito illustrato.
Si ribadisce che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 137/2020 e dell’articolo 11 del decreto-legge n. 149/2020, sono quelli dovuti per la competenza del mese di ottobre 2020.
Per il periodo di paga ottobre 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo codice “N974”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149.”; e le relative <SommeACredito> (che rappresentano l’importo dei contributi sospesi).
Si precisa che l’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N974”, non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative. Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’Inps da versare con le consuete modalità (F24) ovvero ad un credito azienda o un saldo a zero.
3.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
- Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi ai sensi delle disposizioni normative sopra richiamate, dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Si rappresenta, a tal proposito, che il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Si precisa che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di novembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.
Si rammenta, infine, che in coerenza con l’impianto normativo disciplinante le sospensioni dei versamenti contributivi connessi, da ultimo, all’emergenza epidemiologica da COVID-19, anche nella fattispecie in esame non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali già versati.
- Istruzioni contabili
I contributi sospesi di cui trattasi, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N974”, secondo le indicazioni contenute nel paragrafo 3.1, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00142, assistito da partitario contabile ed abbinato alla causale di cassa FL02 10106.
Il programma di ripartizione contabile della procedura “DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Nell’allegato n. 3 è riportata la variazione al piano dei conti.
Allegato 1
Codice ATECO | % |
---|---|
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011 – Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030 – Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042 – Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050 – Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100 – Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400 – Attività di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000 – Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attività nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110 – Gestione di stadi | 200,00% |
931120 – Gestione di piscine | 200,00% |
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca | 200,00% |
931200 – Attività di club sportivi | 200,00% |
931300 – Gestione di palestre | 200,00% |
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999 – Altre attività sportive nca | 200,00% |
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930 – Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
960420 – Stabilimenti termali | 200,00% |
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie | 200,00% |
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100,00% |
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50,00% |
742011 – Attività di fotoreporter | 100,00% |
742019 – Altre attività di riprese fotografiche | 100,00% |
855100 – Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
855201 – Corsi di danza | 100,00% |
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100,00% |
960110 – Attività delle lavanderie industriali | 100,00% |
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere | 100,00% |
522130 – Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
931992 – Attività delle guide alpine | 200,00% |
743000 – Traduzione e interpretariato | 100,00% |
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
910100 – Attività di biblioteche ed archivi | 200,00% |
910200 – Attività di musei | 200,00% |
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200,00% |
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200,00% |
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
Allegato 2
Codice ATECO | Descrizione | % |
---|---|---|
47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
---|---|
Codice conto | GPA00142 |
Denominazione completa | Crediti per contributi sospesi alle aziende a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Art. 13, comma 1, del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 – art. 11 del Decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. |
Denominazione abbreviata | CRED.CON.SOSP.AZ.C19-ART.13,DL137/20E DL 149/20 |
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- INPS - Messaggio 02 marzo 2021, n. 896 - Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dei decreti legge 28 ottobre 2020, n. 137, 9 novembre 2020, n. 149, 30 novembre 2020,…
- Disposizioni concernenti la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - INPS - Circolare 12 novembre 2020, n. 128
- INPS - Circolare 26 novembre 2020, n. 137 - Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica…
- INPS - Circolare 12 marzo 2020, n. 37 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensioni termini - Sospensione degli adempimenti e del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli…
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