INPS – Circolare 14 gennaio 2014, n. 3
Gestione separata di cui all’art.2, co.26, L. n. 335/1995. Legge 9 agosto 2013, n. 99, di conversione del D.L. n. 76/2013, art. 7-bis. Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro. Legge di stabilità 27 dicembre 2013, art.1 co 133. Proroga dei termini.
SOMMARIO: Proroga al 31 marzo 2014 del termine entro cui è possibile sottoscrivere gli accordi aziendali volti a promuovere la stabilizzazione degli associati in partecipazione.
Proroga al 31 luglio 2014 del termine per il deposito da parte dell’associante della documentazione presso la competente sede INPS.
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 133, proroga al 31 marzo 2014 il termine entro il quale le aziende possono stipulare con le associazioni dei lavoratori, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, specifici contratti collettivi ed al 31 luglio 2014 il termine per il deposito da parte dell’associante, presso le competenti sedi INPS, della documentazione prevista per la stabilizzazione degli associati (contratto collettivo, atti di conciliazione, contratti di lavoro subordinato ed attestazione dell’avvenuto versamento).
Pertanto, il termine del 30 settembre, indicato nella circolare n. 167/2013 per l’adesione alla procedura di stabilizzazione in oggetto, deve ora intendersi modificato in 31 marzo 2014 e il termine del 31 gennaio 2014 indicato per la presentazione dell’intera documentazione alle sedi INPS deve ora intendersi modificato in 31 luglio 2014.
Lo slittamento dei termini non comporta sostanziali modifiche per quanto riguarda le modalità di versamento del contributo straordinario, indicate nel paragrafo 4.2 della circolare n. 167 del 05/12/2013, tranne che per il periodo di riferimento. Infatti il versamento deve essere eseguito con causale C10 e deve riportare nel campo “matricola INPS/ filiale/azienda” il codice 88888 seguito dal nome del Comune ove risiede la sede legale dell’associante fino ad un massimo di 12 caratteri complessivi, però il mese da indicare nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa”, sarà:
– 12|2013 per le stabilizzazioni effettuate entro l’anno 2013;
– 01|2014 per le stabilizzazioni che avvengono nel 2014.
Con riguardo al calcolo del contributo straordinario si rammenta che in caso di cessazione o di sospensione lavorativa dell’associato, per qualsiasi motivazione essa sia avvenuta, devono essere presi in considerazione gli ultimi sei mesi di attività lavorativa.
Per completezza informativa si ricorda che, con il messaggio n. 20906 del 19/12/2013, sono state fornite le istruzioni operative in merito all’invio telematico della domanda di stabilizzazione e della relativa documentazione.
Allegato 1
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 – Supplemento ordinario n. 87
Art. 1
omissis
133. All’articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno 2013 e il 31 marzo 2014»;
b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».
34. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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