INPS – Circolare 14 ottobre 2021, n. 153

Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti.

INDICE

  1. Premessa
  2. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative
  3. Presentazione e decorrenza della delega
  4. Revoca della delega: decorrenza e validità
  5. Misura della quota associativa
  6. Fornitura dati
  7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
  8. Clausola di salvaguardia
  9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
  10. Controlli a campione e applicazione di penali
  11. Istruzioni contabili
  12. Premessa

In data 21 luglio 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), sulla base dello schema convenzionale approvato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli associati imprenditori agricoli e coltivatori diretti (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.

Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote associative senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

  1. Modalità di riscossione e riversamento delle quote associative

La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti per legge dagli associati all’INPS, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.

Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso. Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo.

È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote di contributo associativo, versate dall’associato, entro la data d’inizio della fase di abbinamento con il modello di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, gli importi versati entro il termine sopra indicato saranno prioritariamente imputati al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale somma residua sarà riversata all’Associazione.

L’Istituto non procederà al riversamento delle quote associative per i versamenti effettuati successivamente al termine sopra indicato, e dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.

  1. Presentazione e decorrenza della delega

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, inoltra, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d’identità dell’associato in corso di validità.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura della quota associativa e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.

La delega deve essere debitamente sottoscritta dall’associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido. Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

L’Associazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dall’associato e copia del documento d’identità.

La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Qualora pervenga all’INPS una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata alla revoca espressa di quella esistente.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

La delega produce gli effetti per l’Istituto a partire dalla prima tariffazione utile successiva alla data della sua ricezione.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

  1. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione stessa.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale revocata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’Istituto provvederà entro 30 giorni all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’Associazione sindacale competente tramite procedura informatica.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel “Cassetto previdenziale” per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

  1. Misura della quota associativa

La misura della quota associativa, riportata nel testo di delega, deve essere notificata all’Istituto dalle Associazioni sindacali. La quota associativa può essere stabilita in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale.

  1. Fornitura dati

Nel servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”, accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione l’ammontare delle quote riscosse nel periodo distinte per provincia, i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse; l’indicazione dei costi del servizio reso dall’Istituto, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della Associazione sindacale.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 8 e 13 della convenzione).

  1. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
  2. b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  3. c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione codeline (una tantum annuale);
  4. d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
  5. e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il versamento dell’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

  1. Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Associazione sindacale e alle vicende a esso relative.

Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

  1. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni scritte, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L’istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

– perdita da parte dell’Organizzazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;

– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;

– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione sindacale;

– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;

– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;

– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;

– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’Associazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;

– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione sindacale, indicati nell’articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

– ove siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

  1. Controlli a campione e applicazione di penali

L’Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all’Associazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno il 10% delle deleghe alla riscossione della quota associativa trasmesse dall’Associazione sindacale e validate ai fini della tariffazione.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall’Istituto, la delega in originale e copia del documento d’identità dell’associato che la stessa ha l’obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 3).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e comunicazione.

Qualora all’esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l’Istituto procederà all’applicazione di una penale pari a € 72,00 (euro settantadue) per ogni singola irregolarità.

Nell’eventualità in cui siano applicate all’Associazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto della Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), si istituisce il seguente conto:

GPN25213 – Contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35213 – Accreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO);

GPN11213 – Debito v/Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali.

Nell’Allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 334

ARTICOLO 1

Oggetto

Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l’Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi (in seguito quote associative) che gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti all’Associazione medesima (in seguito associati) sono tenuti a versare. Il servizio di riscossione si riferisce agli associati obbligati al versamento della contribuzione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti.

ARTICOLO 2

Riscossione delle quote associative

La riscossione delle quote associative di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per questi ultimi.

A tal fine, l’avviso di pagamento che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti indicherà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel “Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura”.

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva della quota associativa.

L’INPS procederà al riversamento delle quote associative di cui alla presente Convenzione versate dall’associato entro la fase di abbinamento dei modelli F24, di norma sette giorni successivi alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.

Qualora l’associato non versi per intero l’importo complessivamente dovuto per la singola rata, le somme versate – entro il termine indicato al comma precedente – saranno prioritariamente imputate al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, le eventuali somme residue saranno riversate all’Associazione.

L’Istituto non procede al riversamento delle quote associative per i pagamenti effettuati successivamente al termine di cui al comma 5 del presente articolo, per cui dette somme saranno rese disponibili all’associato per operazioni di compensazioni o restituite allo stesso previa istanza di rimborso.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota associativa

La quota associativa di cui all’art. 1 della presente Convenzione è stabilita dall’Associazione in misura fissa o percentuale, può essere differenziata a livello territoriale e deve essere notificata all’Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all’Istituto, dalla prima procedura di tariffazione utile successiva alla data di notifica.

ARTICOLO 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

L’identificazione degli associati di cui all’articolo 1 della presente Convenzione, avverrà con le modalità di seguito indicate.

Per la richiesta del servizio di riscossione delle quote associative, l’Associazione utilizza il servizio: “Agricoltura-gestione deleghe sindacali” ed allega copia della delega sottoscritta dall’associato custodita dall’Associazione e copia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la delega.

La delega alla riscossione, redatta secondo il modulo “Delega alla riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 12 marzo 1968, n.334”, predisposto dall’INPS e reperibile nel sito dell’Istituto deve essere sottoscritta dall’associato.

Il responsabile della struttura territoriale dell’Associazione, o l’operatore dallo stesso delegato, attesta la conformità della copia della documentazione trasmessa apponendo la firma in modalità digitale a tutti i documenti allegati.

La delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile successiva alla data di ricezione della delega.

Nel caso in cui pervenga una delega su una posizione sulla quale è già attiva una delega ad altra Associazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se associata ad una revoca di quella esistente, redatta secondo il modulo: “Revoca riscossione quote associative” reperibile dall’Associazione nel sito dell’INPS.

L’Associazione, per conto e nell’interesse di ciascun associato, su formale richiesta dello stesso, dichiara espressamente che la delega ricevuta è da intendersi tacitamente rinnovata, di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte dell’associato.

Le copie delle deleghe alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le deleghe o le revoche, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

L’Associazione che acquisisce la delega e/o la revoca alla riscossione, deve custodirla unitamente al documento di riconoscimento del soggetto che l’ha sottoscritta, in formato cartaceo ovvero con altre modalità equivalenti, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

Per gli associati non in grado di firmare la delega alla riscossione della quota associativa a causa di un impedimento temporaneo o permanente, o per analfabetismo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 del DPR 20 dicembre 2000 n. 445. I moduli per l’autenticazione della firma effettuata dai soggetti previsti dall’articolo 21, comma 2 del DPR n.445/2000 sono disponibili nel sito dell’Istituto.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso l’Associazione sindacale alla quale aveva conferito la delega o alla quale conferisce una nuova delega, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 4.

L’associato può comunicare, in ogni momento, direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Associazione sindacale interessata e allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tal caso l’Istituto provvede, entro 30 giorni, alla definizione della richiesta ed alla relativa comunicazione all’Associazione sindacale interessata tramite procedura informatica.

La revoca della delega produce gli effetti per l’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di definizione della richiesta da parte dell’Istituto.

Le copie delle revoche alla riscossione sono rese disponibili nel Cassetto previdenziale per i titolari/rappresentanti legali/intermediari degli associati.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per quote associative al netto delle spese e degli oneri fiscali, ove dovuti all’Istituto, entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote associative versate dall’associato successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del contribuente per l’utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.

Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovuto all’Associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale unitamente al relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla seguente Convenzione.

L’Inps è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

ARTICOLO 7

Costi e fatturazione

L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.

L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote associative, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

  1. a) Euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
  2. b) Euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
  3. c) Euro 3,31 annui per la gestione delle nuove deleghe ed emissione code-line (una tantum annuale);
  4. d) Euro 3,07 annui per la gestione e revoca deleghe sindacali;
  5. e) Euro 0,31 trimestrale per la gestione singolo modello F24.

Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Associazione – costo attivazione Convenzione riscossione quote associative L. 334/68”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.

I corrispettivi periodici, di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) riferiti ad ogni anno civile, sono trattenuti sul versamento del mese di gennaio.

Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.

L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b), c), d), e).

L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione, a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.

È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.

L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

ARTICOLO 8

Fornitura dati

L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite il servizio “Agricoltura: gestione deleghe sindacali” sui servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.

Contestualmente al versamento delle quote associative, l’INPS fornisce all’Associazione:

– l’ammontare delle quote associative riscosse nel periodo distinte per provincia;

– l’ammontare delle spese che l’Associazione è tenuta a rimborsare, secondo la tariffazione relative alle emissioni interessate dal periodo di cui al precedente articolo e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente Convenzione;

– l’ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni;

– i dati degli associati con il dettaglio delle singole quote emesse e riscosse.

La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità – on line.

Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al servizio di “Agricoltura: gestione deleghe sindacali”.

L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati del documento di identità, del soggetto da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione (amministratore).

L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l’Associazione come aderente alla Convenzione e ad abilitare i suoi operatori ad accedere alle relative funzionalità.

È fatto obbligo all’Associazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.

I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.

L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9

Verifiche

L’INPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica un campione pari al10% (con arrotondamento all’unità superiore) delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall’Associazionee validate ai fini della tariffazione.

Dette verifiche sono effettuate, secondo modalità e tempi definiti dall’Istituto e comunicati da quest’ultimo all’Associazione, per l’accertamento delle seguenti irregolarità:

– delega priva di firma;

– delega alla riscossione della quota associativa a firma di soggetto diverso dal dichiarante, in assenza dell’autenticazione della firma resa ai sensi dell’articolo 21, comma 2 del DPR 445/2000;

– delega recante firma apocrifa oggetto di formale denuncia, da parte del cittadino, alle competenti autorità, compreso l’INPS;

– mancata o parziale produzione/conservazione, da parte dell’Associazione sindacale, di documentazione richiesta dall’INPS.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, l’Associazione è tenuta a trasmettere all’Istituto, entro 30 giorni dalla data della richiesta, inoltrata dall’Istituto con PEC, la delega in originale, e la copia del documento d’identità dell’associato, conservata ai sensi dell’articolo 4.

La documentazione richiesta deve essere inoltrata alla Direzione centrale Organizzazione e Comunicazione dell’INPS.

L’Associazione, ai fini della normativa vigente, è tenuta a conservare una copia dei documenti trasmessi a seguito della richiesta di documentazione avanzata dall’Istituto, unitamente alla “nota di prelievo” contenente gli estremi e la motivazione della richiesta medesima.

Eseguita la verifica, l’INPS ne trasmette l’esito motivato all’Associazione.

Entro il termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di ulteriore documentazione.

Entro 15 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’Associazione sindacale la conclusione del procedimento, motivando l’eventuale mancato accoglimento delle eventuali osservazioni.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

ARTICOLO 10

Penali

L’INPS si riserva, a seguito delle risultanze delle verifiche di cui all’articolo precedente, l’applicazione di penali qualora le irregolarità accertate siano superiori al 10% del numero di deleghe acquisite dall’Associazione e validate ai fini della tariffazione.

Per le irregolarità accertate nell’attività di verifica delle deleghe acquisite ai fini della tariffazione di ciascun anno, la penale, da applicare per ciascuna irregolarità, è pari a € 72,00 (euro settantadue), calcolata come di seguito esplicitato:

1) determinazione, per ciascuna Associazione, dell’importo medio della quota associativa calcolato dividendo il totale dell’importo delle quote associative emesse nell’anno 2019 per il numero degli associati cui si riferiscono le medesime quote.

2) determinazione dell’importo unico di penale risultante dalla media aritmetica della somma degli importi medi delle quote delle associazioni divisa per il numero delle associazioni stesse.

La fase di accertamento delle irregolarità ha termine entro il mese di giugno dell’anno successivo a quello in cui sono state riscontrate con la determinazione degli importi delle penali.

La riscossione delle penali avviene per compensazione in occasione del primo riversamento delle quote successivo all’intervenuto accertamento e contestazione delle stesse e fino ad integrale concorrenza degli importi applicati.

L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 12, alla risoluzione della presente Convenzione nel caso in cui, nel corso del periodo annuale di riferimento, la sommatoria delle penali applicate sia superiore al 10% dell’ammontare delle quote sindacali complessivamente riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale.

ARTICOLO 11

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente Convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.

L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti.

Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

ARTICOLO 12

Recesso, sospensione e risoluzione della convenzione

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:

  1. a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
  2. b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
  3. c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
  4. d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 15 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

  1. perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
  2. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
  3. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;
  4. eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
  5. uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
  6. mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  7. adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
  8. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel successivo articolo 13 in materia di protezione dei dati personali;
  9. ove siano applicate all’Associazione penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell’anno di riferimento, all’Associazione sindacale stessa.

All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).

La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

In tali casi le quote associative relative alla tariffazione in corso verranno accantonate in attesa degli esiti degli accertamenti disposti dalle competenti autorità, qualora gli stessi non dovessero intervenire entro la data del 30 aprile, non si procederà alla tariffazione relativa all’anno successivo.

Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7 lett. b).La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentale, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.

Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore e durata

La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.

La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.

L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.

In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà effecacia fino al 31 dicembre 2026.

In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione delle quote associative, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 12 della presente Convenzione.

L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

ARTICOLO 15

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti, di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 16

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 17

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

ARTICOLO 18

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta con modalità digitale.

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazioneI
Codice contoGPN25213
Denominazione completaContributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO).
Denominazione abbreviataCTR.ASS. COL.DIR.IMP.AGR. C/FEDERTERZIARIO
Validità e MovimentabilitàMese 10 Anno 2021 /M. P
Tipo variazioneI
Codice contoGPN35213
Denominazione completaAccreditamento di contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, riscossi per conto della Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della
Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, de Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO). 
Denominazione abbreviataACCR.CTR. ASS. COL.DIR.IMP.AGR.C/FEDERTERZIARIO
Validità e MovimentabilitàMese 10 Anno 2021 /M. N
Tipo variazioneI
Codice contoGPN11213
Denominazione completaDebito v/Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro Professionale, delle Libere Professioni e del lavoro Autonomo in Generale (FEDERTERZIARIO) per contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviataDBT/FEDERTERZIARIO A CTR.ASS. COL.DIR.IMP.AGR.
Validità e MovimentabilitàMese 10 Anno 2021 /M. R