INPS – Circolare 16 luglio 2021, n. 110
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
INDICE
- Premessa
- Modalità di riscossione
- Misura del contributo
- Fornitura dati
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Istruzioni operative e contabili
- Premessa
In data 13 aprile 2021 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
- Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello F24.
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’”Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 7 e 10 della convenzione).
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi, comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
- Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W462”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W462” avente il significato di “Ass. Contr. FEDERTERZIARIO”” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice “W462”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25793, di nuova istituzione.
Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all’Associazione avverrà mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, le somme riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato generato dalla procedura “Gestione sindacati” alla citata Associazione, al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso la Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), con la predisposizione della seguente scrittura in P.D.:
GPA35793 a GPA11793 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25793.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25793 e GPA35793, gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
GPA35793 a GPA11793 deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per l’effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per la relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens continua a essere reperibile nella procedura “Gestione contributiva”, raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” – “quote associative”.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25793, GPA35793 e GPA11793, di nuova istituzione.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL’ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l’Associazione sindacale a carattere nazionale affida all’INPS l’esazione dei contributi per assistenza contrattuale, stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS, a favore dell’Associazione sindacale, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro.
È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell’INPS.
ARTICOLO 3
Procedura di versamento
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l’Associazione provvederà a comunicare, alle aziende aderenti, le opportune modalità per l’attuazione delle procedure di versamento.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all’articolo 1.
L’INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativa mensile (di seguito, “UniEmens”) per identificare la volontà delle singole aziende di effettuare il versamento a favore dell’Associazione.
Le aziende tenute al versamento dei contributi di all’articolo 1 indicheranno, per ciascun versamento, il codice assegnato dall’INPS all’Associazione e il relativo importo, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo di contributo destinato all’Associazione.
ARTICOLO 4
Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’UniEmens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio del processo di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla scadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenziali obbligatori.
Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo per assistenza contrattuale, sono resi disponibili all’azienda per operazioni di compensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento di rimborso di contribuzione.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, nei termini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori.
A seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recare nocumento all’Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod. F24.
A tal fine l’Associazione ha l’obbligo di comunicare, all’atto di sottoscrizione della presente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile per singolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenute a destinare all’Associazione.
Analogamente, l’Associazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalle aziende sulla base delle modalità definite dall’Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
Costi e fatturazione
L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione e lo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazione mediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazione Associazione – costo attivazione convenzione riscossione contributi per assistenza contrattuale L. 311/1973”. La ricevuta di avvenuto pagamento è trasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, è trattenuto sul versamento del mese di aprile dell’anno successivo.
Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera somma si procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo sui versamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile, come illustrato nell’articolo 6.
L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cui alle precedenti lettere b) e c).
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione, a seguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi per assistenza contrattuale risultanti dall’UniEmens, di cui al precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente articolo 5.
Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UniEmens.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote del contributo per assistenza contrattuale, versate dall’azienda successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell’azienda medesima per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizioni debitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte del contribuente.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Associazione risulti inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Associazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da parte dell’Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, che verrà effettuata attraverso la procedura Dure on-line. Nel caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”, ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinata dalla presente Convenzione.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite l’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti” dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse allo scopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.
Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l’Istituto fornisce i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
L’Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al “Dichiarato” (nel mod. UniEmens) e/o “l’Insoluto” (non riversabile).
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on- line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti di quanto disposto dal precedente articolo 1, l’Associazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, al Portale “Servizi per le aziende e consulenti”.
L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Associazione tra le associazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa il trattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché per l’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 10.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati in conformità all’articolo 32 del Regolamento UE e all’articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente Convenzione.
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento dei contributi per assistenza contrattuale previsti dalla presente Convenzione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e verso i terzi, derivante dall’applicazione della presente Convenzione.
In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all’articolo 1 e l’Associazione.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
L’Associazione, anche attraverso l’utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall’Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dalle aziende tenute alla contribuzione per assistenza contrattuale in relazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all’Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziari negativi all’Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all’articolo 1 e l’Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti ai seguenti profili:
- a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazione il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).
Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;
- d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b.
La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso le Parti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguito dell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficacia dalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessari adempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essere rinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio.
L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno 2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficacia fino al 31 dicembre 2026.
In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica, fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, l’Istituto procederà alla risoluzione del rapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 9 della presente Convenzione.
L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso da comunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalità previste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552.
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Allegato 2
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11793 |
Denominazione completa | Debito verso alla Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | DEB./FEDERTERZIARIO CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2021 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25793 |
Denominazione completa | Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), mediante UNIEMENS. |
Denominazione abbreviata | CTR. RISC./FEDERTERZIARIO CON UNIEMENS |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2021 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35793 |
Denominazione completa | Accreditamento alla Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale (FEDERTERZIARIO), dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | ACCR.FEDERTERZIARIO CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2021 /M. P |