INPS – Circolare 17 giugno 2022, n. 71
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione della riscossione e trasferimento alla Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro.
INDICE
- Premessa
- Modalità di riscossione
- Misura del contributo
- Fornitura dati
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Istruzioni operative e contabili
- Premessa
In data 23 maggio 2022 è stata sottoscritta una convenzione con la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 27 gennaio 2021, per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2023 ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari per la stipula, per una sola volta, per un ulteriore triennio, su specifica richiesta dell’Associazione sindacale.
Detta richiesta deve pervenire all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969, e successive modificazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è quindi esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
- Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
L’Istituto si riserva di sottoporre a verifica gli elementi informativi contenuti nel flusso Uniemens per la dichiarazione dei contributi per assistenza contrattuale e nel flusso del modello F24.
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione i dati relativi alle aziende che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento e, su richiesta dell’Associazione stessa, il “Dichiarato” e/o l’”Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall’Istituto e dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (cfr. gli articoli 7 e 10 della convenzione).
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 5 e 6 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Associazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui alla presente convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi di seguito indicati:
- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo per assistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il versamento dell’’importo di cui alla lettera a) deve essere effettuato dall’Associazione sindacale ai fini della sottoscrizione della convenzione.
È a carico dell’Associazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
L’Istituto è estraneo al rapporto associativo intercorrente tra le aziende e l’Associazione sindacale, nonché alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Associazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributi per assistenza contrattuale.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità anche verso i soggetti terzi, comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Associazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Associazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l’art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Associazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione, ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della convenzione;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Associazione;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nell’articolo 10 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Associazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni di cui al presente paragrafo devono essere effettuate a mezzo PEC.
- Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W474”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W474” avente il significato di “Ass. Contr. Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.)” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice “W474”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25837, di nuova istituzione.
Il riversamento della contribuzione a titolo di assistenza contrattuale all’Associazione avverrà mediante la nuova procedura accentrata dedicata alla gestione dei sindacati, secondo le modalità di seguito illustrate.
Entro la fine del mese successivo a quello della ripartizione contabile dell’Uniemens, le somme riscosse sono accreditate mediante mandato automatizzato e accentrato generato dalla procedura “Gestione sindacati” alla citata Associazione, al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta, previa verifica della regolarità contributiva che verrà effettuata attraverso la procedura “Durc on-line”.
Prima del riversamento, la procedura automatizzata provvede a rilevare il debito verso la Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.), con la predisposizione della seguente scrittura in P.D.:
– GPA35837 a GPA11837 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25837.
Per assicurare in ciascun esercizio la concordanza dei saldi dei conti GPA25837 e GPA35837, gli stessi devono essere movimentati soltanto mediante procedura automatizzata.
In occasione dei riversamenti degli importi contabilizzati dai flussi Uniemens del mese di dicembre e del periodo suppletivo, la scrittura in P.D.:
– GPA35837 a GPA11837 deve avvenire in conto esercizio precedente.
All’atto del riversamento alle Associazioni sindacali, sull’ammontare dei contributi riscossi saranno trattenute le somme, spettanti all’Istituto, a titolo di rimborso spese per l’effettuazione del servizio in argomento, con contestuale emissione della fattura elettronica.
I rimborsi saranno imputati in AVERE del conto GPA24042 in uso, mentre le somme per la relativa imposta di bollo, se dovuta, saranno imputate in AVERE del conto GPA25228.
La reportistica sullo stato delle ripartizioni contabili delle somme riscosse con il flusso Uniemens continua a essere reperibile nella procedura “Gestione contributiva”, raggiungibile da “Soggetto contribuente”, alla voce “Contabilità” – “quote associative”.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA25837, GPA35837 e GPA11837, di nuova istituzione.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI (F.A.I.), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DI ASSISTENZA CONTRATTUALE STABILITI DAI CONTRATTI DI LAVORO, AI SENSI DELL’ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1973 N. 311
ARTICOLO 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n.311, l’Associazione sindacale a caratterenazionale affida all’INPS l’esazione dei contributi per assistenza contrattuale,stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle aziende.
ARTICOLO 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuatadall’INPS, a favore dell’Associazione sindacale, contestualmente alla riscossionedei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilitodal decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 5 febbraio 1969 esuccessive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalitàe la medesima periodicità.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti alversamento dei contributi per assistenza contrattuale di cui alla presenteConvenzione non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordineal rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti dilavoro. È altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetticontributi da parte dell’INPS.
ARTICOLO 3
Procedura di versamento
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l’Associazione provvederà acomunicare, alle aziende aderenti, le opportune modalità per l’attuazione delleprocedure di versamento.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributiobbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le aziende, anche leeventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cuiall’articolo 1.
L’INPS attribuirà un codice gestito attraverso la dichiarazione assicurativamensile (di seguito, “UniEmens”) per identificare la volontà delle singole aziendedi effettuare il versamento a favore dell’Associazione.
Le aziende tenute al versamento dei contributi di all’articolo 1 indicheranno, perciascun versamento, il codice assegnato dall’INPS all’Associazione e il relativoimporto, autorizzando in tal modo l’INPS ad imputare tali somme a titolo dicontributo destinato all’Associazione.
ARTICOLO 4
Misura del contributo
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione,la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggettitenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispettodegli obblighi di versamento del predetto contributo.
Il versamento del contributo per assistenza contrattuale si intende effettuato acondizione che gli obblighi contributivi afferenti all’UniEmens, in cui il contributomedesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data di inizio delprocesso di riconciliazione dei flussi UniEmens con i relativi flussi dei modelli diversamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo allascadenza fissata dalla legge per il versamento dei contributi previdenzialiobbligatori.
Eventuali versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatorieffettuati oltre il predetto termine, ancorché dichiarati a titolo di contributo perassistenza contrattuale, sono resi disponibili all’azienda per operazioni dicompensazioni o restituiti alla stessa attraverso apposito procedimento dirimborso di contribuzione.
Qualora l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferentiall’UniEmens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, neitermini di cui al comma 2, il versamento è prioritariamente imputato alpagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneriaccessori. A seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventualeeccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.
Al solo scopo di accertare eventuali comportamenti che possano recarenocumento all’Istituto, lo stesso si riserva di sottoporre a verifica gli elementiinformativi contenuti nel flusso UniEmens per la dichiarazione dei contributi perassistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, e nel flusso del mod. F24.
A tal fine l’Associazione ha l’obbligo di comunicare, all’atto di sottoscrizione dellapresente Convenzione, la misura e la periodicità del contributo mensile persingolo lavoratore, che le aziende, in applicazione delle previsioni contrattuali,sono tenute a destinare all’Associazione.
Analogamente, l’Associazione ha l’obbligo di comunicare tempestivamenteall’Istituto successive variazioni della misura del contributo mensile dovuto dalleaziende sulla base delle modalità definite dall’Istituto medesimo.
ARTICOLO 5
Costi e fatturazione
L’Associazione prende espressamente atto e accetta che l’espletamento delservizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto la gestione elo sviluppo di procedure amministrative ed informatiche.
L’Associazione si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per il serviziodi riscossione delle quote per assistenza contrattuale, di cui alla presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.Per il servizio di riscossione delle quote per assistenza contrattuale di cui allapresente Convenzione l’Associazione corrisponde all’Istituto i corrispettivi diseguito indicati:
- a) euro 5.300,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessiall’attivazione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula dellaConvenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi;
- c) euro 0,24 in relazione ad ogni versamento mensile di contributo perassistenza contrattuale effettuato da ogni azienda.
Il corrispettivo di cui alla precedente lettera a) è versato dall’Associazionemediante bonifico sul conto di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreriaprovinciale di Roma, conto corrente intestato all’Istituto contraddistinto dall’IBANIT97C0100003245348200001339, con la seguente causale: “denominazioneAssociazione – costo attivazione convenzione riscossione contributi perassistenza contrattuale L.311/1973”. La ricevuta di avvenuto pagamento ètrasmessa all’Istituto prima della sottoscrizione della presente Convenzione.Il corrispettivo periodico di cui alla lettera b), riferito ad ogni anno civile, ètrattenuto sul versamento del mese di aprile dell’anno successivo.
Qualora l’importo di tale versamento non consenta di recuperare l’intera sommasi procederà ad effettuare l’imputazione del costo annuale residuo suiversamenti successivi, fino a copertura dell’intero corrispettivo.
I corrispettivi di cui alla lettera c) sono trattenuti su ogni versamento mensile,come illustrato nell’articolo 6.
L’Istituto si riserva la facoltà di variare annualmente la misura dei costi di cuialle precedenti lettere b) e c).
L’eventuale variazione sarà oggetto di apposita comunicazione all’Associazione, aseguito delle quale l’Associazione medesima, entro il termine di 60 giorni dallasua ricezione, ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione. È a carico dell’Associazione sindacale ogni altro onere inerente alla presenteConvenzione.
L’Istituto provvederà ad emettere le relative fatture in modalità elettronica inapplicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.
ARTICOLO 6
Modalità di versamento delle quote per assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà alla rappresentanza nazionale dell’Associazione, senzaoneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importiriscossi per contributi per assistenza contrattuale risultanti dall’UniEmens, di cuial precedente articolo 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedentearticolo 5.
Il versamento avverrà, di norma, entro la fine del mese successivo a quello dielaborazione dell’UniEmens.
In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quotedel contributo per assistenza contrattuale, versate dall’azienda successivamentealla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità dell’aziendamedesima per il loro utilizzo in compensazione con eventuali esposizionidebitorie risultanti a quella data.
Le eventuali eccedenze dovranno essere oggetto di apposita richiesta dirimborso da parte del contribuente.
Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Associazione risulti inferioread euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le sommedovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad euro50,00.
Le rimesse monetarie all’Associazione sindacale, conseguenti all’applicazionedella presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto correntebancario indicato dall’Associazione sindacale con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e,conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancatoaccredito di somme a favore dell’Associazione sindacale conseguente all’erroneacomunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso, da partedell’Associazione, della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto, cheverrà effettuata attraverso la procedura Durc on-line. Nel caso di esito diirregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva”,ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalitàindicate, le rimesse monetarie all’Associazione sono sospese in attesa dellaregolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degliaccertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica.In tali casi, la regolarizzazione avrà effetto alla prima scadenza utile disciplinatadalla presente Convenzione.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui alcomma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa didifficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compitiistituzionali.
ARTICOLO 7
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Associazione, tramite l’applicazione “Servizi perle aziende e consulenti” dei servizi on-line ovvero altro servizio che dovesse alloscopo essere sviluppato, i dati di seguito indicati.
Con riferimento agli UniEmens elaborati in ciascun mese, l’Istituto fornisce i datirelativi alle aziende che hanno versato il contributo per assistenza contrattuale,con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.L’Associazione può richiedere, tramite la predetta applicazione, i dati relativi al”Dichiarato” (nel mod. UniEmens) e/o “l’Insoluto” (non riversabile).
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità online.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente Convenzione, nei limiti diquanto disposto dal precedente articolo 1, l’Associazione viene abilitata adaccedere, tramite autenticazione, al Portale “Servizi per le aziende e consulenti”.L’Associazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti diidentità dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede ad inserire l’Associazionetra le associazioni abilitate all’utilizzo dell’applicazione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’Associazione di informare i soggetti tenuti al versamento deicontributi per assistenza contrattuale di cui alla presente Convenzione circa iltrattamento oggetto della presente Convenzione e le sue finalità, nonché perl’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 10.
I trattamenti effettuati per effetto del presente accordo sono progettati inconformità all’articolo 32 del Regolamento UE e all’articolo 2-ter del Codice,nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure disicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PubblicheAmministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente inmateria.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionatanella presente Convenzione.
ARTICOLO 8
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni equalsiasi responsabilità, nei confronti delle aziende tenute al versamento deicontributi per assistenza contrattuale previsti dalla presente Convenzione e,comunque, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 e verso i terzi, derivantedall’applicazione della presente Convenzione.
In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in casodi pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante odi strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presenteconvenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla datadi stipula della Convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all’articolo 1 el’Associazione.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasiresponsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativiall’eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende a titolo di contributiper assistenza contrattuale.
L’Associazione, anche attraverso l’utilizzo delle informazioni messe a disposizionedall’Istituto, è tenuta a verificare sistematicamente la congruità delle sommeversate dalle aziende tenute alla contribuzione per assistenza contrattuale inrelazione alle proprie norme interne ed a segnalare tempestivamente all’Istitutoeventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare effetti finanziarinegativi all’Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di notaspecifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto ochiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti ocomunque connesse ai rapporti intercorrenti tra i soggetti di cui all’articolo 1 el’Associazione. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quantoprevisto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
ARTICOLO 9
Recesso, risoluzione e sospensione della Convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presenteConvenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti acarico dell’Associazione e in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti aiseguenti profili:
- a) uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione;
- b) legittimo esercizio dei poteri statutari;
- c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote associative per ilverificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitinodi rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
- d) insorgenza di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non siapossibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 e che rendano opportuna onecessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalitàtelematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenticariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nellapresente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione asupporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPScomunica all’Associazione, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddettocomma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Associazioneha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmentecorredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Associazioneil recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi del primocomma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni,ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della Convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà direcesso a favore dell’Associazione, da esercitarsi con apposita comunicazionescritta da far pervenire all’ INPS a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).Tenuto conto che l’Associazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzioneunilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalitàpreviste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- a) perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex legeper accedere alla stipula della presente Convenzione;
- b) mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dallaConvenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediantedichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato che costituisceparte integrante della presente Convenzione;
- c) ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a dannodell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Associazione;d) eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Associazione e/o dei suoilegali rappresentanti;
- e) uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presenteConvenzione;
- f) mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente Convenzione,con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- g) adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenticariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Associazione, per fatticompiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
- h) mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Associazione, indicati nelsuccessivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.
All’atto dell’acquisizione della notizia dell’insorgenza di una delle cause dirisoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Associazione la propria volontàdi avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione dei contributi per assistenzacontrattuale, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o delrecesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali. L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ovel’Associazione sia sottoposta ad accertamenti da parte delle competenti autoritàgiudiziarie per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante deveessere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resain conformità al modello allegato di cui al comma 7, lett. b.
La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizionedella Convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento diriconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PostaElettronica Certificata (PEC).
ARTICOLO 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento deidati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosaosservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE nel d.lgs. n.101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne lasicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degliinteressati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure disicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea enazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguatasicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione dimisure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti nonautorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametratoal rischio individuato.
Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regolee per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e postaalla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento,il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione dellafinalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali nonvengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al difuori dei casi di previsione di legge.
Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti chesiano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4,n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità aciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito delproprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agliaddetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avrannoaccesso ai dati.
Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempostrettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate neiprecedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appenasiano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informanogli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione dellapresente Convenzione e garantiscono l’esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività dicontrollo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previopreavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati oincidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati,che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo checiascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione dic.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dallamedesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso leParti assicurano l’impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto etempestivo adempimento del suddetto obbligo.
ARTICOLO 11
Entrata in vigore e durata
La presente Convenzione, sottoscritta con modalità digitale a seguitodell’autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha efficaciadalla data della stipula ed è operativa al completamento dei necessariadempimenti amministrativi e procedurali.
La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2023 e può essererinnovata, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, per una sola volta,per un ulteriore triennio.
L’Associazione, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il trienniosuccessivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza entro il mese di giugno2023.
In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamentodell’Associazione, la Convenzione cesserà di essere efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione rinnovata avrà efficaciafino al 31 dicembre 2026.
In tal caso, l’istanza sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,per la verifica della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.Qualora il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della verifica,fornisca parere negativo per la prosecuzione del servizio di riscossione deicontributi per assistenza contrattuale, l’Istituto procederà alla risoluzione delrapporto convenzionale attraverso l’applicazione dell’articolo 9 della presenteConvenzione.
L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare la Convenzione, con preavviso dacomunicare tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno sei mesi primadella data di scadenza del 31 dicembre 2023, qualora ritenga necessariol’adozione di un nuovo testo convenzionale.
ARTICOLO 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornataesclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le modalitàpreviste per l’adozione della presente Convenzione, qualora nel corso della suavigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia,ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al finedi ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
ARTICOLO 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essacomunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro diRoma.
ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa lanormativa vigente.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Associazione sindacale dovràessere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo1552. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.
Allegato 2
Variazioni al piano dei conti
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11837 |
Denominazione completa | Debito verso Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.) per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | DEB./ F.A.I. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25837 |
Denominazione completa | Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto di Federazione Autotrasportatori Italiani F.A.I. mediante UNIEMENS. |
Denominazione abbreviata | CTR. RISC./ F.A.I. CON UNIEMENS |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2022 /M. P |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35837 |
Denominazione completa | Accreditamento a Federazione Autotrasportatori Italiani (F.A.I.) dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | ACCR. F.A.I. CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Validità e Movimentabilità | Mese 06 Anno 2022 /M. P |
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Circolare 14 luglio 2021, n. 105 - Convenzione tra l’INPS e la Federazione delle associazioni italiane alberghi e turismo (FEDERALBERGHI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi…
- INPS - Circolare 24 marzo 2022, n. 45 - Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Nazionale del Lavoro (CNL), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4…
- INPS - Circolare 14 luglio 2021, n. 103 - Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Nazionale per l’industria e il terziario (ANPIT) per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo…
- INPS - Circolare 14 luglio 2021, n. 104 - Convenzione tra l’INPS e FEDERPARTITEIVA (FederPartiteIva), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno…
- INPS - Circolare 14 luglio 2021, n. 106 - Convenzione tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4…
- INPS - Circolare 25 maggio 2022, n. 63 - Convenzione tra l’INPS e il sindacato Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali (F.I.S.A.P.I), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10267 depositat…
- L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione
L’Iva detratta e stornata non costituisce elusione, infatti il risparmio fiscale…
- Spese di sponsorizzazione sono deducibili per pres
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 6079 deposi…
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…