INPS – Circolare 17 settembre 2020, n. 103
Intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (D.lgs n. 159/2011)
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano le modalità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro sia stato sottoposto alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
INDICE
1. Premessa e contesto normativo
2. L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di un’azienda sottoposta a sequestro o confisca
1. Premessa e contesto normativo
Sono pervenute molteplici richieste dalle Strutture territoriali e dagli utenti circa la possibilità di intervento del Fondo di Garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle misure di prevenzione disciplinate dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Occorre premettere che il presupposto per l’intervento del citato Fondo di Garanzia è l’insolvenza del datore di lavoro, requisito che si ritiene dimostrato con l’apertura di una delle procedure concorsuali, previste dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, oppure, per i datori di lavoro non soggetti alle disposizioni della Legge Fallimentare, con l’esperimento di azioni esecutive individuali idonee a provare l’incapienza dei beni del datore di lavoro.
Il D.lgs n. 159/2011, nel disporre il regime delle misure di prevenzione c.d. “antimafia” e, in specie, il regime delle misure patrimoniali del sequestro e della susseguente confisca, al Titolo IV disciplina – per quanto di interesse – “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”.
In tale ambito, gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo disciplinando il regime dei beni sequestrati/confiscati nelle due diverse ipotesi della dichiarazione di fallimento prima o dopo l’intervento interinale del sequestro, delineano la compatibilità/concorrenzialità della procedura concorsuale e delle misure patrimoniali antimafia.
Quanto al rapporto tra le misure di prevenzione e il fallimento, la legge riconosce la possibilità che esso sia dichiarato anche dopo il sequestro, sia su iniziativa dei creditori sia su iniziativa del pubblico ministero, al quale l’amministratore giudiziario deve chiedere di attivarsi se ne rileva i presupposti. La giurisprudenza ha, infatti, riconosciuto che non costituisce ostacolo all’apertura della procedura concorsuale il fatto che l’intero compendio aziendale o l’intero pacchetto azionario siano stati posti sotto sequestro e siano, quindi, da escludere dall’attivo fallimentare (cfr. Cass. n. 608/2017).
L’articolo 52 del D.lgs n. 159/2011 ha introdotto una specifica disciplina per la tutela dei crediti dei terzi in relazione ai beni confiscati.
In particolare, il predetto articolo 52 prevede che, a determinate condizioni, la confisca non pregiudica i diritti di credito risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro.
L’accertamento di detti diritti di credito viene condotta dal giudice delegato in sede penale, nell’ambito della speciale procedura disciplinata agli articoli 57 e seguenti del D.lgs n. 159/2011, e culmina con la redazione di uno stato passivo, che viene depositato in cancelleria e dichiarato esecutivo. Tali crediti sono, poi, soddisfatti dallo Stato nel limite massimo del 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati, oppure della minore somma ricavata dalla vendita.
Sempre con riferimento ai crediti anteriori al sequestro, l’articolo 55 stabilisce che non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive sui beni oggetto del sequestro medesimo.
Una particolare disciplina è prevista per i crediti prededucibili, ovvero quelli sorti nel corso del procedimento di prevenzione, i quali, su autorizzazione del giudice delegato, possono essere pagati anche al di fuori del procedimento di accertamento di cui sopra e, se l’attivo non è sufficiente, l’articolo 54, comma 2, del D. lgs. n. 159/2011 dispone che il pagamento sia anticipato dallo Stato.
2. L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei dipendenti di un’azienda sottoposta a sequestro o confisca
L’intervento del Fondo di Garanzia in favore dei lavoratori non può prescindere dalla verifica dei seguenti requisiti essenziali: cessazione del rapporto di lavoro, insolvenza del datore di lavoro, nonché accertamento dell’esistenza e della misura del credito vantato.
I lavoratori che chiedono l’intervento del Fondo in relazione ad un rapporto intercorso con un datore di lavoro nei cui confronti non è stata aperta una procedura concorsuale, devono dimostrare anche la non assoggettabilità dello stesso datore di lavoro alla disciplina delle procedure concorsuali.
Con riferimento a quest’ultima fattispecie si rileva che, quando tutti i beni del datore di lavoro sono stati sottoposti a sequestro/confisca, i lavoratori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’accertamento dei crediti anteriori al sequestro viene compiuto dal giudice delegato con l’ausilio dell’amministratore giudiziario, secondo la particolare disciplina, innanzi indicata, prevista dal D.lgs n. 159/2011, con la formazione uno stato passivo.
In tal caso, dunque, i lavoratori possono richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia dopo che il loro credito sia stato ammesso allo stato passivo esecutivo accertato dal giudice delegato ai sensi dell’articolo 59 del D.lgs n. 159/2011. Il credito, nei trenta giorni successivi al deposito, non deve essere stato oggetto di azioni di opposizione o impugnazione.
Al riguardo si precisa che, qualora l’amministratore giudiziario, cui spetta il compito di segnalare al pubblico ministero la sussistenza dei presupposti per la declaratoria del fallimento, rappresenti che l’azienda versa in stato di insolvenza e non sussistono i requisiti di cui agli articoli 1 e 15, ultimo comma, della Legge Fallimentare, ai fini della prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali, non sarà necessario presentare il decreto di reiezione dell’istanza di fallimento, come previsto, in generale, al paragrafo 3.1.2. della circolare n. 74/2008.
Nel diverso caso in cui l’azienda sottoposta a sequestro sia già stata dichiarata fallita, i lavoratori potranno richiedere l’intervento del Fondo di Garanzia secondo quanto previsto in via ordinaria dall’articolo 2 della legge n. 297/1982 e dagli articoli 1 e 2 del D.lgs n. 80/1992.
Tuttavia, nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 64, comma 7, del D.lgs n. 159/2011, in cui il fallimento già aperto nei confronti dell’azienda sottoposta a misura di prevenzione viene chiuso in quanto la misura applicata riguarda l’intera massa fallimentare, se non si sono già verificate le condizioni per richiedere l’intervento del Fondo, i lavoratori potranno avere accesso alla tutela secondo quanto innanzi previsto per le aziende non assoggettabili a procedura concorsuale.
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