INPS – Circolare 18 dicembre 2019, n. 150

Convenzione fra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti

SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.

INDICE

  1. Premessa
  2. Soggetti che possono rilasciare la delega
  3. Modalità di rilascio della delega
  4. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
  5. Misura del contributo sindacale
  6. Fornitura dati
  7. Rapporti finanziari, spese e rimesse
  8. Clausola di salvaguardia
  9. Recesso e risoluzione della convenzione
  10. Istruzioni contabili
  11. Premessa

In data 12 novembre 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

  1. Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.

  1. Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/03, come modificato dal D.lgs n. 101/2018, che riporta “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”. La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

  1. Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa

L’articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.

Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d’identità in corso di validità.

La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.

L’Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.

L’Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d’identità. La conservazione assicura l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

  1. Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell’Organizzazione sindacale è espressamente indicato nel testo di delega.

  1. Fornitura dati

Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione.

Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelevamento di tali dati dovrà avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.

L’Istituto verserà all’Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:

– Gestione delega € 0,45

È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

  1. Clausola di salvaguardia

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.

Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

  1. Recesso e risoluzione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita, da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente, dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che non rendano possibile la revisione o integrazione della convenzione secondo le disposizioni di cui all’articolo 13 della convenzione.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro i 30 giorni successivi dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

La convenzione si risolverà, invece, di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:

qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;

ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione sindacale.

La risoluzione opera di diritto nel momento in cui l’Istituto, al verificarsi di una delle condizioni suesposte, comunica all’Organizzazione sindacale che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE,COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), sono stati istituiti i seguenti conti:

– GPA25729 – per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO);

– GPA11729 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.

Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure, che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULL’INDENNITÀ ORDINARIA E DI TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE DI CUI BENEFICIARI I LAVORATORI AGRICOLI, AI SENSI DELL’ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

Articolo 1

Oggetto

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Articolo 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore dell’organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione deLL’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione destinataria della suddetta quota.

Articolo 3

Misura del contributo

La misura del contributo dovuto a favore dell’organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell’atto di delega.

Articolo 4

Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa

L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all’INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare, in allegato, copia del documento di identità.

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

L’organizzazione deve custodire in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Articolo 5

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

E’ priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.

L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

Articolo 6

Modalità di versamento delle quote associative

L’INPS verserà all’organizzazione, senza onere di interessi, l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 (quattro) bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’organizzazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.

L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L’organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Articolo 7

Fornitura dati

L’INPS metterà a disposizione delle organizzazioni di categoria sui servizi on line – applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig” – gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione sindacale.

Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi on-line potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Articolo 8

Costi

L’organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

e gestione delega per singola prestazione Euro 0,45.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell’organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, inerente alla presente convenzione.

L’organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 9

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato – e l’organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’organizzazione stipulante sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l’organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

Articolo 10

Recesso e risoluzione della convenzione

L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sindacale sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma, l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale, la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’Organizzazione sindacale il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

La cessazione del servizio di riscossione associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione, avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La presente convenzione si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi: qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione della convenzione;

ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione sindacale;

Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).

Articolo 11

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 12

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell’iter di sottoscrizione della medesima convenzione.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell’organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

L’organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Articolo 13

Revisioni e integrazioni

La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 14

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Articolo 16

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’organizzazione sindacale, dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente UT e la causale RP. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.

Allegato 2

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneI
Codice contoGPA11729
Denominazione completaDebito verso l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE   (FEDERTERZIARIO), per contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione abbreviataDEB/FEDERTERZIARIO – ART.2 L.852/73
Tipo variazioneI
Codice contoGPA25729
Denominazione completaContributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto dell’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE   (FEDERTERZIARIO) – Art. 2, legge n. 852/1973
Denominazione abbreviataCTR.SND.C/FEDERTERZIARIO – ART.2 L.852/73