INPS – Circolare 21 dicembre 2017, n. 186

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2018.

SOMMARIO: Si descrivono i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e l’impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno 2018.

Sommario

Premessa.

  1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017.

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018.

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione.

  1. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo).

2.1 Quadro normativo.

3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio.

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV).

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

4 Tabelle.

5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015.

6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011.

7 Nuovi requisiti anagrafici

8 Gestione fiscale.

8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018).

8.2 Addizionali all’IRPEF.

8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

9 Pensioni delle gestioni private.

9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.

9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014.

9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018.

9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia.

9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria.

9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari

9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d’ufficio.

9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italovenezuelana.

9.6.1 Residenti in Venezuela.

9.6.2 Non residenti in Venezuela.

10 Gestione pubblica.

10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione.

10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario.

10.3 Gestione dei conguagli

10.4 Gestione fiscale.

10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017.

10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere.

10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

11 Prestazioni assistenziali

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria.

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie.

11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale.

12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028- VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92).

12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018.

13 Certificato di pensione per l’anno 2018.

Premessa

L’Istituto ha concluso le attività di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni assistenziali propedeutiche al pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali nell’anno 2018.

Si descrivono in dettaglio le operazioni effettuate.

  1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il ” Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017″ (allegato 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Pertanto, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione:

delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;

delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;

delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

1.1 Indice di rivalutazione definitivo per il 2017

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio – dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di – 0,1, l’articolo 1 del decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l’aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l’anno 2017.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2017 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2017 501,89 286,09
IMPORTI ANNUI 6.524,57 3.719,17

1.2 Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018

L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori dell’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi Assegni vitalizi
1° gennaio 2018 507,42 289,24
IMPORTI ANNUI 6.596,46 3.760,12

1.3 Modalità di attribuzione della rivalutazione

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.

Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:

“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

  1. a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  2. b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  3. c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  4. d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  5. e) nella misura del 40 per cento, per l’anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.

dal Fasce trattamenti complessivi % indice perequazione da attribuire Aumento del Importo trattamenti complessivi
 da a Importo garanzia
1° gennaio 2018: Fino a 3 volte il TM 100 1,100 % –1.505,67
 Fascia di Garanzia * Importo garantito1.505,681.506,49 1.522,23
 Oltre 3 e fino a 4 volte il TM 95 1,045 %1.505,682.007,56
 Fascia di Garanzia * Importo garantito2.007,572.011,94 2.028,54
 Oltre 4 e fino a 5 volte il TM 75 0,825 %2.007,572.509,45
 Fascia di Garanzia* Importo garantito2.509,462.516,31 2.530,15
 Oltre 5 e fino a 6 volte il TM 50 0,550 % 2.509,46 3.011,34
 Fascia di Garanzia * Importo garantito 3.011,35 3.012,99 3.027,90
 Oltre 6 volte il TM 45 0,495%3.011,35 –
  1. Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)

2.1 Quadro normativo

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

  1. a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ovvero
  2. b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

2.2 Scelta dell’indice di rivalutazione

L’incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:

Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.

Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.

Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi come di seguito illustrato:

FASCIA DI IMPORTO MISURA INDICE
Fino a 3 volte il TM 100 1,25%
tra 3 e 5 volte il TM 90 1,13%
oltre 5 volte il TM 75 0,94%

Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.

Sotto il profilo applicativo:

viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25 per fasce;

viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;

viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.

2.3 Rivalutazione per l’anno 2018

Per il 2018, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

FASCIA DI IMPORTO LIMITE FASCIAMISURAINDICE IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE PER FASCIA
Fino a 3 volte il TM 1.505,67 1001,25% 18,80963
tra 3 e 5 volte il TM 2.509,45 901,13% 11,28578
oltre 5 volte il TM – 750,94% VARIABILE

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

3 Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

3.1 Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018, riportati rispettivamente ai precedente paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito gli importi definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

Pensione socialeAssegno sociale
DecorrenzaImporti
mensileannuomensileannuo
1° gennaio 2017369,264.800,38448,075.824,91
1° gennaio 2018373,334.853,29453,005.889,00
Limiti reddituali massimi *
personaleconiugalepersonaleconiugale
1° gennaio 20174.800,3816.539,865.824,9111.649,82
1° gennaio 20184.853,2916.721,195.889,0011.778,00

* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto

3.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2017 e previsionale per l’anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

limite di reddito annuo personaleImporto mensile
Invalidi totali, ciechi civili, sordomutiInvalidi parziali, minori
1.1.201716.532,104.800,38279,47
1.1.201816.664,364.853,29282,55

3.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 – luglio 2017 e il periodo precedente agosto 2015 – luglio 2016 è risultata del + 0,40.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,40 per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

4 Tabelle

In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2018.

5 Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015

Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l’anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.

Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).

Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:

in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;

in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:

“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>” Procedure di gestione delle pensioni”>”Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.

6 Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011

Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011.

Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione previdenziali confluite nel FPLD:

– fondo elettrici

– fondo telefonici

– fondo autoferrotranvieri

– fondo volo

– fondo dirigenti aziende industriali (INPDAI)

7 Nuovi requisiti anagrafici

Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.

La variazione interessa:

– le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);

– le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);

– l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)

8 Gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.

La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.

La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.

8.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)

Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.

8.2 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

– addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;

– addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;

– addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.

8.3 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.

9 Pensioni delle gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

9.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite

M5 Assegno alimentare per figli

M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

9.2 Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per

l’anno 2014

Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.

Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.

9.3 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

9.3.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2018

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.

E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.

Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.

9.3.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):

per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.

Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.

9.3.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.

9.3.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

9.3.5 Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede
CAB Descrizione
3300012 MOB – assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità
3300013 RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983
3300014 INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma
3300015 99V – mancata presentazione del certificato di esistenza in vita
3300016 INE – pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles
3300017 EST – pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all’estero

9.4 Impostazione del codice di ricostituzioni d’ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per l’anno 2018 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state contraddistinte con il codice 5 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

9.5 Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2018 con importo pari a “zero” è reperibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:

“Assicurato Pensionato”>”Servizi al Pensionato”>”Reporting Operativo”>”Liste Parametriche WEB”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.

9.6 Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.

Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.

9.6.1 Residenti in Venezuela

A seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017, l’importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.

I residenti in Venezuela sono individuati in base alla compilazione dei campi d’archivio di seguito indicati:

GP1AZ03=1 (residenza estera)

GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)

GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)

Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1°novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure- Utilità.

9.6.2 Non residenti in Venezuela

Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le caratteristiche sopra specificate, il pro- rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato.

Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso CENCOEX legato al Dollaro statunitense.

10 Gestione pubblica

10.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2017.

Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “£” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07;

l’importo della stessa indennità sulla 13^ mensilità è determinato in € 757,07.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D7”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5”.

Si conferma che anche per l’anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

10.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Strutture territoriali – Gestione Dipendenti Pubblici.

10.3 Gestione dei conguagli

Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.

10.4 Gestione fiscale

10.4.1 Certificazione fiscale a consuntivo 2017

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale azzeramento della cedola di pensione.

10.4.2 Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2017:

nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;

nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

10.4.3 Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.

Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2017, si rammenta che:

se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2017, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;

se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.

11 Prestazioni assistenziali

11.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

11.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2018 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

11.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.

Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

12 Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029- VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

12.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018

Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

13 Certificato di pensione per l’anno 2018

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it

Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che, come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata, ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Allegato 1

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 20 novembre 2017

Allegato 2

(testo dell’allegato)