INPS – Circolare 21 luglio 2017, n. 120
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative “ASICOOP”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di ASICOOP tramite il mod. F24 In data 7 giugno 2017 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di Cooperative “ASICOOP”, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo.
Si allega il testo della convenzione (all. n. 1) di cui si illustrano, di seguito, i punti salienti.
- ASICOOP affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di cui al CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori del settore socio-sanitario, umanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, sottoscritto in data 22 dicembre 2016 tra, per la parte datoriale, U.NI.COOP. – Dipartimento Nazionale Sociale e Socio-Sanitario delle imprese cooperative e, per la parte sindacale, UGL SANITA’ NAZIONALE. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “ASI1” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di ASICOOP.
- I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo, indicheranno, in sede di compilazione del modello di versamento “F24” distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “ASI1” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione:
– nel campo “codice sede” va indicato il codice della sede INPS competente;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola INPS dell’azienda;
– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
- ASICOOP provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.
- Gli importi che, allo specifico titolo, verranno indicati dai datori di lavoro sul modulo F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di ASICOOP.
- E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. E’ esclusa, altresì, per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione, sia nei confronti dei datori di lavoro, sia, in generale, nei confronti di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 dell’atto convenzionale, sia infine verso terzi e verso chicchessia. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra ASICOOP e i datori di lavoro interessati.
- ASICOOP dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato per l’anno 2017 con la determinazione presidenziale n.55 del 14 febbraio 2017, ed è pari per la gestione di ogni singolo modello F24 a euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.1- D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto.
E’, altresì, dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 1-D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento.
- Il pagamento delle somme dovute da ASICOOP avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA. La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali.
Pertanto, non è a carico delle sedi alcun adempimento.
- La convenzione allegata ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di ASICOOP dovrà pervenire all’INPS, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
- La sede legale del Fondo è in via Guglielmo Saliceto, 3/5 – 00161 Roma (RM) Modalità di compilazione del flusso UniEmens.
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “ASI1” e in corrispondenza dell’elemento <Importo> l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Allegato
CONVENZIONE PER ADESIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE E IL FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DI COOPERATIVE “ASICOOP” AVENTE AD OGGETTO LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO
Art. 1
Il soggetto aderente affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento del Fondo, di cui agli articoli del CCNL indicato nel preambolo della presente convenzione.
La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle Entrate, per conto del Fondo, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo”.
Le aziende interessate all’atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento del Fondo, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Art. 2
Il versamento dei contributi di cui all’articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro.
I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo.
L’INPS non può utilizzare le somme destinate al Fondo per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi al Fondo.
Art. 3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.
Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
Art. 4
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art. 5
I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS.
Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo flusso UNIEMENS.
Il responsabile del Fondo potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l’apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.
Art. 6
Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2017, con la determinazione n. 55/2017 ed è pari ad euro 0,22, di cui euro 0,05 soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI ed euro 0,17 IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 1 – D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 1 – D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, del decreto – legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione,
Il pagamento delle somme dovute all’Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.
Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e le Associazioni.
E’ a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art. 7
Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all’INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile del Fondo ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l’INPS tutti i rapporti connessi all’applicazione della presente convenzione.
Art. 8
L’INPS è esonerato – e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’art. 1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.
Il soggetto aderente è tenuto ai rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione delia convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile del Fondo, di cui all’art. 7 del presente accordo.
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
È fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.
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