INPS – Circolare 21 novembre 2018, n. 112
“Zona franca urbana sisma Centro Italia”, istituita dall’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018
SOMMARIO: L’articolo 46, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50/2017 ha previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a far data dal 24 agosto 2016. Con la presente circolare si riportano le istruzioni operative sotto il profilo contributivo.
1. Quadro normativo
L’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha istituito la zona franca urbana (ZFU) per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. In particolare, la citata disposizione ha previsto in favore delle imprese che hanno la sede principale o l’unità locale all’interno della zona franca e che hanno subito, a causa degli eventi sismici, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nei periodi dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016 (per i soggetti localizzati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016) e dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 (per i soggetti di cui all’allegato 2 bis del citato D.L. n. 189) alcune misure agevolative di natura fiscale, nonché l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Detto esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana.
L’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha novellato il citato D.L. n. 50/2017, stabilendo che i benefici previsti per la ZFU spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l’unità locale nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, di cui all’allegato 2 del D.L. n. 189/2016, che hanno subito, nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Il successivo comma 746 ha disposto, inoltre, che l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali venga riconosciuto altresì ai titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2015.
2. Ambito di applicazione
La modalità di concessione delle suddette agevolazioni fiscali e contributive, che sono riconosciute esclusivamente per i periodi di imposta 2017 e 2018, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto del regime de minimis in materia di aiuti di stato, è stata regolamentata dal Ministero dello Sviluppo economico, quale autorità competente, con le circolari n. 99473/2017, n. 114735/2017 e n. 163472/2017. Gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento sono stati resi noti dal medesimo Dicastero con la pubblicazione di appositi decreti direttoriali (cfr. da ultimo il decreto direttoriale 12 luglio 2018).
Ciò premesso, con riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsto a seguito dell’istituzione della ZFU (cfr. art. 46, comma 2, lett. d) del D.L. n. 50/2017), al fine di semplificare lo svolgimento degli adempimenti contributivi da parte dei soggetti ammessi alle agevolazioni previste per la zona franca urbana, si rammenta quanto segue.
Nel dettaglio, in ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, l’articolo 46, comma 8, del citato D.L. n. 50/2017 e ss.mm.ii., fa esplicito rinvio, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 aprile 2013, che prevedono la riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento “F24” da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE).
A tal proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello F24, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 160/E del 21 dicembre 2017, il codice tributo “Z148”. Con specifico riguardo, invece, alla fruizione delle agevolazioni disciplinate dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017, sono stati istituiti rispettivamente i codici tributo “Z149” e “Z150” con Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018.
Detti codici, in applicazione delle precisazioni contenute nelle citate Risoluzioni, dovranno essere esposti nella sezione “Erario” del modello “F24”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione nel formato “AAAA”.
Con riferimento ai contributi dovuti dalle aziende agricole con dipendenti e dai lavoratori autonomi agricoli, la compensazione dovrà essere effettuata fino alla concorrenza dei contributi previdenziali dovuti al netto della quota Inail rilevabile dal prospetto della tariffazione.
L’importo dovuto a tale titolo, non compensabile, deve essere versato con le consuete modalità.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del MISE possono utilizzare il credito verso l’erario per il pagamento dei contributi dovuti, compresi i contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi, la cui ripresa dei pagamenti, anche in forma rateale, è stata prorogata, come noto, alla data del 31 gennaio 2019 (cfr. messaggio n. 3088/2018).
Si ricorda, a tal riguardo, che l’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ss.mm.ii., nel prevedere la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti della contribuzione previdenziale in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi degli eventi sismici fino al 30 settembre 2017, ha espressamente disposto il divieto di procedere al rimborso dei contributi già versati.
In considerazione dell’impianto normativo sopra declinato, qualora i soggetti beneficiari delle agevolazioni in argomento abbiano già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell’anno 2017 e nell’anno 2018, i medesimi – ai fini dell’effettivo godimento delle misure concesse – possono utilizzare il credito verso l’erario riconosciuto dal MISE anche mediante la riduzione dei versamenti dei contributi obbligatori che dovranno essere effettuati all’Istituto nel corso del 2019. Detta rimodulazione del mero effetto finanziario, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti, può essere posta in essere fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa. Si rammenta che l’importo dell’agevolazione riconosciuta è parametrato all’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2017 e per l’anno 2018 ed è soggetto all’osservanza dei massimali de minimis previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013.
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