INPS – Circolare 22 dicembre 2020, n. 152
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 dicembre 2020, recante “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato nella G.U. n. 310 del 15 dicembre 2020
SOMMARIO: Variazione allo 0,01% in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
INDICE
- Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
- Variazione allo 0,01% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2021
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il decreto 11 dicembre 2020 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è stata fissata allo 0,01% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002).
Al riguardo si precisa che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
La misura dello 0,01% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2021.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2021.
In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,01% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2021.
Allegato 1
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Decreto 11 dicembre 2020
Allegato 2
Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
---|---|
fino al 15.12.1990 | 5% |
16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5 % |
01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5 % |
01.01.2002 – 31.12.2003 | 3 % |
01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5 % |
01.01.2008 – 31.12.2009 | 3 % |
01.01.2010 – 31.12.2010 | 1 % |
01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5 % |
01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5 % |
01.01.2014 – 31.12.2014 | 1 % |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5 % |
01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2 % |
01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1 % |
01.01.2018 – 31.12.2018 | 0,3% |
01.01.2019 – 31.12.2019 | 0,8% |
01.01.2020 – 31.12.2020 | 0,05% |
01.01.2021 – | 0,01% |