INPS – Circolare 25 luglio 2018, n. 88
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata “FASIV” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo
SOMMARIO: Istruzioni per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di FASIV tramite il modello F24.
In data 30 maggio 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa Vigilanza Privata “FASIV”, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo (allegato n. 1).
Si illustrano, di seguito, i punti salienti della convenzione.
FASIV affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento del Fondo di cui al CCNL per i Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, sottoscritto in data 8 aprile 2013, per la parte datoriale, da ASSIV – Associazione Italiana Vigilanza/Confindustria, LEGACOOP SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE e AGCI – SERVIZI, ed al CCNL per I Dipendenti da Istituti e Imprese di Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, sottoscritto in data 28 febbraio 2013, per la parte datoriale, da A.N.I.V.P. – Associazione Nazionale Istituti di Vigilanza Privata, ASSVIGILANZA – Associazione Nazionale Vigilanza e UNIV – Unione Nazionale Istituti di Vigilanza. Per la parte sindacale entrambi i contratti sono stati sottoscritti da FILCAMS-CGIL e FISASCAT CISL. Il versamento di tali contributi avverrà tramite il modello F24, utilizzando il codice causale “FAVP” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto di FASIV.
I datori di lavoro che intendono versare il contributo per il finanziamento del Fondo indicheranno, in sede di compilazione del modello F24 e distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “FAVP” esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre nella stessa sezione devono essere compilati i seguenti campi:
nel campo “codice sede” va indicato il codice della Struttura INPS competente;
nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” va indicata la matricola INPS dell’azienda;
nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” va indicato il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
FASIV provvederà a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento e, inoltre, porterà a conoscenza degli stessi che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e di quelle previste dalla convenzione per adesione.
Gli importi, che allo specifico titolo verranno indicati dai datori di lavoro sul modello F24, saranno direttamente destinati dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente di FASIV. È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti delle aziende relativamente ai versamenti in parola. È esclusa altresì per l’Istituto ogni responsabilità dall’applicazione della convenzione nei confronti dei datori di lavoro, di tutti i soggetti di cui all’articolo 1 della convenzione e verso i terzi. I rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione (compresi quelli relativi all’eventuale restituzione alle imprese delle somme versate) dovranno instaurarsi direttamente tra FASIV e i datori di lavoro interessati.
FASIV dovrà corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della convenzione.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale e per il servizio di fornitura dei dati elementari è stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 ed è pari, per la gestione di ogni singolo modello F24, a 0,22 euro, di cui 0,05 euro soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI e 0,17 euro IVA esente, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/72, per l’attività effettuata dall’Istituto.
È altresì dovuto all’Istituto il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 1, del D.P.R. n. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento.
Il pagamento delle somme dovute da FASIV avverrà tramite bonifico bancario sul conto corrente dell’Istituto indicato in convenzione.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La fatturazione e la contabilizzazione dei predetti pagamenti sono effettuati dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali. Pertanto, non è a carico delle Strutture territoriali alcun adempimento.
La convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo da parte di FASIV dovrà pervenire all’INPS, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
La sede legale del Fondo è in via Sicilia, 50 – 00187 Roma (RM).
Modalità di compilazione del flusso Uniemens
Per il finanziamento al FASIV è prevista una misura di contribuzione diversa per gli addetti ai servizi di vigilanza armata e per gli addetti ai servizi fiduciari.
Per favorire la corretta ripartizione della contribuzione tra le due tipologie di addetti, i datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l’elemento <ConvBilat> inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore “FAVA” per il personale addetto ai servizi di vigilanza armata ovvero “FASF” per il personale addetto ai servizi fiduciari.
In corrispondenza dell’elemento <Importo> va evidenziato l’importo, a livello individuale, dovuto per il corrispondente codice.
L’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con il modello F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.
Il versamento dei contributi è unificato in F24 in capo al già predetto codice tributo “FAVP”.
Allegato
Convenzione per. adesione tra l’istituto nazionale previdenza sociale e il fondo di assistenza sanitaria integrativa vigilanza privata “fasiv” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del fondo
Art. 1
Il soggetto aderente affida all’INPS il servizio di riscossione dei contributi per il finanziamento del Fondo, di cui all’articolo 29 dei due CCNL indicati nel preambolo della presente convenzione.
La riscossione dei contributi avverrà tramite F24.
A tal fine l’INPS richiede all’Agenzia delle Entrate, per conto del Fondo, l’istituzione di un apposito codice “causale contributo”.
Le aziende interessate all’atto del versamento tramite il modello F24, indicheranno i dati necessari, per il finanziamento del Fondo, distintamente da quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori.
Art. 2
Il versamento dei contributi di cui all’articolo 1 avverrà con le stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la riscossione dei contributi dovuti dai datori di lavoro,
I versamenti delle aziende del settore aventi la specifica causale contributo saranno destinati direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente del Fondo.
L’INPS non può utilizzare le somme destinate al Fondo per recuperare crediti contributivi non corrisposti dalle aziende; è invece possibile, da parte delle aziende, compensare crediti di natura fiscale e/o previdenziale per il pagamento dei contributi al Fondo.
Art. 3
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, il soggetto aderente provvederà a comunicare alle aziende interessate le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
Il soggetto aderente si impegna inoltre a portare a conoscenza delle aziende interessate, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati relativi all’operazione saranno trattati dall’INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalia presente convenzione.
Il soggetto aderente si impegna al rispetto degli adempimenti richiesti dal D.Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003,
Art. 4
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
Art. 5
I dati relativi ai versamenti verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all’INPS.
Contestualmente, e comunque al completamento della elaborazione delle denunce contributive/retributive individuali, saranno messe a disposizione anche le informazioni relative alla contribuzione denunciata per ciascun lavoratore a mezzo flusso UNIEMENS.
II responsabile dei Fondo potrà accedere alla consultazione ed al prelievo dei dati attraverso l’apposita applicazione web, resa disponibile per il tramite di SISPI.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui trattasi.
Art. 6
Il soggetto aderente si impegna a corrispondere le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, come di seguito specificato.
Il costo individuato dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dei Fondo e per il servizio di fornitura dei dati elementari, è stato fissato, a partire dal 1° gennaio 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018 ed è pari, per la gestione di ogni singolo modello F24, a 0,22 euro, di cui 0,05 euro soggetto ad IVA per l’attività svolta da SISPI e 0,17 euro IVA esente, ai sensi dell’art. 10, comma 1, n.l del D.P.R. 633/72 per l’attività effettuata dall’Istituto.
All’Istituto è dovuto altresì il rimborso del costo (IVA esente, ai sensi dell’art. 10, c. 1, n.l- D.P.R. 633/72) delle righe del modello F24 utilizzate per la riscossione dei contributi in argomento, così come comunicato all’INPS dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, del decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/11/2006, n. 286 a seguito di emissione di fatture.
I suddetti costi da rimborsare saranno fatturati dall’Istituto per la parte esente IVA e dalla società SISPI per la quota soggetta ad IVA.
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r, a seguito della quale il soggetto aderente ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
II pagamento delle somme dovute all’Istituto avverrà con cadenza annuale tramite bonifico bancario sul conto corrente acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma IBAN: IT73K0832703210000000000050.
Il pagamento delle somme dovute a SISPI avverrà secondo le modalità concordate tra la stessa SISPI e le Associazioni.
E’ a carico del soggetto aderente, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
Art. 7
Per la concreta attuazione della convenzione, il soggetto aderente trasmette all’INPS la relativa documentazione, indicando il nome del responsabile del Fondo ed il codice IBAN del conto corrente bancario/postale, da trasmettere alla Agenzia delle Entrate, sul quale saranno accreditati i contributi riscossi.
Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l’INPS tutti i rapporti connessi all’applicazione della presente convenzione.
Art. 8
L’INPS è esonerato – e il soggetto aderente lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della presente convenzione nei confronti delle aziende interessate e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’art. 1, verso i terzi e verso chicchessia, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente
convenzione e in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione.
I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per i contributi di cui trattasi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.
II soggetto aderente è tenuto al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o comunque all’applicazione della presente convenzione.
Art. 9
Tutti i problemi concernenti l’applicazione della convenzione saranno esaminati tra la Direzione generale dell’INPS e il responsabile del Fondo, di cui all’art. 7 del presente accordo.
Art. 10
La presente convenzione ha validità triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
La richiesta di rinnovo da parte del soggetto aderente dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, almeno 90 giorni prima della scadenza.
E’ fatta comunque salva la possibilità di disdetta a favore di ciascuna delle parti con un preavviso di almeno 6 mesi.
Art. 11
Per ogni eventuale controversia si intende competente il Foro di Roma.