INPS – Circolare 25 maggio 2018, n. 73
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2018 continua a trovare applicazione il disposto dell’articolo 3, commi 1 e 2, del D.lgs n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti.
Per quanto sopra esposto le aliquote per l’anno 2018 sono così di seguito fissate:
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 | |||
---|---|---|---|
Concedente | Concessionario | Totale | |
19,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 28,79% |
- Riduzione degli oneri sociali
Al riguardo continua a trovare applicazione l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive | |
---|---|
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
- Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede l’esonero di 1 punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero opera sull’aliquota della disoccupazione, come indicato nel seguente prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
Esonero ex art. 1, commi 361 e 362, L. 266/2005 | 1,00% |
- Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza contro gli infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1 gennaio 2001, in base a quanto disposto dall’articolo 28, comma 3, del D.lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, sono fissati nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
- Salari medi provinciali
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del D.P.R. n. 488/68 e dall’articolo 7 della legge n. 233/1990. Pertanto, la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
- Agevolazioni per zone tariffarie
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), prevede che “a decorrere dal 1° agosto 2010, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 3 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Pertanto, le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2018 continuano ad essere quantificate nelle seguenti misure:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
---|---|---|
Non svantaggiati | — | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
- Modalità di pagamento
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di PIN, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi on-line per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio 2018, il 17 settembre 2018, il 16 novembre 2018 e il 16 gennaio 2019.
- Tabella aliquote contributive
Nell’allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari in vigore dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.
Allegato 1
Tabella aliquote PC/CF anno 2018
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
---|---|---|---|
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 28,79% | 19,95% | 8,84% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,00% | -1,00% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 44,2365% | 35,3965% | 8,84% |
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