INPS – Circolare 25 novembre 2020, n. 134

Anticipo del Trattamento di fine servizio e del Trattamento di fine rapporto nei confronti dei dipendenti dell’Istituto cessati dal servizio con diritto a pensione, ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e del successivo D.P.C.M. attuativo 22 aprile 2020, n. 51

SOMMARIO: La presente circolare è finalizzata a fornire alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all’anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell’Inps del proprio TFS/TFR non ancora liquidato, da parte di Banche e Intermediari finanziari, alla luce della disciplina introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal successivo D.P.C.M. attuativo 22 aprile 2020, n. 51.

INDICE:

Premessa

1. Soggetti legittimati

2. Oggetto dell’anticipo

3. Domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR

4. Comunicazioni dell’Istituto in ordine alla domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR

5. Calcolo della prestazione

6. Quota cedibile e prestiti e mutui di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 509/1979

7. Stato di servizio

8. Procedure per la domanda e l’erogazione dell’anticipo del TFS/TFR

9. Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo del TFS/TFR

10. Contratto di anticipo del TFS/TFR

11. Estinzione anticipata

12. Termini di erogazione del TFS/TFR residuo

13. Fondo di garanzia

Premessa

L’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dispone che – ferma restando la normativa vigente in materia di liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata – i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che cessano dal servizio o che sono cessati dal servizio con diritto a pensione per raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. legge Fornero), o con diritto a pensione per quota 100 come previsto dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di fine servizio maturata, nella misura massima di 45.000,00 euro ovvero all’importo spettante qualora la predetta indennità sia di importo inferiore. Per l’accesso al finanziamento è istituito un Fondo di garanzia.

Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo.

Ciò premesso, si forniscono le seguenti prime indicazioni operative, stante l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 15 giugno 2020 del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, contenente le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al citato articolo 23, e nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 5 settembre 2020 del D.P.C.M. 19 agosto 2020, di approvazione dell’Accordo quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1. Soggetti legittimati

Legittimati a chiedere l’anticipo del TFS/TFR non ancora liquidato sono gli ex dipendenti dell’Istituto che cessano dal servizio o che sono cessati dal servizio, anche prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 4/2019, con diritto a pensione per raggiungimento dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 (c.d. legge Fornero) o con diritto a pensione per quota 100 come previsto dall’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019.

Sono legittimati all’erogazione le Banche e gli Intermediari finanziari che aderiscono all’Accordo Quadro, approvato con il D.P.C.M. del 19 agosto 2020 (G.U. n. 221 del 5 settembre 2020).

2. Oggetto dell’anticipo

Può essere oggetto di cessione bancaria l’importo del TFS/TFR pari a 45.000,00 euro ovvero all’importo spettante all’ex dipendente dell’Istituto, nel caso in cui l’indennità di fine servizio comunque denominata sia di importo inferiore, detratti eventuali debiti nei confronti dell’Inps noti prima della notifica della cessione.

3. Domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR

Al fine di consentire l’individuazione dell’importo cedibile è necessario che l’interessato richieda all’Istituto la quantificazione del TFS/TFR spettante, che costituisce certificazione del credito cedibile. La richiesta della quantificazione può essere effettuata esclusivamente on line, direttamente dall’interessato o per il tramite di un Istituto di Patronato.

Gli Istituti di Patronato possono accedere al portale dell’Istituto attraverso il link dedicato “Servizi per i patronati” e il successivo link “Gestione dipendenti pubblici – servizi per i lavoratori e i pensionati”.L’operatore del Patronato, dopo essersi autenticato, potrà selezionare nell’apposito modello di domanda di quantificazione – sezione “Richiedente” – il tipo di richiesta di anticipo finanziario.

L’interessato può accedere ai servizi on line dell’Istituto, autenticandosi con PIN (si ricorda che dal 1° ottobre l’Istituto non rilascia più PIN), SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. Dopo l’autentificazione, la selezione del servizio all’interno del portale stesso può essere effettuata digitando il termine “Quantificazione” nell’apposito campo di ricerca. L’interessato potrà quindi selezionare, a seconda che sia in regime di TFS o di TFR, uno dei due servizi dedicati: “Simulazione del TFS o invio domanda di quantificazione del TFS”, se è in regime di TFS;

“Richiesta quantificazione TFR per dipendenti pubblici e dichiarazione beneficiari/eredi per liquidazione TFR – domanda”, se è in regime di TFR.

Per le ulteriori istruzioni di dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda di quantificazione on line ai fini dell’anticipo finanziario, si rinvia al messaggio n. 4315 del 17 novembre 2020.

4. Comunicazioni dell’Istituto in ordine alla domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR

L’Istituto entro novanta giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR comunica al Richiedente, anche telematicamente:

– la certificazione del diritto al TFS/TFR e del relativo ammontare complessivo, con indicazione delle date di riconoscimento dei singoli importi annuali di prestazione o dell’importo in unica soluzione e del relativo ammontare; delle eventuali precedenti operazioni di cessione relative la stessa indennità, con specifica delle cessioni effettuate ai sensi dell’articolo 23 del decreto legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019;

– l’eventuale rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti di accesso all’anticipo TFS/TFR ai sensi del citato decreto-legge n. 4/2019 e del D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51;

– l’indicazione dell’indirizzo PEC dell’Istituto al quale indirizzare le comunicazioni.

Nei casi di accesso alla pensione con il requisito “quota 100”, il Richiedente deve acquisire dall’Istituto la certificazione della data di riconoscimento del TFS/TFR, tenuto conto del momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

5. Calcolo della prestazione

Ai fini della quantificazione dell’importo cedibile, il calcolo del TFS/TFR spettante viene effettuato a livello centrale dalla Direzione centrale Risorse umane.

L’importo complessivamente cedibile sarà nettizzato degli eventuali debiti verso l’Istituto, nonché debiti diversi, quali pignoramenti e/o prestiti di finanziarie ecc., escludendoli pertanto dal netto cedibile.

6. Quota cedibile e prestiti e mutui edilizi di cui all’articolo 59 del D.P.R. n. 509/1979

Ai fini della quantificazione dell’importo cedibile di cui al precedente paragrafo 5 e avuto riguardo a eventuali debiti verso l’Istituto inerenti prestiti e mutui edilizi di cui all’articolo 59 del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, si richiamano di seguito le specifiche norme regolamentari che disciplinano le modalità di recupero di mutui e prestiti e i relativi effetti sulla quota cedibile.

Alla cessazione del rapporto di lavoro, tra le possibilità di rimborso – totale o parziale – del debito residuo del prestito e/o del mutuo vi sono il recupero sulle competenze spettanti a titolo di trattamento di fine servizio o fine rapporto ovvero le trattenute sui ratei di pensione, secondo le previsioni dei rispettivi regolamenti approvati l’8 aprile 2020 con determinazioni dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 55, relativa ai prestiti, e n. 54, relativa ai mutui – compatibilmente con le anticipazioni dei predetti trattamenti ai sensi dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

a. Prestiti. Rimborso totale con utilizzo del TFS/TFR

Il vigente Regolamento per la concessione dei prestiti al personale prevede che, in via ordinaria, all’atto della cessazione dal servizio, l’Istituto interrompe l’ammortamento del prestito fino all’erogazione della prima rata del TFS/TFR ed il debito residuo viene estinto in un’unica soluzione, qualora il relativo ammontare trovi capienza nel primo importo annuale netto dei predetti trattamenti.

Nell’ipotesi di differimento in due o tre ratei del pagamento delle competenze spettanti a titolo di TFS/TFR, il dipendente ha facoltà di chiedere, tassativamente nel penultimo mese di servizio, il pagamento del restante debito del prestito in più soluzioni, con corrispondente trattenuta sulle predette rate di TFS/TFR (cfr. l’art. 10, comma 3, lett. b), del Regolamento).

In entrambi i casi, l’Istituto procede al recupero dell’intero residuo debito del prestito sulle competenze spettanti a titolo di TFS/TFR. In tal caso, di conseguenza, anche ai fini del calcolo della quota cedibile di TFS/TFR, si procederà alla nettizzazione dell’intero residuo debito del prestito.

b. Prestiti. Rimborso mensile mediante pensione

Il dipendente ha altresì la facoltà di optare per il rimborso del prestito mediante i ratei di pensione fino alla naturale scadenza del termine stabilito all’atto della concessione del prestito (cfr. l’art. 10, comma 5, del Regolamento).

Il rimborso è a domanda, da presentare tassativamente nel penultimo mese di servizio, e in tal caso l’importo della quota cedibile del TFS/TFR resta invariato, salvo ulteriori debiti da decurtare.

c. Mutui edilizi al personale

Su domanda, presentata dal dipendente tassativamente nel penultimo mese di servizio, l’Istituto può autorizzare il rimborso del mutuo interrompendo il piano di ammortamento e recuperando, sul 60% del totale lordo degli importi spettanti a titolo di TFS/TFR, le rate che risultino scadute al momento della liquidazione dei predetti trattamenti (cfr. l’art. 10, commi 12 e 13, del Regolamento).

Tale autorizzazione può essere concessa solo qualora negli importi di TFS/TFR, al netto dell’eventuale prestito, si trovi capienza.

In tal caso, di conseguenza, ai fini del calcolo della quota cedibile di TFS/TFR, si procederà alla nettizzazione delle predette rate di mutuo che risulteranno scadute.

7. Stato di servizio

Ai fini della ricostruzione dello Stato di Servizio propedeutica alla quantificazione dell’importo complessivo della prestazione dovuta a titolo di TFS/TFR, nel caso di ex dipendenti provenienti da mobilità inter-Enti o da Enti soppressi, ove non fosse ancora pervenuta la documentazione giuridica ed economica necessaria alla ricostruzione, la Struttura territorialmente competente dovrà attivarsi presso le Amministrazioni pubbliche iscritte ai fini TFS/TFR all’ex Enpas e all’ex Inadel e agli Enti interessati, onde ottenere tempestivamente detta documentazione.

Ove il trattamento di fine servizio spettante all’interessato rientri nella disciplina di cui all’articolo 2120 c.c., è necessario che vengano segnalati gli emolumenti accantonati, comunicando altresì possibili anticipazioni già erogate direttamente all’interessato.

Solo nei casi di ex dipendenti provenienti da Enti iscritti alla ex gestione Inpdap, la Struttura territorialmente competente – acquisita la documentazione necessaria – dovrà effettuare il precalcolo nella procedura SIN dell’importo lordo del TFS/TFR maturato, fornendo comunicazione dell’avvenuta lavorazione alla Direzione centrale Risorse umane – Area TFS/TRF e Pensioni Integrative dei dipendenti. Banca dati del personale.

8. Procedure per la domanda e l’erogazione dell’anticipo del TFS/TFR

Il Richiedente in possesso della certificazione presenta la domanda di anticipo del TFS/TFR, corredata dai documenti indicati dal D.P.C.M. 22 aprile 2020, n. 51, alla Banca o all’Intermediario con le modalità definite nell’Accordo Quadro, indicando altresì il conto corrente a lui intestato o cointestato sul quale accreditare l’importo finanziato.

La Banca o l’Intermediario, acquisita la documentazione anzidetta e verificata l’insussistenza dei casi di cui al successivo paragrafo 9, comunica all’Istituto e al Richiedente:

a) la presentazione della domanda di anticipo del TFS/TFR da parte del Richiedente;

b) l’accettazione della proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR.

L’Istituto, entro il termine perentorio di trenta giorni, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla Banca o all’Intermediario la presa d’atto dell’avvenuta conclusione del contratto di anticipo del TFS/TFR e rende indisponibile l’importo dell’anticipo del TFS/TFR per successive operazioni sullo stesso.

Qualora, in esito alle proprie verifiche, l’Istituto comunichi alla Banca o all’Intermediario un diverso importo cedibile o l’impossibilità di perfezionare l’operazione di anticipo del TFS/TFR, la proposta di contratto di Anticipo del TFS/TFR decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una successiva proposta di contratto di Anticipo del TFS/TFR soltanto a fronte di una nuova certificazione da parte dell’Istituto.

Dalla data di comunicazione dell’accettazione della proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR da parte della Banca o dell’Intermediario, l’Istituto non accetta ulteriori cessioni del TFS/TFR da parte del Richiedente fino a concorrenza dell’ammontare ceduto.

La Banca o l’Intermediario, entro quindici giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito dell’importo erogato sul conto corrente indicato dal Richiedente.

9. Casi di mancata accettazione della domanda di anticipo del TFS/TFR

La proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR non può essere accettata dalla Banca o dall’Intermediario nei seguenti casi:

– l’impossibilità per la Banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo del TFS/TFR presentata dal Richiedente, sulla base delle informazioni comunicate dall’Istituto;

– il Richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale Rischi della Banca d’Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa Banca o dall’Intermediario per analoghe tipologie di finanziamento;

– il TFS/TFR offerto in garanzia, o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;

– l’impossibilità per la Banca o per l’Intermediario di perfezionare l’operazione creditizia in favore del Richiedente secondo la normativa vigente.

10. Contratto di anticipo del TFS/TFR

La Banca o l’intermediario, sulla base dello schema di proposta allegata all’Accordo Quadro, predispone la proposta di contratto. Il contratto di anticipo del TFS/TFR si perfeziona con l’accettazione della proposta da parte della Banca o dell’Intermediario. L’efficacia di tale contratto resta comunque condizionata alle comunicazioni dell’Istituto di cui sopra.

Gli interessi dell’operazione di anticipo del TFS/TFR sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice, nella misura definita dall’Accordo Quadro, e sono liquidati alla Banca o all’Intermediario contestualmente al rimborso delle singole tranche del TFS/TFR in relazione al capitale residuo, fatto salvo quanto previsto per l’ipotesi di estinzione anticipata.

I contratti di anticipo del TFS/TFR stipulati prima della cessazione dal servizio collocamento a riposo sono nulli e, pertanto, improduttivi di qualsiasi effetto.

11. Estinzione anticipata

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR alla Banca o all’Intermediario finanziario con oneri a proprio carico. In tal caso, entro quindici giorni lavorativi, la Banca o l’Intermediario comunica al Soggetto finanziato l’importo, comprensivo di capitale e interessi da restituire.

A seguito del perfezionamento dell’operazione di estinzione dell’anticipo TFS/TFR, la Banca comunica all’Istituto l’avvenuta estinzione totale o parziale dell’anticipo TFS/TFR e sono conseguentemente adeguate le relative garanzie.

Ai fini del perfezionamento dell’operazione è riconosciuto alla Banca o all’Intermediario un indennizzo, a carico del soggetto finanziato, parametrato all’importo rimborsato in anticipo, in caso di estinzione anche parziale, nella misura massima stabilità nell’Accordo Quadro.

12. Termini di erogazione del TFS/TFR residuo

La cessione del TFS ha l’effetto di trasferire, totalmente o parzialmente, il diritto di credito dell’iscritto ad un soggetto terzo. Nulla cambia, ai fini del pagamento, in ordine all’obbligo dell’Istituto del rispetto delle scadenze previste dall’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successivamente modificato dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e tenuto conto della rateazione prevista dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente modificato dall’articolo 1, commi 484 e 485, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e da ultimo dall’articolo 14 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.

13. Fondo di garanzia

L’articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019 prevede, a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi ed erogati dalla banca o dagli intermediari finanziari, l’istituzione di un Fondo di garanzia nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 75 milioni di euro per l’anno 2019.

La garanzia del fondo copre l’80% dell’importo dell’anticipo del TFS/TFR ed è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza.

Il Fondo di garanzia è affidato in gestione all’INPS.