INPS – Circolare 25 novembre 2020, n. 136
Convenzione fra l’INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative relative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni di disoccupazione riconosciute ai lavoratori impiegati nel settore agricoltura.
INDICE
- Premessa
- Soggetti che possono rilasciare la delega
- Modalità di rilascio della delega
- Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
- Misura del contributo sindacale
- Fornitura dati
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
- Clausola di salvaguardia
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
- Istruzioni contabili
- Premessa
In data 5 agosto 2020 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e il SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), sulla base dello schema convenzionale approvato con determinazione presidenziale n. 49 del 3 maggio 2018, come modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 29 luglio 2020, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dai lavoratori agricoli titolari di prestazioni di disoccupazione (Allegato n. 1).
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2021 ed è rinnovabile su specifica richiesta dell’Organizzazione sindacale da far pervenire all’Istituto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno sei mesi prima della data di scadenza. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra, con un preavviso di almeno sessanta giorni, a mezzo PEC.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Soggetti che possono rilasciare la delega
Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione possono esercitare il diritto di versare i contributivi associativi, mediante rilascio di delega personale volontaria, i lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
- Modalità di rilascio della delega
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs 10 agosto 2018, n. 101, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”.
La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
- Presentazione della delega alla riscossione della quota associativa
L’articolo 4 della convenzione prevede le modalità per la trasmissione telematica della delega alla riscossione della quota associativa.
Nello specifico, la delega alla riscossione, nella quale deve essere indicata la sigla dell’Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta, è contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta di prestazione. La delega deve essere sottoscritta dal soggetto delegante e riportare, in allegato, copia di un documento d’identità in corso di validità.
La delega alla riscossione, così presentata, produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
È priva di effetti la delega non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del soggetto delegante.
L’Istituto non terrà conto delle deleghe pervenute successivamente alla domanda di prestazione.
L’Organizzazione sindacale, per consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS, deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione temporanea e copia del documento d’identità. La conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
- Misura del contributo sindacale
L’ammontare del contributo sindacale dovuto a favore dell’Organizzazione sindacale è espressamente indicato nel testo di delega.
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Deleghe sindacali su disoccupazione e cig”, accessibile dai servizi on line del sito istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Organizzazione sindacale gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore della medesima organizzazione sindacale.
Per il tramite della medesima applicazione, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Rapporti finanziari, spese e rimesse
Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontante dall’Istituto per l’espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 8 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto verserà all’Organizzazione sindacale, senza onere di interessi, l’importo delle trattenute operate sui pagamenti effettuati, dedotte le spese di cui all’articolo 8 della convenzione e le eventuali trattenute già versate e non dovute, con quattro mandati di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali, si precisa che gli stessi sono stati fissati con determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018. Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti costi:
– Gestione delega per singola prestazione € 0,45
È a carico dell’Organizzazione sindacale, oltre alle spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.
- Clausola di salvaguardia
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Pertanto, l’Organizzazione sindacale esonera l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Organizzazione stipulante che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
Inoltre, l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti.
Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
- Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
La convenzione prevede in favore dell’Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio giuridico in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Organizzazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 della convenzione, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l’INPS a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili, che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l’Istituto comunica all’Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di voler recedere dalla convenzione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica, dando ragione del mancato accoglimento delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.
L’Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell’Organizzazione sindacale;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo statuto dell’Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Organizzazione sindacale, indicati nell’articolo 11 della convenzione, in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l’INPS comunicherà all’Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.
La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
La convenzione riconosce inoltre all’INPS la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti Autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.
- Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi di cui trattasi e dei conseguenti versamenti a favore dell’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), sono stati istituiti i seguenti conti:
– GPA25756 – per l’imputazione dei contributi associativi trattenuti sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione agricola di competenza dell’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.);
– GPA11756 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) da movimentare in contropartita del conto esistente GPA35042.
Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi in questione, da trattenere sulle somme da versare all’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), devono essere imputati al conto esistente GPA24042.
Le rimesse a favore dell’Organizzazione sindacale in argomento saranno effettuate con le consuete procedure che consentono il pagamento accentrato ed effettuano, contestualmente, le rilevazioni contabili.
Nell’Allegato n. 2 sono descritte le variazioni apportate al piano dei conti.
Allegato 1
Convenzione tra istituto nazionale della previdenza sociale (inps) e sindacato acai lavoratori e pensionati (s.a.l.p.), per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiano i lavoratori agricoli, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852
Articolo 1
Oggetto
I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all’organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell’INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore dell’organizzazione sindacale in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle prestazioni.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti percettori della prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’organizzazione destinataria della suddetta quota.
Articolo 3
Misura del contributo
La misura del contributo dovuto a favore dell’organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell’atto di delega.
Articolo 4
Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa
L’autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all’articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega alla riscossione della quota associativa all’INPS. La delega alla riscossione, contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà essere sottoscritta dal lavoratore delegante e riportare, in allegato, copia del documento di identità.
La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell’organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.
L’organizzazione deve custodire in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a decorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS. La conservazione secondo le predette modalità dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.
In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.
Articolo 5
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
La delega alla riscossione della quota associativa presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione o di trattamento speciale, di cui all’art. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all’art. 7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.
E’ priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda della prestazione o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.
L’INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS verserà all’organizzazione, senza onere di interessi, l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 (quattro) bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.
Le rimesse monetarie all’organizzazione sindacale, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’organizzazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al secondo comma dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
L’organizzazione sindacale si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell’INPS.
In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.
Articolo 7
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’organizzazione sindacale, sui servizi on line, – applicazione “Deleghe su disoccupazione e cig” -, gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell’importo, nonché l’elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore dell’organizzazione.
Mediante l’applicazione predetta, l’Istituto provvederà, inoltre, all’invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti alla convenzione.
La fornitura dei dati, di cui al presente articolo, viene effettuata in modalità on line.
Al fine di accedere ai servizi connessi alla presente convezione, nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 1, l’organizzazione viene abilitata ad accedere, tramite autenticazione, nell’area del sito wvvw.inps.it “Servizi per i sindacati”.
L’organizzazione fornisce all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della suddetta applicazione.
L’INPS, tramite apposita funzione del Portale, provvede a registrare l’organizzazione tra le organizzazioni abilitate alla convenzione e ad abilitare gli operatori ad accedere alla funzionalità.
È fatto obbligo all’organizzazione di informare i propri associati circa il trattamento oggetto della presente convenzione e le sue finalità, nonché dell’esercizio dei diritti loro spettanti ai sensi di quanto previsto al successivo art. 11.
I trattamenti effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’art. 32 del Regolamento UE e all’art. 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
Articolo 8
Costi
L’organizzazione sindacale si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi.
Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2020 con Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
gestione delega per singola prestazione | Euro 0,45 |
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l’organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, inerente alla presente convenzione.
L’organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 9
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’organizzazione sindacale lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’organizzazione stipulante sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti. Pertanto l’organizzazione sindacale stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai predetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.
Articolo 10
Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione nei seguenti casi:
– in cui sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’organizzazione e sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari;
– qualora il servizio di riscossione delle quote associative diventi troppo oneroso per l’Istituto per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tal caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante;
– ovvero qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 13 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
L’organizzazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai soggetti ricoprenti cariche rappresentative ed i relativi poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al primo comma, l’INPS comunica all’organizzazione la relativa decisione motivandola ai sensi del suddetto comma.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’organizzazione ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni l’INPS comunica all’organizzazione il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi del primo comma e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
Nel corso di vigenza della convenzione, è fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore dell’organizzazione, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’ INPS a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Tenuto conto che l’organizzazione è tenuta alla diligenza professionale di cui all’art. 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
– perdita da parte dell’organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
– mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
– ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’organizzazione;
– eventuali misure inibitorie adottate nei confronti dell’organizzazione e/o dei suoi legali rappresentanti;
– uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella presente convenzione;
– mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della presente convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
– adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell’organizzazione, per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
– mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’organizzazione, indicati nel successivo articolo 11 in materia di protezione dei dati personali.
Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà al soggetto convenzionato la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante posta elettronica certificata (PEC).
La cessazione del servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della presente convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Istituto sì riserva di sospendere l’efficacia della presente convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad accertamenti da parte delle competenti autorità giudiziarie per fattispecie dì reato connesse alla sfera patrimoniale.
Ai fini della sottoscrizione della convenzione, il legale rappresentante deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione (di seguito denominata “dichiarazione sostitutiva”).
La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della convenzione unitamente ad una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite PEC (Posta Elettronica Certificata).
Articolo 11
Disposizioni in materia di proiezione dei dati personali
Lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione implica un trattamento di dati personali, in specie non riferibili anche alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento UE.
I trattamenti sono progettati – nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE, al D. Igs. n. 101/2018 e al Codice – esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione ed è osservato, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE.
Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE, l’esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.
Le Parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente accordo e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle attività e dei trattamenti convenuti.
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
I Titolari del trattamento garantiscono che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice) ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle informazioni; ciascuna Parte, pertanto, provvede, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto la sua diretta autorità in qualità di persone autorizzate.
I soggetti di cui al comma precedente procedono al trattamento dei dati personali in osservanza delle previsioni normative al riguardo e nel particolare rispetto del principio di responsabilizzazione del Titolare del trattamento così come sancito dall’art. 5 del Regolamento UE.
L’organizzazione è consapevole dei controlli previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi (se c’è accesso ad uno o più servizi), previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché offrire la propria collaborazione nell’espletamento delle eventuali attività di controllo.
Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157; le Parti assumono l’impegno a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.
Articolo 12
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, sottoscritta digitalmente, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre 60 giorni dal perfezionamento dell’iter di sottoscrizione della medesima convenzione.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre 2021.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile, su richiesta dell’organizzazione, per una sola volta per un ulteriore triennio. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 6 mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.). In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al secondo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione scritta da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni a mezzo posta elettronica certificata.
L’organizzazione sindacale si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 13
Revisioni e integrazioni
La presente convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 14
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 15
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Articolo 16
Oneri fiscali
Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’organizzazione sindacale dovrà essere effettuato mediante il modello F23 utilizzando il codice tributo 456T, il Codice Ente TJT e la causale R.P. Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa unitamente alla convenzione debitamente sottoscritta.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
---|---|
Codice conto | GPA11756 |
Denominazione completa | Debito verso l’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.), per contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli – Art. 2, legge n. 852/1973 |
Denominazione abbreviata | DEB/S.A.L.P. – ART.2 L.852/73 |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25756 |
Denominazione completa | Contributi sindacali trattenuti sulle indennità ordinarie e sui trattamenti speciali di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto dell’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E PENSIONATI (S.A.L.P.) – Art. 2, legge n. 852/1973 |
Denominazione abbreviata | CTR.SND.C/S.A.L.P. – ART.2 L.852/73 |
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