INPS – Circolare 26 giugno 2019, n. 95

Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 – Istruzioni operative e contabili – Variazioni al piano dei conti

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento alla Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.).

INDICE

  1. Premessa
  2. Modalità di riscossione
  3. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
  4. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
  5. Modalità di versamento delle quote associative
  6. Costi
  7. Clausola di salvaguardia
  8. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
  9. Durata e recesso
  10. Istruzioni contabili
  11. Premessa

In data 7 febbraio 2019 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione presidenziale n. 182 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Allegato n. 1).

Di seguito, si illustrano le principali norme della convenzione.

  1. Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo è effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le modalità previste per questi ultimi. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria dello stesso.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga unitamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. È pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

  1. Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà alla Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi dell’INPS, tramite il portale “Servizi per l’agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo associativo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega.

L’Associazione, inoltre, presenterà alla Struttura INPS territorialmente competente le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato sulla base del fac-simile concordato con l’INPS e corredata di copia di un valido documento d’identità.

Le Strutture INPS territorialmente competenti provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Qualora pervengano all’INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta alla Struttura territorialmente competente, salvo che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, pervenute dall’Associazione sindacale, non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

  1. Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l’INPS riceva direttamente dall’associato la comunicazione della volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procederà all’acquisizione della revoca stessa, dandone comunicazione all’Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

  1. Modalità di versamento delle quote associative

La Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali dell’INPS provvede a corrispondere all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse, al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, previa verifica del possesso da parte dell’Associazione della regolarità contributiva nei confronti dell’Istituto che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line.

Nel caso di esito di irregolarità, l’Istituto provvede al riversamento delle quote riscosse al netto del debito rilevato nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva” Qualora il predetto Documento rilevi la presenza di irregolarità non quantificabili ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, il riversamento delle quote associative sarà sospeso in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentono la definizione del procedimento di verifica.

  1. Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati fissati con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.

Per la convenzione di cui trattasi, in relazione alle attività sotto indicate, a decorrere dal 1° gennaio 2018 sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,67

Gestione revoca deleghe sindacali € 2,47

Gestione singolo modello F24 € 0,21

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.

  1. Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettività validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

  1. Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

  1. Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione ed è rinnovabile, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, di tre anni in tre anni. L’Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, a mezzo PEC o a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della scadenza.

In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla predetta data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta salva, comunque, la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) è in via Marco Tullio Cicerone, n. 188 – Frosinone (FR).

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per i contributi associativi di cui trattasi, effettuate per conto dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI), si istituisce il seguente conto:

GPN25198 – Contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI).

Si istituiscono inoltre i seguenti conti, che verranno utilizzati dalla Direzione generale per completare le operazioni contabili:

GPN35198 – Accreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per conto dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI);

GPN11198 – Debito v/Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), riscossi per suo conto.

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale Amministrazione finanziaria e servizi fiscali.

Nell’allegato n. 2 è riportata la variazione al piano dei conti.

Allegato 1

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA UNIONE ARTIGIANI ITALIANI E DELLA PMI (UAI) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DELLE AZIENDE ASSUNTRICI DI MANODOPERA E DEI PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI (P.C.C.F.), AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334

Articolo 1

Oggetto

Ai sensi dell’art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l’Associazione affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che le aziende assuntrici di manodopera e i piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), iscritti all’Associazione medesima sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S..

Articolo 2

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall’INPS, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

A tal fine, sull’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l’importo della quota associativa e l’Associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Aziende agricole.

E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Articolo 3

Determinazione della quota del contributo associativo

La quota del contributo associativo di cui all’ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall’Associazione in misura fissa o percentuale e differenziata a livello territoriale e/o aziendale, previa notifica all’Istituto.

Le successive variazioni della quota di cui al precedente comma avranno efficacia, previa notifica all’Istituto, dalla prima tariffazione utile alla data di ricezione della stessa.

Articolo 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’identificazione degli associati, di cui all’ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

L’Associazione sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS via Internet, tramite il portale “Servizi per l’Agricoltura – gestione deleghe sindacali”, i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote.

Questi dovranno contenere l’identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell’impresa, nonché:

– indirizzo e CAP della sede dell’impresa;

– codice fiscale e partita I.V.A;

– denominazione completa dell’impresa e del suo titolare;

– codice INPS d’impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;

– ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

L’Associazione, contemporaneamente all’inserimento dei dati dei propri associati nel portale a loro disposizione, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, le corrispondenti deleghe cartacee alla riscossione delle quote associative con allegata copia del documento d’identità, sottoscritte dagli associati secondo un facsimile concordato con l’INPS.

Le Strutture INPS competenti per territorio, provvederanno alla validazione delle deleghe acquisite dalle Associazioni tramite il suddetto portale, mediante riscontro con le deleghe cartacee ricevute.

Nell’ipotesi in cui pervengano all’INPS due o più deleghe da parte dello stesso soggetto, in favore di Associazioni sindacali diverse, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta all’ufficio dell’INPS territorialmente competente, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga la revoca espressa di quella precedentemente acquisita.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui le “deleghe telematiche”, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

La delega produrrà effetti per I’INPS dalla prima tariffazione utile dalla data di ricezione della stessa.

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

L’Associazione, con le modalità disciplinate dal precedente articolo 4, dovrà notificare alle Strutture INPS anche le revoche delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

Nel caso in cui I’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, I’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa e contestualmente ne darà comunicazione all’Associazione interessata a mezzo posta elettronica certificata. La revoca sarà efficace dalla prima tariffazione utile, in assenza di nuova delega.

Articolo 6

Modalità di versamento deSSe quote associative

L’INPS – Direzione Generale corrisponderà all’associazione l’ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all’Istituto entro le seguenti date: 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre.

I pagamenti sono effettuati, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all’associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall’Istituto gli importi a debito.

Contestualmente, l’INPS fornirà all’associazione, su supporto telematico, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo.

In occasione della definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

– l’ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;

– l’ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

– l’ammontare delle somme nette corrisposte nell’esercizio precedente.

Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.

Articolo 7

Costi

L’Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione.

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2018 con Determinazione Presidenziale n. 46 in data 02 maggio 2018, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2017.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,67

Gestione revoca deleghe sindacali € 2,47

Gestione singolo modello F24 € 0,21

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare verso aziende assuntrici di manodopera e piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’ARTICOLO 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

Articolo 9

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Articolo 10

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall’acquisizione dei parere favorevole trasmesso dai Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.

L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l’invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’invio.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Articolo 11

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua

vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, io ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 12

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 13

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Allegato 2

Variazioni al piano dei conti

Tipo variazioneI
Codice contoGPN25198
Denominazione completaContributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI)
Denominazione abbreviataCTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C/UAI
Tipo variazioneI
Codice contoGPN35198
Denominazione completaAccreditamento di contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.), riscossi per conto dell’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI)
Denominazione abbreviataACCR. CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.C /UAI
Tipo variazioneI
Codice contoGPN11198
Denominazione completaDebito v/Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (p.c.c.f.) riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviataDEB/ UAI CTR.ASSOC.AZ.ASS.MAN PCCF.RISC.