ALLEGATO
Il testo dell’allegato VI dell’accordo è sostituito dal seguente:
«INTRODUZIONE
Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengano concetti o si riferiscano a procedure peculiari dell’ordinamento giuridico comunitario, quali;
– preamboli,
– destinatari degli atti comunitari,
– riferimenti a tenitori o lingue della CE,
– riferimenti a diritti e obblighi degli Stati membri della CE, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
– riferimenti a procedure di informazione e di notificazione, si applica il protocollo 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo qualora sia altrimenti previsto nel presente allegato.
ADATTAMENTI SETTORIALI
I. Ai fini del presente allegato e fatte salve le norme del protocollo 1, si intende che i termini “Stato membro” o “Stati membri” contenuti negli atti cui è fatto riferimento comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti della CE, anche Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
II. Nell’applicare le disposizioni contenute negli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato ai fini dell’accordo, i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione CE, e i diritti e gli obblighi pertinenti alla Commissione dei conti e alla Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati, entrambe facenti capo a detta Commissione amministrativa, sono assunti dal Comitato misto SEE conformemente alle disposizioni della parte VII dell’accordo.
1. COORDINAMENTO GENERALE DELLA SICUREZZA SOCIALE
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
1. 32004 R 0883: Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1), rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, quale modificato da:
– 32009 R 0988: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 sono così adattate:
a) all’articolo 87, paragrafo 10, è aggiunto il comma seguente:
“Le disposizioni dell’articolo 65, paragrafo 2, seconda frase, e paragrafo 3, seconda frase, sono applicabili al Liechtenstein al più tardi dal 1° maggio 2012.”;
b) all’allegato I, sezione I, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.
LIECHTENSTEIN
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.
NORVEGIA
Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989.”;
c) all’allegato 1, sezione II, è aggiunto il seguente:
“ISLANDA
Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.
NORVEGIA
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”;
d) all’allegato II è aggiunto il seguente:
“ISLANDA – DANIMARCA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso dì malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
ISLANDA – FINLANDIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
ISLANDA – SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
ISLANDA – NORVEGIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
NORVEGIA – DANIMARCA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
NORVEGIA – FINLANDIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico).
NORVEGIA – SVEZIA
Articolo 7 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003 (riguardante la copertura delle spese supplementari necessarie per il viaggio di ritorno nel paese di residenza in caso di malattia sopravvenuta durante un soggiorno in un altro paese nordico.)”;
e) all’allegato III è aggiunto quanto segue: “ISLANDA NORVEGIA”;
f) all’allegato IV è aggiunto quanto segue: “ISLANDA LIECHTENSTEIN”;
g) all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Tutte le domande presentate nell’ambito del regime di base per le pensioni di vecchiaia e del regime a prestazione definita dei funzionari statali.
LIECHTENSTEIN
Tutte le domande di pensioni ordinarie di vecchiaia, reversibilità e invalidità nonché di pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale purché i regolamenti del rispettivo fondo pensioni non contengano disposizioni in materia di riduzione.
NORVEGIA
Tutte le domande di pensioni di vecchiaia, tranne quelle indicate all’allegato IX”;
h) all’allegato Vili, parte 2, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Regime di pensioni di vecchiaia dei dipendenti.
LIECHTENSTEIN
Pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità del regime professionale”;
i) all’allegato fX, sezione I, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Pensione per i minori ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007 e pensione per i minori ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997″;
j) all’allegato IX, sezione II, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Pensione di invalidità sotto forma di pensione di base, complemento di pensione e complemento di pensione legato all’età ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007.
Pensione di invalidità ai sensi della legge sull’assicurazione pensionistica obbligatoria e sulle attività dei fondi pensioni n. 129/1997.
NORVEGIA
Pensioni norvegesi di invalidità, anche quando convertite in pensioni di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile e tutte le pensioni (di reversibilità e di vecchiaia) proporzionali al reddito di una persona deceduta.”;
k) all’allegato X è aggiunto quanto segue:
“LIECHTENSTEIN
a) assegni per i non vedenti (legge sull’erogazione di assegni per i non vedenti del 17 dicembre 1970, come modificata);
b) assegni di maternità (legge sull’erogazione di assegni di maternità del 25 novembre 1981, come modificata);
c) prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein (legge sulle prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità del Liechtenstein del 10 dicembre 1965, come modificata).
NORVEGIA
a) pensione complementare minima garantita ai disabili dalla nascita o dai primi anni di vita ai sensi della legge nazionale sulla previdenza;
b) sussidi speciali in conformità con la legge n. 21, del 29 aprile 2005, relativa all’indennità supplementare per le persone che risiedono per brevi periodi in Norvegia.”;
1) all’allegato XI è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
1. a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in
uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale islandese solo qualora risiedano in Islanda da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione islandese.
b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale islandese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Islanda, né agli studenti o ai loro familiari.
2. Qualora l’attività autonoma o subordinata in Islanda sia giunta a termine e l’evento pensionabile si verifichi durante l’espletamento di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato cui si applica il presente regolamento e nel caso in cui la pensione di invalidità, sia del regime della sicurezza sociale sia dei regimi pensionistici complementari (fondi pensione) in Islanda, non comprenda più il periodo intercorrente tra l’evento pensionabile e l’età pensionabile (periodi futuri), si tiene conto dei periodi assicurativi sotto la legislazione di un altro Stato cui si applica il presente regolamento ai fini dei periodi futuri come se si trattasse di periodi assicurativi in Islanda.
LIECHTENSTEIN
1. Assicurazione obbligatoria nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein per le prestazioni in natura (“Krankenpflegeversicherung”) e eventuali esenzioni:
a) Le disposizioni giuridiche del Liechtenstein che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria per le prestazioni in natura si applicano alle seguenti persone non residenti in Liechtenstein:
i) le persone soggette alle disposizioni legali del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali il Liechtenstein si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione del Liechtenstein;
iv) familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) oppure di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein;
v) familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato residente in Liechtenstein che è assicurato nell’ambito del regime di assicurazione malattia del Liechtenstein.
Sono considerate familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza;
b) le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria per le prestazioni in natura se e finché risiedono in Austria e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia in virtù di un regime di assicurazione malattia legale o equivalente. L’esenzione non può essere revocata tranne in caso di cambiamento del datore di lavoro.
Detta richiesta
i) dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Liechtenstein; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione. Le persone già assicurate in Austria al momento dell’entrata in vigore del regolamento nel SEE sono considerate esentate dall’assicurazione obbligatoria del Liechtenstein per le prestazioni in natura;
ii) vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
2. Le persone che lavorano ma non risiedono in Liechtenstein e che sono coperte da un’assicurazione legale o equivalente nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 1, lettera b), e i loro familiari beneficiano delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante il soggiorno in Liechtenstein.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Liechtenstein, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
4. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche del Liechtenstein in virtù del titolo II del regolamento è assoggettata, ai fini dell’assicurazione malattia, alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 1, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50 % tra l’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni in natura da parte dei due organismi. L’assicuratore del Liechtenstein contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
NORVEGIA
1. Le disposizioni transitorie della legislazione norvegese che comportano una riduzione del periodo assicurativo necessario per avere diritto a una pensione complementare piena per le persone nate prima del 1937 si applicano alle persone che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento a patto che abbiano risieduto in Norvegia o abbiano svolto un’attività lavorativa retribuita in qualità di lavoratori subordinati o autonomi in Norvegia per il numero di anni che è richiesto dopo il loro sedicesimo compleanno e anteriormente al 1° gennaio 1967. Tale requisito è di un anno per ciascun anno che intercorre tra l’anno di nascita della persona interessata e il 1937.
2. Una persona assicurata in base alla legge sulle assicurazioni sociali che assiste persone assicurate bisognose di cure quali anziani, invalidi o malati matura, alle condizioni prescritte, punti di pensionamento per tali periodi. Analogamente, fatto salvo l’articolo 44 del regolamento (CE) n. 987/2009, una persona che si prenda cura di bambini in tenera età matura punti di pensionamento anche durante i periodi di residenza in un altro Stato cui si applica il presente regolamento, a patto che tale persona si trovi in congedo parentale ai sensi della legislazione norvegese sul lavoro.
a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, le persone che non hanno esercitato un’attività subordinata in uno o più Stati membri CE o Stati EFTA hanno diritto a una pensione sociale norvegese solo qualora a titolo permanente risiedano in Norvegia da almeno tre anni o vi abbiano risieduto precedentemente per almeno tre anni, con riserva dei limiti d’età previsti dalla legislazione norvegese.
b) Le disposizioni di cui sopra non sono applicabili al diritto alla pensione sociale norvegese dei familiari di una persona che esercita o ha esercitato un’attività subordinata in Norvegia, né agli studenti o ai loro familiari.”
MODALITÀ PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STATI AELS (EFTA) ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, ALLA COMMISSIONE TECNICA PER L’ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI E ALLA COMMISSIONE DEI CONTI, ENTRAMBE FACENTI CAPO ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA, CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 101 DELL’ACCORDO.
L’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia possono inviare rispettivamente un rappresentante con funzione consultiva (in qualità di osservatore) alle riunioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, facente capo alla Commissione europea, e alle riunioni della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati e della Commissione dei conti, entrambe facenti capo alla Commissione amministrativa.
2. 32009 R 0987: Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
Ai fini dei presente accordo, le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 sono così adattate:
a) all’allegato 1 è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA – DANIMARCA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
ISLANDA – LUSSEMBURGO
Convenzione del 30 novembre 2001 sul rimborso dei costi nel settore della sicurezza sociale.
ISLANDA – FINLANDIA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
ISLANDA – SVEZIA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
ISLANDA – NORVEGIA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
NORVEGIA – DANIMARCA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
NORVEGIA – LUSSEMBURGO
Articoli 2-4 dell’accordo del 19 marzo 1998 sul rimborso delle spese in materia di sicurezza sociale.
NORVEGIA – PAESI BASSI
Accordo del 23 gennaio 2007 sul rimborso dei costi delle prestazioni in natura erogato in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.
NORVEGIA – PORTOGALLO
Intesa del 24 novembre 2000, a norma degli articoli 36, paragrafo 3, e 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 574/72, sulla rinuncia reciproca al rimborso delle spese per prestazioni in natura in caso di malattia, maternità, infortunio sul lavoro e malattie professionali nonché delle spese di controllo medico-amministrative di cui al regolamenti suddetti.
NORVEGIA – FINLANDIA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
NORVEGIA – SVEZIA
Articolo 15 della convenzione nordica sulla sicurezza sociale del 18 agosto 2003: accordo sulla rinuncia reciproca al rimborso in virtù degli articoli 36, 63 e 70 del regolamento (CEE) n. 1408/71 (costi delle prestazioni in natura riguardo a malattia e maternità, infortuni sul lavoro e malattie professionali nonché prestazioni di disoccupazione) e dell’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (spese per il controllo amministrativo e gli esami medici).
NORVEGIA – REGNO UNITO
Scambi dì lettere del 20 marzo 1997 e del 3 aprile 1997 riguardanti l’articolo 36, paragrafo 3, e l’articolo 63, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 (rimborso o rinuncia al rimborso delle spese per prestazioni in natura) e l’articolo 105 del regolamento (CEE) n. 574/72 (rinuncia al rimborso delle spese dei controlli amministrativi e degli esami medici)”:
b) all’allegato 3 è aggiunto quanto segue: “NORVEGIA”;
c) all’allegato 5 è aggiunto quanto segue: “LIECHTENSTEIN NORVEGIA”.
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
3.1. 32010 D 0424(01): Decisione Al, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1).
3.2. 32010 D 0424(02): Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5).
4.1. 32010 D 0424(03): Decisione El, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106, 24.4.2010, pag. 9).
5.1. 32010 D 0424(04): Decisione FI, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11).
6.1. 32010 D 0424(05): Decisione HI, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE)n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13).
6.2. 32010 D 0424(06): Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17).
7.1. 32010 D 0424(07): Decisione PI, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
8.1. 32010 D 0424(08): Decisione SI, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23).
8.2. 32010 D 0424(09): Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione S2 sono così adattate:
fatto salvo il punto 3.3.2 dell’allegato della decisione, gli Stati EFTA possono comunque inserire le stelle europee nelle tessere europee di assicurazione malattie da essi rilasciate.
8.3. 32010 D 0424(10): Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40).
9.1. 32010 D 0424(11): Decisione Ul, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42).
9.2. 32010 D 0424(12): Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 88 3/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43).
9.3. 32010 D 0424(13): Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di disoccupazione parziale applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45).
ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
10.1. 32010 H 0424(01): Raccomandazione PI, del 12 giugno 2009, riguardante la sentenza Gottardo secondo la quale i vantaggi di cui beneficiano i cittadini di uno Stato in virtù di una convenzione bilaterale di sicurezza sociale tra tale Stato e un paese terzo devono essere concessi anche ai lavoratori cittadini di altri Stati membri (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 47).
11.1. 32010 H 0424(02): Raccomandazione Ul, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupali che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49).
11.2. 32010 H 0424(03): Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).
II. SALVAGUARDIA DEI DIRITTI A PENSIONE COMPLEMENTARE
ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO
12. 398 L 0049: Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46).»
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