INPS – Circolare 26 luglio 2013, n. 114
Applicazione del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale, dal 1° aprile 2012, alla Confederazione Svizzera e dal 1° giugno 2012 agli Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia). Disposizioni in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità.
SOMMARIO: Premessa
1. Disposizioni in materia di prestazioni familiari.
2. Ambito di applicazione territoriale delle Decisioni n. 76/2011 e n. 1/2012 in materia di trattamenti di famiglia.
3. Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.
Premessa
Il 1° maggio 2010 sono entrati in vigore i nuovi regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L. 284 del 30 ottobre 2009, e in particolare:
– il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
– il regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
In materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità sono state emanate le seguenti circolari:
1) Circolare n. 82 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni di carattere generale.
2) Circolare n. 84 del 1° luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di recupero di prestazioni indebitamente erogate e di contributi e in materia di diritti delle Istituzioni degli Stati membri nei confronti di terzi responsabili.
3) Circolare n. 86 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni familiari.
4) Circolare n. 87 del 2 luglio 2010. Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale – disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità.
5) Circolare n. 51 del 15 marzo 2011. Regolamentazione comunitaria: regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010.
6) Circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S (prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.
7) Circolare n. 104 del 06 agosto 2012. Coordinamento delle norme previste dai regolamenti comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare.
Tanto premesso, si chiarisce che:
ai sensi della Decisione n. 1/2012 (allegato n. 1), adottata il 31 marzo 2012 dal Comitato misto sulla libera circolazione delle persone, istituito ai sensi dell’Accordo tra la CE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione Svizzera dall’altro, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche alla Svizzera, alla quale, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.
ai sensi della Decisione n. 76/2011 (allegato n. 2), adottata il 1° luglio 2011 dal Comitato misto SEE e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 262 del 6 ottobre 2011, a decorrere dal 1° giugno 2012, i nuovi regolamenti comunitari si applicano anche agli Stati SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein), ai quali, pertanto, si estendono le disposizioni pubblicate nelle circolari indicate ad eccezione della circolare n. 51 del 15 marzo 2011 di applicazione del regolamento (UE) n. 1231 del 24 novembre 2010 relativa ai cittadini degli Stati terzi.
Pertanto, anche nei rapporti con la Svizzera, a partire dal 1° aprile 2012, e con i Paesi SEE, a partire dal 1° giugno 2012, trovano applicazione le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti comunitari in materia di prestazioni familiari e di prestazioni di malattia e maternità, specificando che, per quanto non disposto nella presente circolare, si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari sopra elencate, con riserva di fornire, qualora dovessero emergere problematiche particolari relative a tali Stati in dette materie, ulteriori istruzioni operative.
1. Disposizioni in materia di prestazioni familiari
In materia di erogazione dei trattamenti di famiglia, si ricorda che le disposizioni contenute nei nuovi regolamenti definiscono più organiche regole di priorità per la determinazione delle legislazioni nazionali da applicare in via prioritaria, o in via sussidiaria, al fine di evitare cumuli ingiustificati di prestazioni, prevedendo dettagliatamente quali siano le procedure da seguire nel caso in cui una domanda di prestazione sia presentata all’Istituzione che deve applicare la legislazione in via prioritaria oppure quelle da seguire nel caso in cui una domanda sia presentata all’Istituzione che deve applicare la legislazione in via sussidiaria (circolare n. 86 del 2 luglio 2010).
Inoltre, dal 1° aprile 2012 per quanto riguarda la Svizzera e dal 1° giugno 2012 per quanto riguarda i Paesi SEE, sarà possibile procedere allo scambio di informazioni con tali Stati mediante utilizzo dei nuovi formulari della serie F, tenendo presente che, comunque, ai sensi della Decisione della Commissione Amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009, essendo di primaria importanza garantire una transizione che non danneggi chi eserciti i propri diritti nell’ambito della nuova normativa, è stato raccomandato di accettare qualsiasi documento, anche se di formato, contenuto o struttura obsoleti.
Si precisa anche che, per quanto riguarda la Svizzera, all’allegato I, sezione II del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto il seguente testo:
“Gli assegni di nascita ed adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’art. 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari”.
Analogamente, per quanto riguarda i Paesi SEE all’allegato I, sezione I del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla sicurezza sociale n. 100/2007. LIECHTENSTEIN
Anticipi sugli assegni alimentari ai sensi della legge sulla concessione di anticipi sugli assegni alimentari del 21 giugno 1989, come modificata.
NORVEGIA
Anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli ai sensi della legge sugli anticipi sulle spese per il mantenimento dei figli n. 2 del 17 febbraio 1989; IT L 262/36 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 6.10.2011″;
e, sempre relativamente ai Paesi SEE, all’allegato I, sezione II del regolamento (CE) n. 883/2004, è aggiunto quanto segue:
“ISLANDA
Assegni forfettari destinati a compensare il costo dell’adozione internazionale ai sensi della legge sugli assegni di adozione n. 152/2006.
NORVEGIA
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali.
Assegni forfettari di nascita conformemente alla legge sulle assicurazioni sociali”.
Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 lettera z) del citato regolamento, ai fini dell’applicazione delle nuove norme comunitarie, non dovranno essere considerate “prestazioni familiari” i suddetti assegni erogati dalla Svizzera e dai Paesi SEE.
Infine, si estendono alla Svizzera e ai Paesi SEE le disposizioni contenute nella Decisione F1 del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari (GU C 106, 24.4.2010, pag. 11), le quali stabiliscono che le prestazioni familiari saranno considerate “conferite a titolo di un’attività professionale subordinata o autonoma” in particolare:
“(a) in caso di effettiva attività subordinata o autonoma;
(b) durante un periodo di sospensione temporanea di una tale attività subordinata o autonoma:
(i) dovuto a malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione purché la remunerazione o le prestazioni, pensioni escluse, siano erogate in relazione alle suddette eventualità;
(ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata;
(iii) durante un congedo non retribuito per allevare un bambino, per il periodo in cui il congedo è assimilato a un’attività subordinata o autonoma in conformità alla legislazione pertinente”.
Analogamente, per quanto riguarda i tassi di cambio, si estendono alla Svizzera e ai Paesi SEE le disposizioni contenute nella Decisione H3 del 15 ottobre 2009. Pertanto, per convertire nella valuta nazionale i redditi degli anni precedenti prodotti all’estero espressi in valuta estera, sui quali si determina il diritto alla prestazione familiare, si convertirà la valuta estera in euro utilizzando il cambio giornaliero pubblicato dalla BCE relativo all’ultimo giorno dell’anno oggetto della dichiarazione reddituale (punto 3a), mentre, per la trasformazione in euro degli importi delle prestazioni familiari espressi in valuta estera indicati nei formulari provenienti della Istituzioni estere, si utilizzerà il tasso di cambio del giorno in cui l’Istituzione effettua l’operazione (punto 2).
2. Ambito di applicazione territoriale delle Decisioni n. 76/2011 e n. 1/2012 in materia di trattamenti di famiglia
E’ utile evidenziare che i nuovi regolamenti, analogamente a quanto previsto per la precedente regolamentazione comunitaria, non trovano applicazione nei rapporti tra la Svizzera e gli Stati SEE.
Infatti, nell’Accordo stipulato tra gli Stati membri della CE e la Svizzera e nell’Accordo stipulato tra gli Stati membri della CE e dei Paesi SEE, è stabilito che le parti contraenti garantiscono, in materia di sicurezza sociale, il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori delle Parti stesse. Pertanto, nei casi in cui siano coinvolti cittadini della Svizzera aventi familiari residenti in uno Stato SEE e viceversa, i citati Regolamenti n. 883/2004 e n. 987/2009 non troveranno applicazione.
Tuttavia, in virtù dell’art. 4 del Regolamento CE n. 883/2004, secondo cui i cittadini comunitari sono, in generale, per quanto riguarda la materia previdenziale, equiparati ai cittadini degli Stati membri, e anche alla luce delle recenti indicazioni Ministeriali, il cittadino degli Stati SEE che lavori o sia titolare di altra prestazione in Italia ma che abbia i familiari residenti in Svizzera, così come il cittadino svizzero che lavori o sia titolare di altra prestazione in Italia ma che abbia i familiari residenti in uno dei Paesi SEE, sono, in materia di prestazioni familiari, nella stessa condizione giuridica del cittadino di uno Stato membro avente i familiari residenti in uno Stato terzo, pertanto avranno diritto ai trattamenti familiari, in base a quanto previsto dall’ordinamento interno.
Conseguentemente, le Strutture territoriali Inps, in presenza delle situazioni indicate, dovranno accertare il diritto e la misura delle prestazioni familiari unicamente in base a quanto previsto dalla legislazione italiana.
Si puntualizza che in Italia l’ordinamento interno prevede che i propri cittadini possano fruire dei trattamenti di famiglia per tutti i familiari inclusi nel nucleo, ovunque questi ultimi risiedano.
Si procederà, invece, a erogare i trattamenti di famiglia applicando le regole di priorità definite nei Regolamenti comunitari nei casi in cui il cittadino svizzero o di un Paese SEE, occupato o titolare di altra prestazione in Italia, chieda la prestazione per familiari residenti in altri Stati comunitari.
Si rende noto, inoltre, che dal 9 novembre 2011 – a seguito dell’approvazione da parte dell’UE con Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011 – è in vigore l’Accordo sull’adesione della Bulgaria e della Romania allo Spazio Economico Europeo, e che pertanto è divenuta definitiva l’applicazione provvisoria dello stesso Accordo decorrente dal 1 agosto 2007, come da Decisione del Consiglio del 23 luglio 2007 (Gazzetta Ufficiale dell’UE L 221 del 25 agosto 2007 e L 318 del 1 dicembre 2011).
Ne consegue che un cittadino di uno Stato SEE, occupato o titolare di altra prestazione in Italia, avrà diritto alle prestazioni familiari per congiunti residenti in Romania e/o Bulgaria, così come un cittadino rumeno/bulgaro occupato o titolare di altra prestazione in Italia potrà chiedere trattamenti di famiglia per familiari residenti in uno Stato SEE. L’erogazione delle prestazioni, in entrambi i casi, avverrà, ovviamente, in base a quanto previsto dai Regolamenti CE n. 883/2004 e 987/2009.
3. Disposizioni in materia di prestazioni di malattia e maternità
Analogamente, anche per le prestazioni di malattia e maternità è prevista l’applicazione dei nuovi regolamenti comunitari alla Svizzera a partire dal 1° aprile 2012 e agli Stati SEE a partire dal 1° giugno 2012.
Pertanto, ai fini della corretta applicazione dei nuovi regolamenti, si rinvia alle disposizioni già illustrate nella circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
4. Ingresso della Croazia nell’Unione Europea
Dal 1° luglio 2013, è in vigore il Trattato del 9 dicembre 2011 relativo all’ adesione della Repubblica di Croazia all’Unione Europea (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. L112 e Legge di ratifica del 29 febbraio 2012, n. 17, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 2 marzo 2012, Supplemento Ordinario n. 42).
Con successive circolari verranno fornite ulteriori disposizioni in materia di trattamenti familiari, disoccupazione, malattia e maternità.
Allegato 1
Atti adottati da organismi creati da accordi internazionali decisione n. 1/2012 del comitato misto istituito a norma dell’accordo tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone
Art. 1
L’allegato II dell’accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.
Art. 3
La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.
COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE
Art. 1
1. Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, e come da essa modificati, o regole equivalenti a tali atti.
2. I termini “Stato membro” o “Stati membri” che figurano negli atti giuridici cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono la Svizzera oltre agli Stati previsti dai pertinenti atti giuridici dell’Unione europea.
Art. 2
1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti giuridici dell’Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti giuridici dell’Unione europea di cui alla sezione C del presente allegato.
Art. 3
1. Nel protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l’assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell’Unione europea in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, relative agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità.
2. Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.
SEZIONE A: ATTI GIURIDICI CUI SI FA RIFERIMENTO
1. Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
a) all’allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131, capoverso 2, e sull’articolo 293, capoverso 2, del Codice civile svizzero.”;
b) all’allegato I, sezione II, è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3, capoverso 2, della legge federale sugli assegni familiari.”;
c) all’allegato II è aggiunto il testo seguente:
“Germania-Svizzera
a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:
i) il punto 9b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell’exclave tedesca di Biisingen);
ii) il punto 9e, paragrafo 1, lettera b), prima, seconda e quarta frase del protocollo finale (accesso all’assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).
b) Per quanto concerne l’accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo aggiuntivo del 22 dicembre 1992:
i) l’articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Busingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.
Spagna-Svizzera
Il punto 17 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall’accordo aggiuntivo dell’ 11 giugno 1982; le persone assicurate nell’ambito dell’assicurazione spagnola in forza di tale disposizione sono esentate dall’affiliazione all’assicurazione malattie svizzera.
Italia-Svizzera
Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall’accordo complementare del 18 dicembre 1963, l’accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l’accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980.”;
d) all’allegato IV è aggiunto il testo seguente;
“Svizzera”;
c) all’allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).”;
f) all’allegato VIII, parte 2, è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)”;
g) nell’allegato IX, parte II, è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)”;
h) all’allegato X è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità [articolo 28, capoverso 1 bis), della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità, del 19 giugno 1959, così come modificata il 7 ottobre 1994],
Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.
Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (articolo 39 della legge federale, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.”;
i) nell’allegato XI è aggiunto il testo seguente:
“Svizzera
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato dì essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione.
a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle
seguenti persone non residenti in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia. Austria, e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa) dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;
bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assicurazione invalidità, si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.”
2. Regolamento (CE) n. 987/2009 dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale Q).
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:
all’allegato 1 è aggiunto il testo seguente:
“Accordo franco-svizzero, del 26 ottobre 2004, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie
Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie”.
3. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nei regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione, applicabile tra la Svizzera e gli Stati membri prima dell’entrata in vigore della presente decisione, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5. Direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (6).
SEZIONE B: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO
1. Decisione Al della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e dei Consiglio.
2. Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza.
3. Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Decisione El della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
5. Decisione FI della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari.
6. Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n, 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale.
7. Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
8. Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre
2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del
regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
9. Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale.
10. Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo
2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e
del Consiglio e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale.
11. Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti.
12. Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia.
13. Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia.
14. Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009.
15. Decisione S4 della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
16. Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di “prestazioni in natura” definita all’articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.
17. Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009.
Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso.
18. Decisione Ul della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (14).
20. Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente.
21. Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di “disoccupazione parziale” applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.
SEZIONE C: ATTI GIURIDICI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO
1. Raccomandazione Ul della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza.
2. Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente.
PROTOCOLLO dell’allegato II dell’accordo
1. Assicurazione contro la disoccupazione
Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica d’Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.
1. Per quanto concerne l’assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che bene ficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:
1.1. Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (LADI) e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all’indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.
1.2. Una parte dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all’indennità di disoccupazione in Svizzera in forza del punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine conformemente alle modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d’altronde diritto alle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Lo Stato d’origine si fa carico delle prestazioni, in caso di disoccupazione completa, a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell’occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d’origine.
1.3. La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori di cui al punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle seguenti disposizioni legali:
a) il prodotto dei contributi di detti lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore);
b) dell’importo cosi calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità di cui al punto 1.2 è rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori è mantenuta dalla Svizzera;
c) la Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l’importo delle retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.
2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.
II Assegni per grandi invalidi.
Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera, del 19 giugno 1959, sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l’8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.
III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, del 17 dicembre 1993, è versata a richiesta a un lavoratore dipendente o autonomo che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera in forza del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.»
Allegato 2
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato VI dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Il testo del punto 5 («Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti») del protocollo 37 dell’accordo (che contiene l’elenco di cui all’articolo 101) è sostituito dal seguente:
«Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale [regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio]».
Art. 3
I testi dei regolamenti (CE) n. 883/2004, rettificato dalla GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1 e dalla GU L 204 del 4.8.2007, pag. 30, (CE) n. 987/2009 e (CE) n. 988/2009, delle decisioni Al, A2, El, FI, HI, H2, PI, SI, S2, S3, Ul, U2 e U3 e delle raccomandazioni PI, Ul e U2 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (*).
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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