INPS – Circolare 27 febbraio 2017, n. 39

Premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore di cui all’articolo 1, comma 353 legge di Bilancio 2017, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21-12-2016.

SOMMARIO: Premessa. 1. Requisiti generali della “futura madre”. 2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione. 3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo.

Premessa

L’art. 1, comma 353 della legge di Bilancio per il 2017 prevede che: “A decorrere dal 1º  gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall’INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione”. Si specifica che l’onere derivante dall’erogazione dell’indennità di cui al comma 353 citato è posto a carico dello Stato.

Ai fini dell’attuazione della predetta disposizione, sulla base delle indicazioni comunicate dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si fornisce con la presente circolare la disciplina di dettaglio di questa nuova misura.

1. Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

– residenza in Italia;

– cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;

– per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).

2. Maturazione del premio alla nascita o all’adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

– compimento del 7° mese di gravidanza;

– parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;

– adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;

– affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

3. Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.

La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare – se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.

Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria – se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1- è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

Le verifiche dei titoli di soggiorno sono effettuate dall’INPS mediante accesso alle banche dati rese disponibili dal Ministero degli Interni e da altre Amministrazioni. All’esito di tali verifiche, la sede INPS territorialmente competente potrà richiedere l’esibizione del titolo di soggiorno qualora ciò si renda necessario per esigenze istruttorie.

Premesso quanto sopra, con successivo messaggio saranno fornite le specifiche istruzioni per le modalità di presentazione delle domande telematiche.

Sarà cura dell’Istituto divulgare, nei tempi più rapidi possibili e nel modo più ampio, anche attraverso il proprio sito internet, le istruzioni per la presentazione delle domande e le relative modalità, senza alcun pregiudizio per le aventi diritto dal 1° gennaio 2017.

Saranno fornite successivamente le istruzioni procedurali e quelle contabili per i pagamenti.