INPS – Circolare 27 febbraio 2019, n. 32
Convenzione fra l’INPS e la FEDERALA per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla FEDERALA verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens
INDICE
- Premessa
- Modalità di riscossione
- Misura del contributo
- Costi
- Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
- Fornitura dati
- Clausola di salvaguardia
- Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Durata e recesso
- Istruzioni operative e contabili
- Premessa
In data 26 novembre 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la FEDERALA (Allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche e integrazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. É pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
- Misura del contributo
L’INPS considererà versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
- Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti costi:
contributi per assistenza contrattuale per ogni Uniemens 0,20 €
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
È a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
- Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né oneri a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per i contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi per il servizio di riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens.
Unitamente a tale versamento, le Strutture territoriali dell’Istituto metteranno a disposizione dell’Associazione, con riferimento agli Uniemens elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Associazione risulti inferiore a 50,00 euro, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale somma.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse sopra descritte dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale il “Ripartito” e, su richiesta, il “Dichiarato” e/o l’ “Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L’Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
- Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali
- Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, su richiesta di rinnovo da parte dell’Associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della FEDERALA è in Via Santa Croce in Gerusalemme n. 67, Roma (RM).
- Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla FEDERALA a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W459”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W459” avente il significato di “Ass. Contr. FEDERALA” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice “W459”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25690, di nuova istituzione.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso la FEDERALA la procedura stessa predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35690 a GPA11690 per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25690.
Pertanto, i saldi dei conti GPA25690 e GPA35690 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso Uniemens, i conti GPA25690 e GPA35690 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla citata Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11690, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del citato conto GPA11690, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.
Si rammenta che la reportistica è reperibile nella procedura “Gestione Contributiva”, raggiungibile da “Soggetto Contribuente”, alla voce “Contabilità”.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA11690, GPA25690 e GPA35690, di nuova istituzione.
Allegato 1
Articolo 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l’Associazione Federala – Lavoratori Autonomi (FEDERALA) affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e commercianti iscritti alla stessa sono tenuti a versare. Detta esazione si riferisce agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni I.V.S.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente art. 1 sarà effettuata dall’INPS unitamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale, dovuti per legge dagli associati, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni.
A tal fine, l’avviso di pagamento dei contributi che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti in sede di prima imposizione o in occasione delle tariffazioni annuali conterrà, unitamente all’importo dovuto a titolo di contributi obbligatori, anche l’importo della quota associativa dovuta e l’Associazione beneficiaria della stessa.
Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa – Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale – Modelli F24,
E’ escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
Articolo 3
Determinazione della quota del contributo associativo
L’ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all’articolo 1 della presente convenzione è stabilito dall’Associazione e notificato all’INPS tramite procedura informatica.
Tale misura avrà decorrenza dal 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell’anno.
Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all’Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.
In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell’anno precedente. Entro il 31 gennaio l’INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell’Associazione un prospetto riepilogativo dell’elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le Associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.
Articolo 4
Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa
L’identificazione degli associati, di cui all’articolo 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.
La delega sottoscritta dall’associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell’Associazione, con firma del responsabile e con timbro dell’Associazione medesima.
I nominativi e le firme del legale rappresentante dell’Associazione territoriale, o di suoi delegati, dovranno essere depositati, presso le Strutture territoriali INPS di competenza, a cura della struttura locale dell’Associazione, ovvero degli uffici centrali dell’Associazione stessa.
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, l’Associazione, sotto la propria responsabilità, invierà all’INPS – tramite procedura informatica – che ne rilascerà ricevuta, i flussi contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio e del 12 febbraio dell’anno stesso.
invierà all’INPS – tramite procedura informatica – i flussi di delega
I flussi telematici dovranno contenere l’identificazione della Struttura territoriale INPS competente, del Comune sede dell’Impresa, nonché:
– cognome e nome dell’associato;
– data di nascita;
– codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;
– indirizzo e CAP, sede dell’Impresa dell’associato;
– ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.
Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell’INPS comunicherà all’Associazione i risultati dell’operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati. L’Associazione presenterà inoltre alla Struttura dell’INPS territorialmente competente, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta), le deleghe alla riscossione delle quote associative, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata di copia di un valido documento d’identità, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e del 28 gennaio e del 19 febbraio dell’anno stesso.
La delega presentata dopo il 19 febbraio produrrà effetti per l’INPS a partire dall’anno successivo.
Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.
L’INPS – Direzione Generale – provvederà a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell’Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui al quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe del singoli associati.
L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.
Articolo 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le Parti riconoscono che il rapporto di Associazione intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.
Nel caso in cui l’INPS riceva comunicazione direttamente dal singolo associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’Istituto procede all’acquisizione in procedura della revoca stessa, dandone contestualmente comunicazione all’Associazione interessata, a mezzo posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, fatta salva l’ipotesi in cui, prima di tale tariffazione, pervenga all’Istituto, da parte dello stesso associato, una comunicazione di revoca della revoca precedentemente presentata. Dell’eventuale revoca della revoca l’INPS dà tempestiva comunicazione all’Associazione interessata.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS – Direzione Generale – corrisponderà all’Associazione l’ammontare delle quote associative riscosse al netto del rimborso spese e degli oneri fiscali, ove dovute all’Istituto, entro le seguenti date: 16 luglio, 16 ottobre, 5 febbraio e 16 aprile.
pagamenti sono effettuati sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all’Associazione. I pagamenti, previa verifica del requisito di regolarità contributiva, sono effettuati sull’IBAN relativo al conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza di regolarità contributiva, saranno trattenuti dall’Istituto gli importi a debito.
Contestualmente, l’INPS fornirà all’Associazione, su supporto telematico, l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nel periodo oggetto del riversamento.
In occasione della definizione dei rapporti finanziari l’INPS trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:
– l’ammontare delle quote associative riscosse distinte per emissione contributiva di riferimento;
– l’ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui al successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;
– ammontare delle somme nette corrisposte relative alle medesime emissioni. Contemporaneamente all’invio di detto rendiconto, l’INPS provvederà a trattenere le somme relative alle spese per nuove deleghe, revoche e cancellazioni.
Articolo 7
Costi
L’Associazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2018 con Determinazione presidenziale n. 46 in data 02 maggio 2018-
Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) €2,80
Gestione revoca deleghe sindacali €2,59
Gestione singolo modello F24 €0,23
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, alla ricezione della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni.
L’Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 8
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all’Associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all’articolo 4. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio dall’Associazione in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno determinate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 10
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dall’acquisizione del parere favorevole trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La stessa ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per un ulteriore triennio, e così, di tre anni in tre anni.
L’ Associazione dovrà far pervenire all’Istituto la richiesta di rinnovo, almeno sei mesi prime della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
Il recesso avrà efficacia dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stata trasmessa la relativa comunicazione che dovrà essere inviata entro il termine del 31 ottobre. Qualora l’invio venga effettuato oltre tale termine, il recesso avrà efficacia dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello dell’invio.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 11
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 12
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 13
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle Parti e sottoscritto.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11690 |
Denominazione completa | Debito verso la FEDERALA per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | DEB.V/FEDERALA CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25690 |
Denominazione completa | Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della FEDERALA mediante UNIEMENS. |
Denominazione abbreviata | CTR. RISC/FEDERALA CON UNIEMENS |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35690 |
Denominazione completa | Accreditamento alla FEDERALA dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | ACCRED. FEDERALA CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
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