INPS – Circolare 27 febbraio 2019, n. 33
Convenzione fra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: L’Istituto assume il servizio di esazione dei contributi di assistenza contrattuale che le imprese iscritte alla Confdipendenti verseranno congiuntamente ai contributi obbligatori con il flusso Uniemens
- Premessa
- Modalità di riscossione
- Misura del contributo
- Costi
- Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
- Fornitura dati
- Clausola di salvaguardia
- Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
- Durata e recesso
- Istruzioni operative e contabili
- Premessa
In data 16 giugno 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti (Allegato n. 1), sulla base dello schema convenzionale approvato con Determinazione commissariale n. 130 del 30 luglio 2014, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311.
Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.
- Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, sarà effettuata dall’Istituto, a favore delle Associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modifiche e integrazioni, e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. É pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
- Misura del contributo
L’INPS considererà versato, a titolo di contributo di assistenza contrattuale, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’Uniemens.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente al versamento dei contributi oggetto della convenzione.
- Costi
I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi di assistenza contrattuale sono stati attualizzati, per l’anno 2018, con la Determinazione presidenziale n. 46 del 2 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono previsti i seguenti costi:
contributi per assistenza contrattuale per ogni Uniemens 0,20 €
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla comunicazione medesima.
È a carico dell’Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione.
- Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’Associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né oneri a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per i contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’Uniemens, al netto dei costi per il servizio di riscossione.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’Uniemens.
Unitamente a tale versamento, le Strutture territoriali dell’Istituto metteranno a disposizione dell’Associazione, con riferimento agli Uniemens elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Associazione risulti inferiore a 50,00 euro, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a tale somma.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse sopra descritte dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
- Fornitura dati
Nell’applicazione “Servizi per le aziende e consulenti”, accessibile dai servizi on line del sito Istituzionale, l’INPS metterà a disposizione dell’Associazione sindacale il “Ripartito” e, su richiesta, il “Dichiarato” e/o l’ “Insoluto”.
Per accedere al servizio on line l’Associazione deve fornire all’Istituto i dati anagrafici, corredati dei documenti di identità, dei soggetti da autorizzare all’utilizzo della citata applicazione.
La consultazione e il prelevamento di tali dati dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dall‘Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
- Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato, e l’Associazione lo riconosce esplicitamente, da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa Associazione e verso i terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto, l’Associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L’Associazione è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’Associazione alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.
- Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
- Durata e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2018 ed è rinnovabile annualmente, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, su richiesta di rinnovo da parte dell’Associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dal negozio giuridico con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo PEC, o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 60 giorni.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Si comunica che la sede della Confdipendenti è in via Filippo Argelati, n. 10 – 20143 Milano.
- Istruzioni operative e contabili
Riguardo alle modalità di esposizione dei dati nel flusso Uniemens si forniscono, di seguito, le istruzioni per le imprese aderenti alla Confdipendenti, a cui è attribuito il codice di nuova istituzione “W457”.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <ContribAssistContrattuale>, <CodAssociazione> del flusso Uniemens, le imprese dovranno validare il nuovo codice causale “W457” avente il significato di “Ass. Contr. Confdipendenti” e il relativo <ImportoContributo>.
I contributi di assistenza contrattuale di cui trattasi, evidenziati dai datori di lavoro nel flusso Uniemens con il citato codice “W457”, sono imputati, in sede di specificazione contabile, al conto GPA25683, di nuova istituzione.
Contestualmente a tale imputazione, al fine di rilevare il debito verso Confdipendenti, la procedura stessa predispone la seguente scrittura in P.D.:
GPA35683 a GPA11683
per un importo pari a quello evidenziato in AVERE nel citato conto GPA25683.
Pertanto, i saldi dei conti GPA25683 e GPA35683 devono costantemente concordare.
Per assicurare detta concordanza, nonché quella tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive pervenute mediante flusso Uniemens, i conti GPA25683 e GPA35683 devono essere movimentati, con il codice documento “95”, soltanto mediante la procedura automatizzata di ripartizione.
Le somme riscosse devono essere accreditate alla citata Associazione al netto del rimborso spese e dell’eventuale imposta di bollo, se dovuta.
I pagamenti di cui sopra devono essere imputati in DARE del conto GPA11683, al quale devono essere altresì addebitate le somme da trattenere sull’ammontare del contributo riscosso a titolo di rimborso spese (AVERE del conto GPA24042) per l’effettuazione del servizio in argomento e della relativa imposta di bollo, se dovuta (AVERE del conto GPA25228).
L’eventuale saldo del citato conto GPA11683, risultante alla fine dell’esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio dalla specifica procedura automatizzata.
Si rammenta che la reportistica è reperibile nella procedura “Gestione Contributiva”, raggiungibile da “Soggetto Contribuente”, alla voce “Contabilità”.
Nell’allegato n. 2 sono descritte le denominazioni dei conti GPA11683, GPA25683 e GPA35683, di nuova istituzione.
Allegato 1
Articolo 1
Oggetto
Ai sensi della legge 4 giugno 1973 n. 311, l’associazione sindacale a carattere nazionale affida all’INPS l’esazione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’associazione.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi, di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall’INPS, a favore delle associazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni e sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
Articolo 3
Procedura di versamento
Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, l’associazione provvederà a comunicare, alle imprese aderenti, le opportune modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.
In occasione di modifiche alle procedure per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS precisare, nelle istruzioni per le imprese, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo predetto.
Articolo 4
Misura del contributo
L’INPS considererà versato a titolo di contributo di assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro nell’UNIEMENS.
Qualora il datore di lavoro non versi per intero l’importo dei contributi obbligatori dovuti, entro le scadenze previste dalla normativa vigente, la quota versata a titolo di contributo di assistenza contrattuale sarà attribuita innanzitutto a scomputo del debito per contributi previdenziali ed eventuali oneri accessori, mentre l’eventuale eccedenza verrà considerata come versata per contributo di assistenza contrattuale.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda versare il contributo di assistenza contrattuale, non deve indicare nell’UNIEMENS l’importo della quota stessa.
E’ escluso, per l’INPS, qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.
L’INPS non effettuerà alcun intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro, relativamente al versamento dei contributi oggetto della presente convenzione.
Articolo 5
Costi
L’associazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione.
Per il servizio di riscossione dei contributi per assistenza contrattuale, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2018 con Determinazione n. 46 in data 02 maggio 2018.
Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:
– gestione riscossione per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS Euro 0,20
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta a seguito della quale l’associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
Sono a carico dell’associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L’associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote di assistenza contrattuale
L’INPS corrisponderà all’associazione – Sede nazionale – senza onere di interessi né a qualsiasi altro titolo, somme pari agli importi riscossi per contributi di assistenza contrattuale risultanti dall’UNIEMENS, di cui al precedente ARTICOLO 4, al netto del rimborso spese, di cui al precedente ARTICOLO 5.
Il versamento avverrà entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione dell’UNIEMENS.
Unitamente al versamento di cui al primo comma, le Strutture periferiche dell’INPS metteranno a disposizione dell’associazione, con riferimento agli UNIEMENS elaborati in ciascun mese, i dati relativi alle imprese che hanno versato il contributo di assistenza contrattuale, con l’indicazione del periodo contributivo e dell’ammontare del versamento.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’associazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Articolo 7
Fornitura dati
Entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello al quale si riferiscono le elaborazioni dell’UNIEMENS, le Strutture territoriali INPS trasmetteranno all’associazione un apposito rendiconto dal quale risulterà:
– l’ammontare dei contributi risultanti dall’UNIEMENS nell’anno di riferimento;
– l’ammontare delle somme versate di cui al punto precedente;
– l’ammontare dei rimborso spese.
Articolo 8
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’associazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti delle imprese aderenti alla stessa associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all’ARTICOLO 1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l’associazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’associazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti, ivi compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dalle imprese per contributi di assistenza contrattuale.
L’associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’art. 1 e l’associazione alla quale essi sono iscritti.
Le spese di cui sopra saranno
quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
Articolo 9
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 10
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2017.
Essa previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dal giorno 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell’associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 11
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 12
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
Letto, ritenuto conforme all’intendimento delle Parti e sottoscritto.
Allegato 2
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA11683 |
Denominazione completa | Debito verso la Confdipendenti per contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | DEB./CONFDIPENDENTI CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA25683 |
Denominazione completa | Contributi di assistenza contrattuale riscossi per conto della Confdipendenti mediante UNIEMENS. |
Denominazione abbreviata | CTR. RISC./ CONFDIPENDENTI CON UNIEMENS |
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA35683 |
Denominazione completa | Accreditamento alla Confdipendenti dei contributi di assistenza contrattuale riscossi per suo conto. |
Denominazione abbreviata | ACCR. CONFDIPENDENTI CTR. RISCOSSI PER SUO CONTO |
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