INPS – Circolare 27 gennaio 2022, n. 14
Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine al dettato del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che, all’articolo 3-quater – introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 – ha previsto per gli organismi sportivi in oggetto ulteriori misure concernenti la sospensione dei versamenti contributivi, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
INDICE
Premessa
1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge n. 146/2021
2. Modalità di recupero dei contributi sospesi
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Il citato decreto-legge n. 146/2021, all’articolo 3-quater – introdotto dalla legge di conversione in oggetto – ha previsto alcuni interventi, ai fini contributivi, per gli organismi sportivi di seguito specificati, al fine di fare fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle successive misure di contenimento e gestione di quest’ultima.
Nello specifico, il comma 1 del citato articolo 3-quater ha disposto la sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Pertanto, sulla base di quanto previsto dall’articolo sopra richiamato, si forniscono, con la presente circolare, indicazioni di carattere generale relative alla misura contenuta nella previsione normativa in trattazione.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative con riferimento alle diverse Gestioni interessate.
1. Sospensione dei versamenti contributivi ai sensi dell’articolo 3-quater del decretolegge n. 146/2021
L’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge n. 146/2021 prevede che “a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato” sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021.
Si precisa che la disposizione in trattazione non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza nell’arco temporale sopra ricordato, ivi comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato nella circolare n. 52/2020, paragrafo 3.
Si evidenzia altresì che, con il messaggio n. 23735/2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (art. 1, commi 755 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
2. Modalità di recupero dei contributi sospesi
I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge n. 146/2021 dovranno essere effettuati, in applicazione delle previsioni di cui al successivo comma 2, senza applicazione di sanzioni e di interessi,in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022.
Entro la medesima data del 31 marzo 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.
Da ultimo, si rappresenta che, nelle fattispecie in argomento, non si procede al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
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