INPS – Circolare 27 maggio 2020, n. 63
Gestione delle istanze di rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria). Istruzioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti
SOMMARIO: La presente circolare illustra gli aspetti organizzativi, operativi e contabili della gestione delle istanze di rimborso parziale o integrale della commissione di accesso al Fondo di Garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE volontaria)
Premessa
L’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai commi 173 e 176, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, il Fondo di Garanzia per l’accesso all’APE e ne ha affidato la gestione all’INPS sulla base di un’apposita convenzione stipulata tra lo stesso Istituto, il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del gestore e opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
I criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di Garanzia sono disciplinati dal “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica”, adottato con il D.P.C.M. n. 150 del 4 settembre 2017 e dalla citata convenzione di affidamento della gestione all’Istituto, di cui alla determinazione presidenziale 27 febbraio 2017, n. 15 (Allegato n. 1 e n. 2).
L’articolo 4, comma 1, della convenzione, attribuisce all’INPS, in quanto Gestore, la rappresentanza legale del Fondo per le attività allo stesso affidate e, al successivo comma 2, procede con l’individuazione delle suddette attività.
Con il messaggio n. 1604/2018 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai criteri e alle modalità di recupero dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, nonché le prime istruzioni relative all’attivazione del Fondo di Garanzia.
Con la presente circolare si forniscono ulteriori indicazioni in merito alle attività previste alle lettere k) e n) del comma 2 del citato articolo 4, secondo le quali, in particolare, l’INPS provvede a:
“k) nei casi di cui all’art. 3, comma 5, del D.P.C.M. (liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia), corrispondere al soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per l’accesso al Fondo secondo le modalità previste dalle istruzioni operative;
- n) rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo, secondo le modalità previste nelle istruzioni operative”.
- Gestione dei rimborsi delle commissioni di acceso al Fondo di Garanzia
1.1 Aspetti organizzativi
Al fine di rispondere in maniera efficace alle istanze provenienti dai pensionati ovvero dai soggetti che hanno estinto anticipatamente il finanziamento, aventi diritto al rimborso di quota parte della commissione di accesso al Fondo di Garanzia a suo tempo versata e in considerazione del fatto che, per gli specifici adempimenti, sul sito istituzionale dell’INPS sono disponibili tutte le informazioni utili all’emissione dei relativi mandati di pagamento, si forniscono le seguenti indicazioni organizzative che hanno decorrenza immediata nella operatività:
– la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo di Garanzia viene attribuita alle Strutture territoriali, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che hanno in carico la pensione del soggetto ex “apista”;
– qualora l’estinzione del finanziamento sia avvenuta prima del pensionamento, la gestione dei rimborsi della commissione di accesso al Fondo è attribuita alla Struttura territoriale, nell’ambito delle linee di prodotto e servizio a presidio della funzione “Assicurato pensionato”, che ha accolto la domanda di certificazione dell’Ape presentata al momento della richiesta del finanziamento.
1.2 Istruzioni operative
Con il messaggio n. 3655/2019 le Strutture territoriali sono state informate del rilascio, nella procedura “Quote quinto”, del prodotto “Ape volontario”, che consente di visualizzare tutte le informazioni relative al finanziamento concesso dagli Enti finanziatori e al relativo piano di ammortamento.
Nel suddetto applicativo sono registrate anche le informazioni utili al rimborso della commissione di accesso al Fondo di Garanzia nei casi citati in premessa.
- Liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia
In caso di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, l’INPS invia una comunicazione dell’avvenuta liquidazione all’Ente finanziatore che provvede a:
– sospendere l’erogazione mensile dell’APE;
– elaborare e trasmettere all’INPS il nuovo piano di ammortamento rimodulato;
– calcolare e comunicare all’INPS l’importo della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al Fondo di Garanzia che dovrà essere rimborsata al pensionato[1].
Nella circostanza richiamata nel presente paragrafo, inserendo il codice fiscale del pensionato “ex apista”, nell’applicativo “Quote quinto”, saranno visualizzabili due piani: il primo nello stato “Chiuso per riduzione età pensionabile” e il secondo nello stato “Attivo”.
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo”, nella sezione denominata “Dati anticipo pensionistico”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al pensionato registrato alla voce “Rimborsi fondo garanzia”.
- Estinzione anticipata del finanziamento
Nel caso in cui il soggetto abbia fatto domanda di estinzione totale o parziale del debito si avvia il seguente processo:
– l’INPS comunica alla banca la domanda;
– la banca comunica al soggetto, tramite l’INPS, la somma da versare;
– il soggetto versa alla banca la somma;
– la banca comunica all’INPS e alla compagnia assicurativa l’avvenuto pagamento;
– la compagnia assicurativa comunica all’INPS il rimborso del premio assicurativo che deve al soggetto;
– l’INPS calcola il rimborso del Fondo di Garanzia da versare al soggetto.
Nell’applicativo “Quote quinto”, inserendo il codice fiscale del soggetto:
– nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione totale sarà visibile il piano nello stato “Chiuso per estinzione totale”. Entrando nel dettaglio del piano nella sezione denominata “Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
– nel caso in cui il soggetto abbia effettuato l’estinzione parziale saranno visualizzabili due piani, il primo nello stato “Chiuso per estinzione parziale” e il secondo nello stato “Attivo” (se in fase di recupero su pensione) o “Giacente” (nel caso in cui il soggetto non è pensionato).
Entrando nel dettaglio del piano nello stato “Attivo” o “Giacente”, nella sezione denominata “Dati estinzione”, l’operatore potrà prendere visione dell’importo da rimborsare al soggetto alla voce “Rimborsi Fondo di Garanzia”.
- Decesso del soggetto Apista
Nel caso in cui la Struttura territoriale riceva la domanda di rimborso della commissione di accesso al Fondo, a seguito del decesso del soggetto Apista, per il quale esiste un piano chiuso per estinzione o per pensionamento anticipato e per il quale non è stato erogato il rimborso, effettuate tutte le verifiche relative al diritto del richiedente nella qualità di successore del de cuius, la Struttura territoriale potrà verificare l’importo da rimborsare accedendo all’applicativo “Quote Quinto”, come descritto nei paragrafi precedenti.
1.3 Istruzioni operative per il pagamento
Al fine di procedere al pagamento, l’Area Assicurato pensionato della Struttura territorialmente competente provvederà a predisporre il provvedimento di liquidazione del rimborso a favore del beneficiario o dei suoi eredi aventi diritto, firmato dal responsabile del processo competente che lo inoltrerà agli Uffici della contabilità.
Il provvedimento dovrà contenere:
– i riferimenti legislativi/regolamentari;
– i requisiti del beneficiario,
– la quantificazione;
– la disposizione del rimborso.
Per procedere al rimborso della quota parte non utilizzata della commissione di accesso al Fondo di Garanzia Ape Volontaria si utilizzerà una specifica collezione della procedura “Pagamenti vari”.
La collezione per effettuare i rimborsi è stata denominata “REDIRACAPEnn” dove nn = 00 per la sede e 01, 02, … per i centri operativi.
Gli operatori delle Strutture territoriali dovranno eseguire le seguenti operazioni: creare una collezione di pagamenti denominata “REDIRACAPEnn”, che sarà automaticamente inizializzata con i seguenti elementi:
campi “nomi/conti” impostati con le sigle: BEE34100, BEE10110, GPA10031
Causale: RIMBORSO DIRITTO ACCESSO AL FONDO DI GARANZIA APE VOLONTARIA;
accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento per acquisire o prelevare i dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita). I dati prelevati precompilano il pannello del pagamento anche con i dati dell’indirizzo che può essere modificato dall’operatore;
acquisire l’importo da rimborsare nel campo “Importo”;
scegliere nel campo “Tipo Pagamento” la modalità di pagamento;
inserire nella sezione “nomi/conti”:
– nel campo BEE34100, l’importo lordo da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);
– nel campo BEE10110, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per i pagamenti);
– nel campo GPA10031, l’importo netto da rimborsare (da utilizzare per la riemissione di pagamenti riaccreditati);
– nel campo “Numero partita”, il numero della partita aperta al conto GPA10031 in caso di riemissione;
– nel campo “Tipo emissione”, selezionare “RIEMISSIONE” se si sta riemettendo un pagamento riaccreditato altrimenti selezionare “PRIMO PAGAMENTO”;
acquisire nel campo “Numero partita” il numero della partita aperta al conto GPA10031, se si sta riemettendo un pagamento riaccreditato;
eseguire la quadratura della collezione e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’Ufficio contabilità di sede.
- Istruzioni contabili
Sia nei casi di liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.P.C.M. n. 150/2017, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del D.P.C.M. n. 150/2017, il Fondo di Garanzia rimborserà al percettore dell’APE la quota parte non goduta della commissione d’accesso, tramite la procedura “PAGAMENTI VARI”, attraverso la nuova collezione denominata “REDIRACAPEnn”, che movimenterà i conti già istituiti:
BEE34100 per la rilevazione dell’onere;
BEE10110 per la rilevazione del relativo debito.
Il pagamento netto verrà attribuito con la chiusura, in sezione Dare, del conto di debito BEE10110.
Conseguentemente, nell’ambito del rendiconto, a cura della Direzione generale, verrà adeguato il relativo Fondo di accantonamento.
Allo scopo di consentire alle Strutture territoriali le registrazioni contabili suindicate, ai conti già esistenti BEE34100 e BEE10110 sarà modificata la movimentabilità da “P” a “S”.
Le eventuali somme non riscosse dai soggetti aventi titolo al rimborso dovranno essere evidenziate nell’ambito del partitario del conto GPA10031, con il codice bilancio di nuova istituzione “3222 – Somme non riscosse dai beneficiari per rimborso commissione diritto d’accesso ape volontaria – BEE”.
Pertanto, in sede di riemissione in pagamento del riaccredito pervenuto potrà essere utilizzata la medesima collezione ed il conto GPA10031, avendo cura di chiudere la partita contabile generata al momento del riaccredito.
Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato n. 3).
[1] L’INPS calcola sia il fondo di garanzia iniziale sia i rimborsi.
Allegato 1
DPCM 4 settembre 2017, n. 150
Allegato 2
Determinazione presidenziale n. 7 del 15 febbraio 2018 recante lo schema di convenzione tra UN PS, il Ministero dell’economia e finanze e il Ministero dei Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE) – Modifica art. 4 “Adempimenti dell’INPS” e art. 8 “Efficacia e durata”
DETERMINA
di adottare lo schema di convenzione tra IINPS, il Ministro dell’Economia e finanza e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali per la gestione del fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo pensionistico (APE), modificato secondo quanto rappresentato in premessa, che costituisce parte integrante della presente determinazione.
Convenzione
relativa all’affidamento della gestione del Fondo di garanzia per l’accesso all’APE di cui all’articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS o Gestore o, congiuntamente al MEF e al MLPS, le Parti) con sede in Roma, codice fiscale 80078750587 e il Ministro dell’Economia e delle Finanze (di seguito MEF o, congiuntamente a INPS e MLPS, le Parti), con sede in Roma, via XX Settembre 97 e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di seguito MLPS o, congiuntamente a INPS e MEF, le Parti), con sede in Roma, via Vittorio Veneto 56
PREMESSO CHE
– l’articolo 1, comma 166 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n.232, come modificato dall’art. 1 comma 162, lett. a) della legge n. 205/2017, istituisce, a decorrere dal 1 maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2019, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), che consiste in un prestito, coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza, corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del menzionato art. 1 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni;
– in particolare, l’articolo 1, comma 173, della predetta legge n. 232 del 2016, istituisce nello stato di previsione dei Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l’accesso all’APE (di seguito Fondo), con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l’anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all’articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell’anno 2017. Per le finalità del comma 173 sopra citato è autorizzata l’istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l’accesso all’APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del comma 173 sopra citato. La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 dell’articolo sopra citato e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza;
– l’articolo 1, comma 176, della legge n. 232 del 2016, stabilisce che la gestione del Fondo di garanzia è affidata all’INPS sulla base di un’apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 settembre 2017, n. 150 (di seguito DPCM), pubblicato nella gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 243 del 17 ottobre 2017, recante il “Regolamento recante norme attuative delle disposizioni in materia di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE) “;
– il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 96585 del 27 novembre 2017 che autorizza l’impegno e il pagamento della somma di 70 milioni di euro a favore della contabilità speciale n. 6066, intestata “INPS F. GARANZIA APE L.232-16”, per le suindicate finalità;
– l’art 50, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i., il quale prevede che qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente;
– le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati della PA” emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale nel luglio 2013;
– il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;
– gli accordi quadro ABI e ANIA sottoscritti, rispettivamente, in data 24 gennaio 2018 e 2 febbraio 2018 (di seguito Accordi quadro)
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Definizioni e validità contrattuale delle premesse
- Le premesse alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.
- Ai fini della presente Convenzione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del DPCM.
Articolo 2
Finalità e oggetto della Convenzione
- La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell’art. 1, comma 176 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ed ha per oggetto l’affidamento all’INPS della gestione del Fondo di garanzia.
- La presente Convenzione regolamenta i rapporti tra le Parti relativi alle modalità di gestione del Fondo di garanzia.
Articolo 3
Risorse finanziarie del Fondo
- Il Fondo, istituito presso il MEF, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio del gestore INPS ed opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, a copertura dei rischi previsti ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DPCM.
- Il MEF provvede al versamento sulla citata contabilità speciale n. 6066 delle commissioni di accesso al Fondo, opportunamente versate, dagli Istituti Finanziatori per accedere alle prestazioni, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo Fondo, trasmettendo tempestivamente all5INPS i dati analitici del riversamento, distinti per ciascun operatore finanziario
- Le spese legali, le somme erogate in caso di soccombenza in giudizio e tutti gli oneri derivanti da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate per conto del Fondo o comunque direttamente o indirettamente dipendenti dalla gestione sono a carico del Fondo stesso.
Articolo 4
Adempimenti dell’INPS
- Il Gestore ha la rappresentanza legale del Fondo per le attività allo stesso affidate dalle disposizioni della presente Convenzione.
- In relazione alle attività di gestione del Fondo di garanzia, l’INPS provvede in particolare a:
- a) individuare i soggetti/la struttura responsabili/e della gestione del Fondo;
- b) approntare le dotazioni informatiche per la gestione del Fondo in coerenza con le previsioni contenute nella documentazione tecnica di colloquio con l’INPS di cui agli Accordi Quadro ex art. 11 del DPCM;
- c) predisporre ed aggiornare le istruzioni operative previste dall’art. 19 del DPCM. Le predette istruzioni sono trasmesse al MEF e MLPS. In assenza di osservazioni da parie dei predetti Ministeri nei successivi 30 giorni successivi dalla comunicazione, le stesse divengono operanti e sono pubblicate sul sito web dell’INPS;
- d) provvedere agli accantonamenti a copertura del rischio, a valere sulle risorse del Fondo, ed al loro eventuale incremento, dandone informativa al MEF, ai sensi dell’art. 13, co. 4 DPCM;
- e) ricevere e istruire le richieste di intervento del Fondo, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui all’art. 14 del DPCM;
- f) provvedere al pagamento all’Istituto finanziatore di quanto dovuto entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta di intervento del Fondo, ai sensi dell’art. 14, commi 6 e 7 del DPCM (previa verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602);
- g) in caso di attivazione del Fondo ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) e b) del DPCM, comunicare all’impresa assicuratrice, tramite flusso telematico, le coordinate bancarie del Fondo;
- h) effettuare verifiche a campione circa la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle richieste di intervento del Fondo;
- i) qualora venga rilevata una circostanza che potrebbe dar luogo alla inefficacia della garanzia o alla decadenza nei casi previsti dal DPCM, comunicare al soggetto finanziato e all’istituto finanziatore, entro il termine di 30 giorni, l’avvio del relativo procedimento ai sensi della legge n. 241/1990;
- j) riscuotere i crediti rivenienti dall’intervento del Fondo avvalendosi a sua insindacabile scelta o degli strumenti derivanti dalla surroga nei diritti dell’istituto finanziatore previsti dall’art. 2751 -bis, primo comma, numero 1) del codice civile, o dell’avviso di addebito con titolo esecutivo di cui all’art. 30 decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, ai sensi dell’art. 15 del DPCM, con le modalità previste dal successivo art. 6 o delle ordinarie azioni previste dal codice di procedura civile;
- k) nei casi di cui all’art 3, comma 5 del DPCM (liquidazione di trattamenti pensionistici diretti prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia), corrispondere al soggetto finanziato la quota parte non utilizzata della commissione per r accesso al Fondo secondo le modalità previste dalle istruzioni operative;
1) ricevere e istruire le richieste di escussione della garanzia dello Stato da parte dell’istituto finanziatore e trasmettere le risultanze istruttorie e il parere motivato al MEF ai sensi dell’art. 17 del DPCM;
- m) procedere ai recuperi delle somme escusse a titolo di garanzia dello Stato;
- n) rimborsare al soggetto finanziato, a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, la quota parte non goduta della commissione per l’accesso al Fondo, secondo le modalità previste nelle istruzioni operative;
- o) ricevere dagli istituti finanziatori le comunicazioni relative alle commissioni di accesso al Fondo;
- p) fornire al MEF e al MLPS, semestralmente, dati, elaborati e analisi sulla operatività e sull’efficacia del Fondo di garanzia.
Articolo 5
Rendicontazione
- Entro il mese di marzo di ogni anno, l’INPS trasmette al MEF e alla Corte dei Conti, ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull’ attività di gestione del Fondo svolta nell’anno precedente ed il connesso rendiconto, nei quali si evidenzino, tra l’altro, le movimentazioni annuali, con le entrate e le uscite del Fondo di garanzia, gli accantonamenti effettuati a copertura del rischio e le risultanze di fine anno.
Articolo 6
Modalità di recupero
- Il Gestore, in qualità di soggetto surrogato nei diritti dell’Istituto finanziatore, previsti dall’articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, provvede al recupero dell’80% del debito residuo, maggiorato degli interessi legali, secondo quanto stabilito dagli artt.13, 14 e 15 del DPCM, attraverso gli strumenti di riscossione previsti dalle disposizioni vigenti in materia di recupero crediti ed in coerenza con i criteri di cui alla Determinazione Presidenziale INPS n. 123 del 26 luglio 2017 – Regolamento recante i criteri, i termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti INPS derivanti da indebiti pensionistici e da trattamenti di fine servizio/fine rapporto nelle fasi antecedenti l’iscrizione a ruolo.
- Nei casi di cui all’art. 14, comma 1, lett. a), b) e d) ed all’art. 17 del DPCM, il Gestore provvede al recupero nei confronti del soggetto finanziato o dei suoi eventuali eredi in unica soluzione e, in subordine con pagamento rateale nel limite temporale massimo di 36 mensilità. Il piano rateale dovrà essere impostato con trattenute su pensione, qualora sussistente, con la salvaguardia del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti e nei limiti del quinto dell’imponibile mensile lordo del totale dei trattamenti pensionistici erogati dall’INPS, o con rimessa in denaro. Qualora il piano rateale con trattenute su pensione non consenta l’estinzione del debito oggetto di recupero in 36 mensilità deve essere impostato un piano rateale con rimesse in denaro contestuale e complementare nello stesso limite di 36 mensilità. Qualora il soggetto finanziato o suoi eventuali eredi risultassero inadempienti con il mancato pagamento di tre rate, anche se non consecutive, il Gestore notifica una diffida ad adempiere alle rate insolute con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122 o all’esperimento delle azioni previste dal codice di procedura civile per il recupero del credito.
- Nei casi di cui all’art.14, comma 1, lett. c) del DPCM il Gestore provvede al recupero nei confronti dell’impresa assicuratrice in unica soluzione. Qualora l’impresa assicuratrice risultasse inadempiente, il Gestore notifica una diffida ad adempiere con l’avvertimento che in caso di mancato pagamento nei 30 gg. successivi alla relativa ricezione si procederà all’emissione dell’avviso di addebito, ai sensi dell’art. 30, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
Articolo 7
Risoluzione delle controversie
- Per qualunque controversia giurisdizionale è competente esclusivamente il Foro di Roma.
- In pendenza di una controversia in sede giurisdizionale, l’INPS è comunque tenuta all’adempimento degli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 8
Efficacia e durata
- La presente Convenzione è valida per le Parti a far data dalla sottoscrizione e diventa efficace solo a seguito dell5approvazione da parte della Corte dei Conti e degli Uffici centrali di bilancio dei Ministeri, per la durata di 5 anni e comunque fino alla completa estinzione di tutti i diritti ed obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.
- La Convenzione potrà in ogni tempo formare oggetto di modifiche o integrazioni concordate tra le Parti, anche per esigenze derivanti da sopravvenute innovazioni normative che comportino una modifica delle attuali previsioni.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
L’Inps quale responsabile del trattamento dei dati dei quali la stessa viene in possesso di relazione ad attività connesse alla gestione del Fondo, assicura che il trattamento dei dati personali venga effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 10
Responsabilità
- Le Parti sono responsabili del corretto e puntuale espletamento degli adempimenti assegnati e descritti nella presente Convenzione.
- INPS è responsabile del corretto e puntuale espletamento della gestione contabile, amministrativa e tecnica del Fondo e di tutti gli adempimenti connessi.
- Il MEF e il MLPS sono esonerati da qualsiasi responsabilità, sia pure indiretta, in ordine a fatti o atti illeciti imputabili al Gestore medesimo o ai suoi dipendenti o incaricati e relativi all’esercizio delle attività previste dalla presente Convenzione..
- INPS, i suoi dipendenti ed i suoi incaricati, salvi i casi di dolo o colpa grave imputabili agli stessi, sono esenti da ogni responsabilità per fatti e/o atti illeciti imputabili ai soggetti finanziati, ai soggetti beneficiari o a terzi ovvero di omissioni degli stessi.
Allegato 3
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI | |
---|---|
Tipo variazione | M |
Codice conto | BEE34100 |
Denominazione completa | Rimborso della commissione di accesso per l’estinzione anticipata parziale/totale del finanziamento – art. 12, comma 6 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017, n. 150 |
Denominazione abbreviata | RIMBORSO COMMISSIONE D’ACCESSO FONDO APE |
Tipo variazione | M |
Codice conto | BEE10110 |
Denominazione completa | Debito verso il percettore APE per il rimborso della commissione di accesso per l’estinzione anticipata parziale/totale del finanziamento – art. 12, comma 6 del Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2017, n. 150 |
DenominazioneAbbreviata | DEB.VS PERCETT.APE RIMBORSO COMM.ACCESSO FONDO GAR |
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- INPS - Circolare 16 maggio 2020, n. 59 - Emergenza epidemiologica da COVID-19: misure concernenti la sospensione dei termini introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti…
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