INPS – Circolare 28 dicembre 2018, n. 124
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, “Modifica del saggio di interesse legale”, pubblicato sulla GU n. 291 del 15/12/2018
SOMMARIO: Con la presente circolare si illustrano i riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, a seguito della variazione del saggio degli interessi legali, di cui all’articolo 1284 del codice civile, fissato allo 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, dal decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018.
- Variazione allo 0,8% del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2019
Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 15/12/2018, è stato pubblicato il decreto 12 dicembre 2018 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata fissata allo 0,8 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.
- Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali[1].
Al riguardo si precisa che tale previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti.
In presenza di domanda di pagamento dilazionato, tale condizione si realizza a seguito dell’accoglimento della domanda stessa, che richiede il rispetto dei requisiti di correntezza e regolarità dei versamenti dovuti.
La misura dello 0,8% di cui al decreto in esame si applica ai contributi con scadenza di pagamento a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).
- Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
Il provvedimento in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2019. In relazione a ciò, la misura dell’interesse dello 0,8% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2019.
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[1]Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002.
Allegato 1
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018
Allegato 2
| Periodo di validità | Saggio di interesse legale |
|---|---|
| fino al 15.12.1990 | 5% |
| 16.12.1990 – 31.12.1996 | 10% |
| 01.01.1997 – 31.12.1998 | 5% |
| 01.01.1999 – 31.12.2000 | 2,5% |
| 01.01.2001 – 31.12.2001 | 3,5% |
| 01.01.2002 – 31.12.2003 | 3% |
| 01.01.2004 – 31.12.2007 | 2,5% |
| 01.01.2008 – 31.12.2009 | 3% |
| 01.01.2010 – 31.12.2010 | 1% |
| 01.01.2011 – 31.12.2011 | 1,5% |
| 01.01.2012 – 31.12.2013 | 2,5% |
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 1% |
| 01.01.2015 – 31.12.2015 | 0,5% |
| 01.01.2016 – 31.12.2016 | 0,2% |
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 0,1% |
| 01.01.2018 -31.12.2018 | 0,3% |
| 01.01.2019 – | 0,8% |