INPS – Circolare 28 dicembre 2018, n. 126
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018). Esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
SOMMARIO: Dal 1° gennaio 2019 non si applicano, ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, gli incrementi alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
1. Premessa
L’articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Allegato n. 1), reca disposizioni in materia di esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita stabilito per l’anno 2019 per alcune categorie di lavoratori, individuate dall’allegato B della medesima legge, nonché per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo n. 67/2011, a condizione che i medesimi siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni; non sono destinatari della disposizione in esame coloro che accedono al beneficio di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, di cui alla legge n. 232/2016, e i soggetti che al momento del pensionamento sono titolari di indennità di Ape sociale.
Nei confronti dei lavoratori destinatari dell’esclusione, non trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011.
Con decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e finanze, sono state specificate le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017. Con i ldecreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, sono state definite le procedure di presentazione della domanda di pensione, ai fini dell’applicazione del beneficio di cui all’articolo 1, commi 147 e 148, della legge n. 205/2017 e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’Istituto (Allegato n. 2).
Con la presente circolare, acquisito il nulla osta del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n…. del….., si illustrano le modalità attuative dei commi 147 e 148 del citato articolo 1, con particolare riguardo alla presentazione della domanda di accesso al beneficio e alla verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell’INPS, ai sensi del citato decreto 18 aprile 2018.
2. Fattispecie per le quali trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017 prevede che “per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’adeguamento alla speranza di vita stabilito per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Pertanto, ai requisiti anagrafico e contributivo, di cui all’articolo 24, commi 6 e 10, della legge n. 214/2011, adeguati agli incrementi della speranza di vita stabiliti a decorrere dal 1° gennaio 2013 e dal 1° gennaio 2016, commisurati rispettivamente a 3 e 4 mesi, non si applicano quelli relativi per il biennio 2019/2020, pari a 5 mesi ai sensi del decreto direttoriale 5 dicembre 2017 del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il Direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Ne consegue che nei confronti degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui all’articolo 24, comma 6 della legge n. 214/2011, è fissato, anche per il biennio 2019/2020, al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi, a condizione che gli stessi abbiano svolto una o più delle attività considerate gravose o particolarmente faticose e pesanti per il periodo previsto dalla legge e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Per i medesimi soggetti il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, di cui all’articolo 24, comma 10, della legge n. 214/2011, rimane fissato per il biennio 2019/2020 a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
Ai fini del conseguimento del diritto ai trattamenti pensionistici in esame, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, stante l’impossibilità di individuare, alla data di presentazione della domanda di pensione, il periodo richiesto dall’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 241, della legge n. 228/2012, che prevede il conseguimento del diritto a pensione solo in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate.
Il comma 152 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 ha altresì disposto che “fermo restando quanto previsto dal comma 151, ai lavoratori di cui ai commi 147 e 148 non si applica la disposizione di cui all’articolo 24, comma 9, secondo periodo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni”.
Si rammenta che l’articolo 24, comma 9, primo periodo, della legge n. 214/2011, stabilisce che i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia, di cui al comma 6 del medesimo articolo, devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al pensionamento non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile al pensionamento dall’anno 2021; il secondo periodo dello stesso comma 9 prevede che qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l’età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Ai fini di quanto sopra, per le specifiche categorie di lavoratori individuate dall’allegato B della legge n. 205/2017 e per i lavoratori impegnati nelle attività particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 67/2011, la disposizione in esame esclude, per coloro che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, l’incremento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni.
Pertanto, nei confronti dei predetti lavoratori che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021, il requisito anagrafico previsto di 66 anni e 7 mesi dovrà essere adeguato in relazione alla variazione della speranza di vita dal 2021.
3. Destinatari
L’articolo 1, comma 148, della legge n. 205/2017, prevede che l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita si applichi alle seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa le professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
b) lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Si specifica che il requisito contributivo dei 30 anni deve essere maturato in base alle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Per il personale del comparto scuola e Afam, ai soli fini della sussistenza del requisito minimo contributivo dei 30 anni, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; conseguentemente il suddetto requisito deve essere interamente maturato.
3.1 Lavoratori c.d. gravosi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), come specificato dall’allegato A del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, sono considerati gravosi i seguenti profili lavorativi:
A. operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
B. conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
C. conciatori di pelli e di pellicce;
D. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
E. conduttori di mezzi pesanti e camion;
F. personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
G. addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
H. insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
I. facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
L. personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
M. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
N. operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
O. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
P. lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
Q. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
L’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, pari a 5 mesi a decorrere dall’anno 2019, trova applicazione nei confronti delle categorie professionali di cui sopra a condizione che il soggetto abbia svolto negli ultimi 10 anni di attività lavorativa almeno 7 anni di attività c.d. gravosa.
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa e con esclusione dei periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa (ad esempio, contribuzione figurativa correlata all’indennità di mobilità).
Ai fini del computo del requisito contributivo dei 10 e 7 anni si tiene altresì conto dei riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa (ad esempio, costituzione di rendita vitalizia).
Con riferimento al requisito contributivo dei 7 anni si tiene conto, in particolare, dei soli riscatti relativi a periodi effettivi di attività lavorativa c.d. gravosa.
3.2 Addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
L’articolo 1, comma 148, lettera b), individua come destinatari dell’esclusione in esame gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 67/2011, ossia le seguenti categorie di lavoratori:
a. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale;
b. lavoratori notturni, come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno;
c. lavoratori addetti alla c.d. linea catena;
d. conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizi pubblici di trasporto collettivo.
Per la verifica della sussistenza del requisito di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del D.lgs n. 67/2011 si richiamano le istruzioni fornite, da ultimo, con la circolare n. 90 del 2017.
4. Fattispecie per le quali non trova applicazione l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita
L’articolo 1, comma 149, della legge n. 205/2017 prevede che “al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo”.
Conseguentemente, l’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita previsto per l’anno 2019 non si applica ai lavoratori precoci di cui all’articolo 1, commi da 199 a 201, della legge n. 232/2016. Pertanto, a tali lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il requisito ridotto dei 41 anni è incrementato di ulteriori 5 mesi.
L’articolo 1, comma 150, della legge n. 205/2017 stabilisce, inoltre, che “la disposizione di cui al comma 147 non si applica ai soggetti che, al momento del pensionamento godono dell’indennità di cui all’articolo 1, comma 179 della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai soggetti che al momento del pensionamento sono titolari dell’indennità di Ape sociale non si applica l’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita previsto dall’articolo 1, comma 147, della legge n. 205/2017.
5. Elementi documentali di valutazione delle domande e verifica della sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio per i lavoratori c.d. gravosi
Al fine dell’accoglimento della domanda di pensione, la sussistenza del requisito previsto dalla lettera a) del comma 148 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, relativo allo svolgimento delle professioni di cui all’allegato B della legge n. 205/2017, come specificato dall’allegato A del citato decreto 5 febbraio 2018 (cfr. precedente paragrafo 3.1), è accertata dall’Istituto, attraverso lo scambio dei dati con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, mediante verifica della conformità delle dichiarazioni del lavoratore e del datore di lavoro con i dati presenti nelle comunicazioni obbligatorie del rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, regolamentato da apposito addendum al Protocollo 2018.
Con successivo messaggio, a seguito dell’approvazione del citato addendum, saranno fornite le relative istruzioni procedurali.
6. Termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate
L’articolo 1, comma 151, della legge di bilancio 2018 prevede una particolare decorrenza dei termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti al personale dipendente dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che soddisfano i descritti requisiti di cui ai citati commi 147 e 148.
Per tali lavoratori il termine di pagamento, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dell’indennità di fine servizio, comunque denominata, decorre dalla data in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione della stessa, secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto.
In virtù di quanto disposto dal citato comma 151, il termine di pagamento decorre dal momento in cui l’interessato raggiungerà il requisito dell’anzianità contributiva o il requisito dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, come adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Pertanto, i dipendenti pubblici, che accedono al trattamento pensionistico beneficiando dell’esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita stabilito per il 2019, potranno percepire il trattamento di fine servizio o di fine rapporto non prima di 24 mesi o di 12 mesi decorrenti dalla data di conseguimento del primo requisito pensionistico teorico utile secondo la legislazione vigente.
Oltre il periodo temporale appena indicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del citato decreto-legge n. 79/1997, l’Istituto deve provvedere al pagamento della prestazione al massimo entro tre mesi, decorsi i quali saranno dovuti gli interessi per ritardato pagamento della stessa.
7 . Presentazione della domanda di pensione
Per le modalità di presentazione delle domande di pensione in oggetto si rimanda al messaggio n. 4804 del 21/12/2018 “Articolo 1, commi 147 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di esclusione dall’adeguamento alla speranza di vita per l’anno 2019. Modalità di presentazione delle domande di pensione”.
Allegato 1
Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Allegato 2
Decreto 18 aprile 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali