INPS – Circolare 28 febbraio 2018, n. 35
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni.
Rivalutazione per l’anno 2018 della misura degli assegni e dei requisiti economici.
SOMMARIO: Importi delle prestazioni sociali e dei limiti di reddito validi per l’anno 2018.
La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le politiche della famiglia, con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13.02.2018, ha reso noto che la variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi, per l’anno 2018, alle prestazioni di cui all’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all’articolo 74 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è risultata pari all’1,1 per cento.
Con la presente circolare si comunicano gli importi delle prestazioni in argomento.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
L’importo dell’assegno mensile per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2018 è pari, nella misura intera, a 142,85 euro.
Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente è pari a 8.650,11 euro.
Agli assegni di competenza del 2017, per i quali siano ancora in corso i relativi procedimenti, continuano ad applicarsi i valori previsti per il medesimo anno 2017.
ASSEGNO DI MATERNITA’
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 è pari a 342,62 euro per cinque mensilità e quindi a complessivi 1.713,10 euro.
Il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2018 al 31.12.2018 è pari a 17.141,45 euro.
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