INPS – Circolare 29 gennaio 2018, n. 14

Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni operative ai fini della presentazione delle domande per il 2018.

SOMMARIO: S’illustrano le modalità di presentazione delle domande di accesso ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 per l’anno 2018.

1. Premessa

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che “con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio 2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l’introduzione di forme di supporto presso la propria  abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state introdotte le disposizioni attuative della norma.

La circolare dell’Istituto n. 88 del 22 maggio 2017 ha fornito le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio per l’accesso ai benefici di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. (Buono per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati) e all’articolo 4 del D.P.C.M. (Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche).

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative relative alla presentazione delle domande per la fruizione dei bonus in argomento per l’anno 2018.

Per quanto di seguito non espressamente indicato, troveranno applicazione le istruzioni fornite con la predetta circolare n. 88/2017.

2. Presentazione della domanda per l’anno 2018 e documentazione a corredo

A partire dal 29 gennaio 2018 sarà resa disponibile ai cittadini la procedura di acquisizione delle domande volte alla fruizione dei benefici in oggetto per l’anno 2018.

Le richieste dovranno essere trasmesse all’Istituto secondo le modalità di seguito indicate.

La domanda potrà essere presentata dal 29 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

– WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

– Contact Center Integrato – numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

– Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on-line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa corredata anche di moduli fac-simile.

Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici intende accedere:

– Contributo asilo nido

– Forme di supporto presso la propria abitazione

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.

Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’articolo 7 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 (che per il 2018 è pari a 250 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.

Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate, venga raggiunto – anche in via prospettica – il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art. 5 D.P.C.M.).

2.1 Domanda bonus contributo asilo nido

In merito alla presentazione della domanda per l’anno 2018, ferma restando la disciplina descritta nella circolare n. 88/2017, si precisa quanto segue.

L’articolo 3 del D.P.C.M. prevede che il contributo in oggetto venga erogato per far fronte alle spese sostenute per la frequenza di asili nido pubblici o asili nido privati autorizzati.

Al riguardo, va evidenziato che per “asili nido privati autorizzati” si intendono le strutture che abbiano ottenuto l’autorizzazione all’apertura e al funzionamento da parte dell’Ente locale competente, a seguito della verifica del rispetto di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienicosanitari, pedagogici e di qualità previsti dalle vigenti normative nazionali e locali ai fini dello svolgimento del servizio educativo di asilo nido.

Sono pertanto escluse dal rimborso le spese sostenute per i servizi educativi integrativi all’asilo nido (es. ludoteche, spazi gioco, spazi baby, pre-scuola, etc.).

Nel caso in cui si intenda accedere al bonus in oggetto il richiedente dovrà evidenziare in domanda se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal ultimo caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo.

Si ricorda che il contributo previsto per far fronte al pagamento delle rette viene erogato con cadenza mensile, parametrando l’importo massimo di 1.000 € su 11 mensilità, per un rateo massimo di 90,91 € direttamente al beneficiario che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile pagata e documentata (nel caso di pagamento di 10 mensilità erogate al massimo di importo mensile di 90,91 €, l’undicesima mensilità potrà assumere il valore massimo di 90.90 € per non superare il tetto annuo di 1.000,00 € per minore).

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

All’atto della domanda il richiedente dovrà, pertanto, indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2018 per le quali intende ottenere il beneficio. Ciò permetterà di accantonare gli importi relativi ai mesi prenotati. Il sistema di acquisizione della documentazione non permetterà, dunque, di allegare   documentazione per mensilità rispetto alle quali non si è prenotato il budget.

Nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mensilità ulteriori rispetto a quelle già prenotate, anche se in riferimento allo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda, anch’essa sottoposta alla verifica della capienza del budget stanziato.

Alla presentazione della domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, nel caso di asili nido pubblici che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione ovvero l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e compilate tutte le informazioni richieste, la domanda potrà essere “protocollata” ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento e, comunque, non oltre il 31 gennaio 2019. Per i soli frequentanti asili nido pubblici che emettano i bollettini di pagamento dell’ultimo trimestre oltre tale data, la documentazione di spesa potrà essere allegata improrogabilmente entro e non oltre il 1 aprile dell’anno successivo.

In ogni caso il rimborso avverrà solo a seguito di allegazione di ricevuta di pagamento. La prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale e, per i nidi aziendali, tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

Nel caso in cui la suddetta documentazione sia riferita a più mesi di frequenza, la stessa sarà allegata ad ogni mese a cui si riferisce.

(Esempio: al fine di ricevere il contributo per tutti i mesi compresi nell’intervallo, gennaio – marzo, l’eventuale fattura cumulativa andrà allegata con riferimento ad ogni mensilità).

La documentazione dovrà indicare:

– la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;

– il CF del minore;

– il mese di riferimento;

– gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;

– il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Si ricorda che il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione prevista dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (detrazioni fiscali frequenza asili nido), a prescindere dal numero di mensilità percepite.

Il bonus asilo nido non può essere fruito per mensilità coincidenti con quelle di fruizione dei benefici di cui all’articolo 1, commi 356 e 357, della legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cosiddetto bonus infanzia).

Si evidenzia, infine, che tutti i requisiti normativamente previsti e delineati nella circolare n. 88/2017 devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.

2.2 Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Per quanto riguarda la presentazione della domanda relativa alle forme di supporto presso la propria abitazione (art. 4, comma 2, D.P.C.M. 17 febbraio 2017), fermo restando quanto indicato nella circolare n. 88/2017, si precisa quanto segue.

La domanda può essere presentata esclusivamente dal genitore convivente con il minore il quale deve allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 17 febbraio 2017”.

Tale attestazione deve:

– contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso);

– attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.

Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.

Per quanto riguarda il concetto di “patologia cronica” si rimanda a quanto evidenziato al punto 4.2 della circolare n. 88/2017.