INPS – Circolare 29 ottobre 2021, n. 163
Misure in materia pensionistica per la tutela dei lavoratori assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui all’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in materia pensionistica per la tutela previdenziale in favore dei lavoratori assicurati presso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo secondo quanto introdotto dall’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
INDICE
- Premessa
- Finalità e ambito di applicazione
- Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), e comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
3.1 Prestazioni pensionistiche
- Contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera a), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
4.1 Disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori
- L’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto al conseguimento delle prestazioni in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo
5.1 Annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla n. 106/2021
- Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
6.1 Passaggi di gruppo
- Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM
- Calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
- Requisiti di accesso a pensione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
- Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 24 luglio 2021 (Suppl. Ordinario n. 25) è stata pubblicata la legge 23 luglio 2021, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
L’articolo 66, commi da 17 a 19, del decreto-legge n. 73/2021, introduce disposizioni in materia di regime pensionistico per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (di seguito, anche FPLS) modificando le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.
Si illustrano, di seguito, le principali misure stabilite dalla norma.
- Finalità e ambito di applicazione
Il decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, al Titolo VII “Cultura” all’articolo 66, rubricato “Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo”, comma 17, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 182/1997, a decorrere dal 1° luglio 2021, relativamente ai contributi utili ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo n. 182/1997 (c.d. Gruppo A).
In particolare, il citato comma 17, con la lettera a), n. 1), modifica le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997 e, con il n. 2) della medesima lettera a), le integra inserendo i commi 15-ter e 15-quater all’articolo 1 dello stesso decreto legislativo.
Il medesimo comma 17 modifica con la lettera b), n. 1), il contenuto dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 e inserisce, con il n. 2) della medesima lettera b), il comma 2-bis, lettere a) e b), e il comma 2-ter all’articolo 2 dello stesso decreto legislativo.
Con i predetti commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, il legislatore specifica che, a decorrere dal 1° luglio 2021, sussiste l’obbligo assicurativo al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, con riferimento alle “attività retribuite di insegnamento o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche o da queste organizzate”, nonché alle “attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo e di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educative collegate allo spettacolo”.
Al riguardo, vista la portata innovativa della disposizione citata, che introduce nuove fattispecie di attività che determinano l’obbligo assicurativo verso il Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, da riferire a tutte le categorie professionali di cui ai Gruppi A, B e C dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 182/1997, si fa presente che la disciplina di dettaglio relativa all’ambito applicativo oggettivo e soggettivo della norma è oggetto di apposita circolare (cfr. la circolare n. 155/2021).
Il comma 17 dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021, alla lettera c) modifica quanto precedentemente stabilito, in tema di prestazioni, dall’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182/1997.
Il decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha disposto, con l’articolo 66, comma 18, che le modificazioni al decreto legislativo n. 182/1997 si applicano, come premesso, a decorrere dal 1° luglio 2021.
Infine, le lettere a) e b) del comma 19 del medesimo articolo 66, modificano il secondo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, prevedendo espressamente che l’adeguamento delle figure professionali operanti nel campo dello spettacolo da assicurare alla gestione ex Enpals – da effettuarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti rispettivamente il Ministro della Cultura e il Ministro con delega per lo sport – avvenga con frequenza almeno quinquennale. In sede di prima applicazione del novellato articolo 3, l’adeguamento ivi previsto è disposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73/2021 in esame.
- Contribuzione utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), e comma 2-bis del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Come premesso, l’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha sancito, a decorrere dal 1° luglio 2021, la modifica dell’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, sostituendo le parole “120 contributi” con le parole “90 contributi”.
Ne consegue che il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori appartenenti al Gruppo A si considera soddisfatto con 90 contributi giornalieri a partire dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021.
Concorre, a tal fine, anche la eventuale contribuzione relativa ad attività di insegnamento o di formazione o di carattere promozionale, come individuate dal comma 2-bis, lettere a) e b), del novellato articolo 2 del decreto legislativo n. 182/1997, laddove detta attività sia svolta a tempo determinato da lavoratori appartenenti alle qualifiche professionali di cui al citato Gruppo A, come individuate dal decreto ministeriale 15 marzo 2005, recante “Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, istituito presso l’Enpals”.
3.1 Prestazioni pensionistiche
Il comma 17 dell’articolo 66 in esame, alla lettera c), stabilisce che il contenuto dell’articolo 4, comma 7, del decreto legislativo n. 182/1997 è sostituito dal seguente: “Ai fini dell’accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere ai fini degli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, devono riferirsi per almeno due terzi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo”.
Si precisa che le prestazioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, nei confronti dei soli lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, nel testo modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, riguardano i trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti (art. 6), nonché la pensione di anzianità privilegiata (art. 9).
Pertanto, le nuove disposizioni di cui al comma 17, lettere b) e c), della norma in commento, in favore delle categorie di lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, con inquadramento nel Gruppo A, si applicano ai trattamenti di pensione di vecchiaia, di invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità, assegno ordinario privilegiato di invalidità, pensione privilegiata diinabilità) e ai superstiti. In ragione di ciò, a decorrere dal 1° luglio 2021, per le prestazioni aventi decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il tipo di prestazione richiesta.
Le medesime disposizioni si applicano ai trattamenti di pensione anticipata (pensione di anzianità privilegiata di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 1420/1971) decorrenti dal 1° agosto 2021. A far data dal 1° luglio 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri dei quali i 2/3 devono riferirsi ad attività lavorativa svolta nel campo dello spettacolo, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Ai fini dell’accesso alle citate prestazioni, pertanto, l’anzianità assicurativa e contributiva, utile ai fini della maturazione dell’annualità di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, si intende maturata con 90 contributi giornalieri dei quali, almeno i 2/3 (60 contributi giornalieri), devono riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro, ferma restando la prevalenza contributiva utile a determinare il diritto alle prestazioni nell’ambito del Gruppo A.
La restante contribuzione necessaria per la maturazione dell’annualità contributiva minima richiesta utile a pensione (ossia 1/3, corrispondente a 30 contributi giornalieri), potrà riferirsi anche alla contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio o da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata o accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971 e dell’articolo 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63.
Ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al citato comma 17, lettera c), in relazione all’individuazione dei 2/3 di contribuzione riferita ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo e del restante 1/3, rileva tutta la contribuzione versata o accreditata alla data di presentazione della domanda di pensione avente decorrenza non anteriore al 1° agosto 2021.
Restano esclusi dalla disposizione prevista dalla lettera c) del citato comma 17 dell’articolo 66 gli iscritti al FPLS appartenenti al Gruppo Ballo – ballerini e tersicorei (cod. qualifica 092) – per i quali l’articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 182/1997 ha stabilito che la contribuzione utile ai fini della maturazione dei requisiti richiesti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata in qualità di ballerino/tersicoreo (20 anni di assicurazione e di contribuzione nel Fondo) deve essere complessivamente riferita ad esclusiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica.
In proposito si ricorda che, relativamente alla figura professionale del coreografo, a seguito della emanazione del decreto legislativo n. 182/1997, che ha previsto la distinzione in gruppi dei lavoratori dello spettacolo ai fini della individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e prestazioni, tale figura è stata, da parte dell’ex Enpals, formalmente ed espressamente ricondotta a quella del ballerino/tersicoreo con conseguente applicazione del medesimo regime previdenziale (cfr. la circolare n. 3/1998, nell’ambito della quale, sulla base dell’individuazione in gruppi delle categorie dei soggetti assicurati al FPLS di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 10 novembre 1997, i coreografi e assistenti coreografi sono stati annoverati nel Gruppo Ballo insieme ai ballerini e tersicorei, nonché l’Allegato n. 3 alla circolare n. 83/2016 e il messaggio n. 1593/2016).
Conseguentemente, resta esclusa dalla disposizione prevista dalla lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 in commento, anche la figura professionale del coreografo (cod. qualifica 091).
È altresì esclusa dalla disposizione di cui alla lettera c) del comma 17 dell’articolo 66 in esame, la pensione di invalidità specifica, disciplinata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 182/1997 per specifiche categorie di lavoratori espressamente individuate dalla legge, i cui requisiti contributivi richiesti sono pari a “almeno 600 contributi giornalieri versati o accreditati, dei quali almeno 120 nel triennio precedente la data di presentazione della domanda di pensione”; la contribuzione deve risultare versata per lavoro svolto nella sola attività professionale abituale e prevalente per la quale è richiesto il riconoscimento della prestazione.
Ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i ballerini/tersicorei e di invalidità specifica si applicano, invece, le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera b), del decreto-legge n. 73/2021, che, come già precisato, modificano l’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, riducendo l’annualità contributiva minima richiesta per il diritto a pensione da 120 a 90 contributi giornalieri. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2021, ai predetti trattamenti di pensione, con decorrenza dal 1° agosto 2021, il requisito contributivo richiesto dovrà essere valutato in relazione alla nuova annualità di contribuzione dei 90 contributi giornalieri, fermo restando il perfezionamento del requisito di assicurazione prescritto per il riconoscimento della prestazione.
Si ricorda che l’articolo 66, comma 18, del decreto-legge n. 73/2021 ha disposto l’applicazione delle modificazioni al decreto legislativo n. 182/1997 a decorrere dal 1° luglio 2021. Pertanto, le prestazioni pensionistiche liquidate a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, decorrenti dalla data del 1° agosto 2021, dovranno essere definite alla luce delle nuove disposizioni.
Diversamente, i requisiti pensionistici maturati alla data del 30 giugno 2021 consentiranno agli iscritti al FPLS di accedere alle prestazioni in applicazione della previgente normativa.
Per quanto precisato si sottolinea che i requisiti numerici contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, essendo personalizzati, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 al 31 luglio 1997, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021 e dal 1° luglio 2021.
- Contribuzione d’ufficio utile ai fini delle prestazioni per i lavoratori iscritti al FPLS di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato e integrato dall’articolo 66, comma 17, lettera a), n. 1) e n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
A norma dell’articolo 1, comma 15, del decreto legislativo n. 182/1997, ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, che possano far valere annualmente almeno 60 contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel FPLS, è accreditato d’ufficio, negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi quattro volte l’importo del trattamento minimo in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 60 contributi giornalieri, fino a concorrenza di 120 contributi giornalieri annui complessivi. In ogni caso tale accreditamento è consentito per un numero di anni non superiore a 10.
Ciò premesso, il comma 17, lettera a), n. 1), dell’articolo 66 del decreto-legge n. 73/2021 in esame, ha modificato le disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 15, sostituendo le parole “60 contributi” ovunque ricorrano con le parole “45 contributi” e le parole “120 contributi” con le parole “90 contributi”.
La disposizione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 è inoltre integrata, dopo l’intervento del comma 17, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 73/2021, con il contenuto dei commi 15-ter e 15-quater.
Il comma 15-ter prevede: “Ai soli fini dell’acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria, è accreditato, d’ufficio, un numero di contributi giornalieri, fino aconcorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a)”.
Esempio limite: 1 contributo effettivo e retribuzione nel FPLS superiore a 4 volte TM = 89 contributi d’ufficio.
L’accredito riguarda i trattamenti di pensione con decorrenza dal 1° agosto 2021; i contributi d’ufficio sono riconosciuti ai soli fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni e le anzianità contributive interessate sono quelle maturate dal 1° luglio 2021.
4.1 Disposizioni per i lavoratori appartenenti al Gruppo Attori
Il comma 15-quater del novellato articolo 1 del decreto legislativo n. 182/1997 stabilisce: “Ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per attività dei lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza del requisito dell’annualità di contribuzione richiesto dall’articolo 2, comma 2, lettera a)”.
In tal caso, la giornata contributiva sarà riferita al Gruppo Attori esclusivamente per la categoria individuata con il codice “022” (attori cinematografici e audiovisivi) per la quale dovrà essere accreditata, al momento della liquidazione della prestazione, una giornata aggiuntiva, fino a concorrenza dei 90 contributi giornalieri annui di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sopra citato, utile ai soli fini del diritto.
- L’evoluzione della disciplina nel corso del tempo ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto al conseguimento delle prestazioni in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Riepilogo
Come già illustrato nella circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafi da 1.1 a 1.1.4), l’anzianità contributiva dei lavoratori dello spettacolo è espressa in giornate, considerando l’anno lavorativo convenzionale di 312 giorni, cui corrispondono 12 mesi di 26 giorni ciascuno.
A seguito dell’evoluzione della disciplina nel corso del tempo, le annualità di contribuzione utili al perfezionamento dei requisiti a pensione in favore degli iscritti al FPLS sono mutate.
Fino al 31 dicembre 1992 il requisito dell’annualità di contribuzione veniva perfezionato con un numero di contributi giornalieri pari a:
– 60 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo (categorie dal n. 1 al n. 14 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952);
– 180 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo (categorie dal n. 15 al n. 22 di cui all’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947, come modificato dalla legge n. 2388/1952).
A decorrere dal 1° gennaio 1993, la riforma introdotta con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ha modificato il requisito dell’annualità di contribuzione in:
– 120 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 1° Gruppo;
– 260 giorni per le categorie appartenenti al c.d. 2° Gruppo.
A decorrere dal 1° agosto 1997, a seguito delle significative modificazioni introdotte al regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo dal decreto legislativo n. 182/1997, che inquadra i lavoratori assicurati sulla base della natura del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato distinguendoli in tre gruppi, il requisito dell’annualità di contribuzione è così individuato:
- 120 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (Gruppo A);
- 260 giorni per coloro che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui al precedente punto a (Gruppo B);
- 312 giorni per coloro che prestano attività a tempo indeterminato (Gruppo C).
5.1 Annualità contributiva utile al fine delle prestazioni a seguito della disciplina introdotta dall’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Come già precisato, a decorrere dal 1° luglio 2021, l’articolo 66, comma 17, lettera b), n. 1), del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, ha modificato le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, inquadrati nel c.d. Gruppo A, stabilendo l’annualità contributiva minima richiesta per il diritto alle prestazioni a 90 contributi giornalieri.
Pertanto, a seguito della nuova disposizione il requisito dell’annualità di contribuzione per gli iscritti al FPLS viene così distinto:
– 120 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo A, dal 1° agosto 1997 al 30 giugno 2021;
– 90 giorni per i medesimi lavoratori di cui al punto precedente, dal 1° luglio 2021 in poi;
– 260 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo B, dal 1° agosto 1997 in poi;
– 312 giorni per i lavoratori inquadrati nel Gruppo C, dal 1° agosto 1997 in poi.
- Accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione e diritto a pensione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dall’articolo 66, comma 17, del decretolegge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Tenuto conto di quanto previsto dalle suindicate disposizioni di legge, ai fini dell’accertamento del requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori iscritti al FPLS a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, si precisa quanto segue:
– per le anzianità contributive maturate sino al 31 dicembre 1992, il requisito dell’annualità di contribuzione, per le categorie di lavoratori artistiche e tecniche appartenenti al previgente Gruppo 1, deve intendersi perfezionato al raggiungimento di 60 contributi giornalieri;
– per le anzianità contributive maturate successivamente al 31 dicembre 1992 e fino al 30 giugno 2021, invece, il requisito dell’annualità di contribuzione, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 503/1992, che ne ha disposto l’elevazione, e successivamente ai sensi dall’articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997 va commisurato a 120 contributi giornalieri;
– per le anzianità contributive maturate dal 1° luglio 2021, il requisito dell’annualità di contribuzione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, deve intendersi perfezionato con 90 contributi giornalieri (dei quali 2/3 per attività prestata nel campo dello spettacolo) in applicazione dell’articolo 66, comma 17, del decreto-legge n. 73/2021.
Per quanto esplicitato, quindi, i requisiti contributivi, ai fini del conseguimento del diritto alle prestazioni, sono individuabili in relazione ai vari periodi di assicurazione fatti valere sino al 31 dicembre 1992, dal 1° gennaio 1993 sino al 30 giugno 2021 e a partire dal 1° luglio 2021.
Resta fermo che i contributi giornalieri che dovessero risultare eccedenti le annualità richieste nei vari periodi, ai fini delle prestazioni a carico del FPLS, sono valutati, a copertura del requisito contributivo, dividendoli per l’annualità relativa al gruppo che sia risultato prevalente tra A, B o C nell’arco della carriera assicurativa.
In allegato si riportano alcuni esempi di calcolo secondo la modifica normativa dell’annualità contributiva relativa ai lavoratori iscritti al FPLS inquadrati nel Gruppo A (Allegato n. 1).
6.1 Passaggi di gruppo
Nulla è stato innovato dalle disposizioni in esame in merito al contenuto dell’articolo 2, commi 3, 4 e 5, decreto legislativo n. 182/1997, che disciplina le ipotesi di passaggio dell’assicurato tra i diversi gruppi a seguito del mutare della natura dei rapporti di lavoro nel settore dello spettacolo.
In particolare, il comma 3 dell’articolo citato prevede che per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio tra diversi gruppi, i contributi giornalieri rilevati nei vari gruppi di provenienza sono riproporzionati in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 2 precisa che, ai fini del diritto alle prestazioni e all’individuazione dell’età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva.
Pertanto, in sede di liquidazione della pensione, ai fini dell’attribuzione del gruppo/categoria di appartenenza, opera il criterio della prevalenza contributiva.
Sull’argomento si fa rinvio a quanto già illustrato nella circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafi 1.1.5. e 1.2).
Annualità contributive utili per la determinazione delle prestazioni | |
---|---|
Fino al 31.12.1992 | |
Ex 1° Gruppo | 60 gg |
Ex 2° Gruppo | 180 gg |
Dal 01.01.1993 al 31.07.1997 | |
Ex 1° Gruppo | 120 gg |
Ex 2° Gruppo | 260 gg |
Dal 01.08.1997 al 30.06.2021 | |
Raggruppamento A | 120 gg |
Raggruppamento B | 260 gg |
Raggruppamento C | 312 gg |
Dal 01.07.2021 | |
Raggruppamento A | 90 gg* |
*Almenno 2/3 per prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo | |
Raggruppamento B | 260 gg |
Raggruppamento C | 312 gg |
Rapporto tra Gruppi | ||
---|---|---|
da C ad A (fino al 30.06.2021) | 312/120 | /2,6 |
da C ad A (dal 01.07.2021) | 312/90 | /3,4666 |
da A a C (fino al 30.06.2021) | 120/312 | *2,6 |
da A a C (dal 01.07.2021) | 90/312 | *3,4666 |
da B ad A (fino al 30.06.2021) | 260/120 | /2,1666 |
da B ad A (dal 01.07.2021) | 260/90 | /2,8888 |
da A a B (fino al 30.06.2021) | 120/260 | *2,1666 |
da A a B (dal 01.07.2021) | 90/260 | *2,8888 |
da C a B | 312/260 | /1,2 |
da B a C | 260*312 | *1,2 |
- Valutazione della contribuzione del FPLS. Rapporti con la contribuzione versata/accreditata presso le gestioni AGO-FPLD e autonoma CD/CM
Alla luce delle nuove disposizioni, nello schema sotto riportato, si rappresenta la valutazione sintetica della competenza e il rapporto tra la contribuzione FPLS e la contribuzione FPLD ai fini della definizione delle prestazioni in applicazione dell’articolo 16 del D.P.R. n. 1420/1971, in particolare per ciò che riguarda i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, inquadrati nel Gruppo A.
Tipo prestazione | Fondo | Gruppo | Diritto settimane/giorni |
VO | FPLD | – | 20 anni*52 settimane = 1.040 settimane = 6.240 gg. |
VO | FPLS | A | Fino al 30.06.2021 – 20 anni*120 ctb = 2.400 gg. |
Dal 01.07.2021 – 19 anni*120 ctb+6 mesi*10 ctb=2.340 gg. | |||
– 6 mesi*7,5 ctb= 45 gg. | |||
Totale ctb = (2.340+45) = 2.385 gg. | |||
B | 20 anni*260 ctb = 5.200 gg. | ||
C | 20 anni*312 ctb = 6.240 gg. |
Rapporti contribuzione FPLD/FPLS in giorni
Gruppi | gg.FPLD | gg.FPLS | Coefficiente | |
Gruppo A (fino al 30.06.2021) | 6.240 : 2.400 | = 2,6 | ||
Gruppo A (dal 01.07.2021) | 6.240 | : 1.800 | = 3,4666 | |
Gruppo B | 6.240 : 5.200 | = 1,2 | ||
Gruppo C | 6.240 : 6.240 | = 1 | ||
I coefficienti così determinati (2,6 – 3,4666 – 1,2 – 1) sono uguali per tutti i tipi di prestazione e la competenza è data dal raffronto tra il numero delle giornate FPLS moltiplicate per il coefficiente relativo al raggruppamento prevalente e le settimane FPLD rapportate a giorni.
L’argomento è stato illustrato ai paragrafi 2 e 2.1, parte 1, della circolare n. 83/2016, alla quale si fa rinvio.
- Calcolo delle prestazioni a carico del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo
Nulla è modificato relativamente al calcolo delle prestazioni a carico del FPLS per i soggetti già assicurati alla data del 31 dicembre 1995, nonché per i soggetti assicurati successivamente a tale data. Al riguardo, pertanto, si rinvia alle istruzioni impartite con la circolare n. 83/2016 (parte 1, paragrafo 4).
- Requisiti di accesso a pensione per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, come modificato dal decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021
Si specifica che il calcolo della contribuzione utile a individuare i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento delle prestazioni in favore dei lavoratori appartenenti al Gruppo A sarà “personalizzato” e avverrà secondo quanto illustrato al precedente paragrafo 6, tenuto conto di una fase transitoria necessaria per raccordare la vecchia con la nuova disciplina.
Ferme restando le modifiche e le integrazioni normative introdotte dalle nuove disposizioni in tema di requisiti di accesso alle prestazioni, per i soggetti iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, restano confermate le istruzioni impartite dalla circolare n. 83/2016 (parte 2, paragrafo 4).
Si riportano in allegato alcuni schemi esemplificativi relativamente ai requisiti richiesti per le prestazioni erogabili dal FPLS, in applicazione delle nuove disposizioni, in favore dei lavoratori iscritti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 182/1997, inquadrati nel Gruppo A, in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 (Allegato n. 2).
Allegato 1
Esempio 1: Lavoratore con qualifica di orchestrale – cod. 080 – ed età anagrafica di 62 anni presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS ad agosto 2021 ed è in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1990 al 31.08.2021 con nr. 1.950 contributi giornalieri complessivi tutti versati nella specifica qualifica.
Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:
dal 01.01.1990 al 31.12.1992 = 250 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 3 anni x 60 gg. = 180 gg.; con 70 gg. di surplus accantonato);
dal 01.01.1993 al 30.06.2021 = 1.680 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 14 anni x 120 gg. = 1.680 gg.; nessun surplus accantonato);
dal 01.07.2021 al 31.08.2021 = 20 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 90 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 2 mesi x 7,5 gg. = 15 gg.; 5 gg. di surplus accantonato).
Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 31.08.2021, 18 anni di anzianità contributiva con nr. 1.950 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:
3 anni + 14 anni + 2 mesi + 10 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 180 + 1.680 + 15 + 75.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva, il requisito contributivo richiesto per l’accesso alla prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al Raggruppamento A, sarà di ulteriori 2 anni ossia: 180 gg. per un totale di 2.130 contributi giornalieri (1.950+180). Almeno i 2/3 della contribuzione complessivamente versata, ossia 1.420 contributi giornalieri (2.130*2/3), deve riferirsi ad effettive prestazioni lavorative svolte nel campo dello spettacolo. Ne consegue che il diritto alla prestazione, per quanto riguarda i 2/3, risulta già perfezionato.
Pertanto la contribuzione mancante alla maturazione dei 20 anni di contribuzione complessiva potrà essere perfezionata con ulteriori 180 contributi giornalieri che potranno essere riferiti anche alla: contribuzione figurativa, volontaria, d’ufficio, da riscatto non correlato a periodi di attività lavorativa riconducibile al settore dello spettacolo, versata/accreditata al Fondo oppure a contribuzione delle gestioni previdenziali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO) nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD) e o dei lavoratori agricoli autonomi (CD/CM), utilizzabile ai fini delle prestazioni a carico del Fondo, rispettivamente in applicazione dell’art. 16 del DPR n. 1420/1971 e dell’art. 4-ter del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993 n. 63dei quali almeno i 2/3 (120 gg.) dovranno riferirsi ad attività lavorativa prestata nel campo dello spettacolo.
Esempio 2: Lavoratore con qualifica di artista lirico – cod. 011 – ed età anagrafica di 62 anni presenta domanda di pensione per vecchiaia al FPLS a giugno 2021 ed è in possesso di anzianità contributiva dal 01.01.1992 al 30.06.2021 con nr. 1.980 contributi giornalieri complessivi tutti versati nella specifica qualifica.
Calcolo dei requisiti assicurativi e contributivi utili a pensione:
dal 01.01.1988 al 31.12.1992 = 420 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 60 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 5 anni x 60 gg. = 300 gg.; con 120 gg. di surplus accantonato);
dal 01.01.1993 al 31.12.2020 = 1.560 gg. effettivi versati;
(annualità prevista 120 gg.; requisito minimo coperto nel periodo: 13 anni x 120 gg. = 1.560 gg.; nessun surplus accantonato);
Complessivamente il lavoratore avrà maturato al 30.06.2021, 19 anni di anzianità contributiva con nr. 1.980 contributi giornalieri così versati nei vari periodi:
5 anni + 13 anni + 12 mesi di surplus, corrispondenti a n. contributi giornalieri 300 + 1.560 + 120.
Poiché il diritto a pensione si perfeziona con almeno 20 anni di anzianità contributiva oltre a quella assicurativa (già maturata), il requisito contributivo mancante per l’accesso alla prestazione, in ragione dell’appartenenza del lavoratore al Raggruppamento A, è di 1 anno ossia: 120 gg.
Allegato 2
Testo dell’allegato