INPS – Circolare 29 settembre 2020, n. 110
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2020. Indicazioni operative
- PREMESSA
Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2020 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato l’11 settembre 2020 nella sezione della pubblicità legale del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2020, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.
Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono le indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.
- CARATTERISTICHE DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
Per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2020, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007da 412000 a 439909[1].
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
In proposito, si ricorda che la base di calcolo della suddetta riduzione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].
Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
- CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
– il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
– i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del D.L. n. 223/2006).
Si ribadisce, inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, l’esonero strutturale per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o l’incentivo “IO Lavoro” per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2020, disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 52/2020).
Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione d’orario.
- MODALITÀ OPERATIVE. INVIO E GESTIONE DELLE ISTANZE E COMPILAZIONE DEL FLUSSO UNIEMENS
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2020 dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del Cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e verranno definite entro il giorno successivo l’invio.
In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da settembre 2020 a dicembre 2020; l’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziende.
In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2020.
Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria, procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>; per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile di cui alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territoriale competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.
Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza dicembre 2020.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva, relativa al 2020, fino al 15 gennaio 2021.
Allegato 1
decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2020
DECRETA
La riduzione prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è individuata, per l’anno 2020, nella misura dell’11,50 per cento.
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato 2
All’INPS
Sede di _____________________________.
Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2020
(art. 29 d.l. 244/1995)
Io sottoscritto ____________________________________________________________
nato a ____________________________________________il ____________________
CF _______________________________________________
Titolare/ Rappresentante della _______________________________________________
Denominazione:
Codice Fiscale:
Matricola:
Chiedo
di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2020 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 agosto 2020)
A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, che il datore di lavoro:
– non ha riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
– è in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
Mi impegno a comunicare all’Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false.
——————————
(firma)
Allegati:
copia del documento d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione
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