INPS – Circolare 31 ottobre 2017, n. 161
Convenzione fra l’INPS e la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 – Istruzioni operative e contabili
SOMMARIO: Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
In data 14 settembre 2017 è stata perfezionata la convenzione con la Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA) (all. 1), approvata con determinazione presidenziale n. 115 del 7 luglio 2017, per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie erogate ai sensi dell’articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 dai seguenti fondi:
– Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di Assistenza.
– Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito.
– Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
– Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione.
OGGETTO E MODALITÀ DI RISCOSSIONE
I titolari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà per il sostegno al reddito, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla UILCA, mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga.
La riscossione dei suddetti contributi sindacali sarà effettuata dall’INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.
MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE
L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA
La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della prestazione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
DECORRENZA DELLA DELEGA
L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di prestazione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione della domanda di prestazione.
La delega, rilasciata da persona già titolare di prestazione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.
L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare l’originale firmato.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno.
E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.
DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’elaborazione della domanda.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE
Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
Per il servizio di riscossione delle quote sindacali su prestazioni straordinarie, assimilabili a quelle pensionistiche, sono applicabili le medesime tariffe calcolate sui costi per i trattamenti di quiescenza, come individuati con Determinazione presidenziale n. 55 del 14 febbraio 2017, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l’esercizio 2016, che di seguito si elencano:
Attività Tariffa
– Revoca delega cartacea (residuale) €. 0,31
– Gestione delega €. 0,04
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.
Inoltre l’INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall’applicazione della convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Associazione sindacale stipulante inoltre è tenuta, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale;
sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.
CODICE INPS
Il codice INPS assegnato è 3B, già attivo.
ISTRUZIONI CONTABILI
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle prestazioni straordinarie per conto della Uilca-Uil Credito Esattorie e Assicurazioni (UILCA), si confermano i conti già in uso come di seguito indicati:
GPT25003 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari pagati nell’anno in corso;
GPT27003 – per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari pagati negli anni precedenti;
GPT11003 – per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sugli assegni straordinari e l’imputazione del pagamento;
GPT35003 – per l’accreditamento a favore del medesimo sindacato.
I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.
Allegato 1
CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA UILCA-UIL CREDITO ESATTORIE E ASSICURAZIONI (UILCA), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SUGLI ASSEGNI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO EROGATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 148
Articolo 1
Oggetto
I titolari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla Organizzazione stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall’INPS sulle prestazioni che l’Istituto stesso eroga per conto dei Fondi stessi.
Articolo 2
Modalità di riscossione
La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi mediante trattenuta effettuata all’atto di pagamento delle singole rate di prestazione.
A tal fine l’INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell’importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell’Organizzazione destinataria della suddetta quota.
Articolo 3
Determinazione della quota del contributo associativo
La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate dell’assegno straordinario, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:
– 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
– 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
– 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
La misura del contributo da trattenere deve essere esplicitamente indicata nell’atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.
Articolo 4
Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa
L’autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all’articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega – contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione – sarà trasmessa all’INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d’invio della domanda di prestazione.
La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.
Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d’identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Questa conservazione dovrà assicurare l’identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.
Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto.
L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato e copia del documento d’identità.
Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.
La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun titolare di prestazione straordinaria.
E’ ammessa un’unica delega su singola prestazione.
Articolo 5
Revoca della delega alla riscossione della quota associativa
Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all’Organizzazione competente.
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l’Organizzazione revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all’ elaborazione della domanda ed alla comunicazione all’Organizzazione competente.
Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La comunicazione all’Istituto della revoca può essere effettuata dall’associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l’Istituto.
L’Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d’identità, attenendosi alle modalità indicate all’articolo 4.
L’Istituto darà comunicazione dell’acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all’Organizzazione revocata.
La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.
Articolo 6
Modalità di versamento delle quote associative
L’INPS versa all’Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.
Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell’importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.
Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese o il primo giorno bancabile successivo.
Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all’Organizzazione.
I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.
Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall’INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all’effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all’Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.
Qualora l’importo dell’acconto periodico dovuto all’Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
Le rimesse monetarie all’Organizzazione, conseguenti all’applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall’Istituto.
L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Organizzazione conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultima del codice IBAN.
L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.
Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all’Organizzazione.
Articolo 7
Costi
L’Organizzazione si impegna a corrispondere all’Istituto le spese affrontate per l’espletamento del servizio di riscossione oggetto della presente convenzione. A tal fine l’Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.
Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l’anno 2017 con Determinazione n. 55 del 14 febbraio 2017.
Revoca delega cartacea (residuale) Gestione delega
La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l’Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.
E’ a carico dell’Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.
L’Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.
Articolo 8
Fornitura dati
L’INPS mette a disposizione dell’Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.
L’Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell’Istituto e le fatture relative al costo del servizio.
L’INPS consente all’Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:
– elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell’Organizzazione;
– elenco delle movimentazioni mensili relative all’Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su sede INPS diversa.
La consultazione e il prelevamento dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l’autorizzazione disposte dall’INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 9
Clausola di salvaguardia
L’INPS è esonerato – e l’Organizzazione lo riconosce esplicitamente – da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall’applicazione della presente convenzione. In specie, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori della Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.
L’Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’ARTICOLO 1 e l’Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.
Pertanto l’Organizzazione stipulante esonera l’INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull’effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all’interessato la ritenuta operata.
L’Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall’Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all’articolo 1 e l’Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.
L’INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Organizzazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.
L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Organizzazione.
Articolo 10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell’ambito dell’esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro “Incaricati”, avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.
Articolo 11
Entrata in vigore, durata e recesso
La presente convenzione, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione che avverrà con firma digitale.
La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.
È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
Articolo 12
Revisioni e integrazioni
La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 13
Foro competente
Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
Articolo 14
Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.
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