INPS – Circolare n. 1 del 3 gennaio 2025

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 10 dicembre 2024, recante “Determinazione del saggio degli interessi legali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

SOMMARIO: Variazione al 2 per cento in ragione d’anno del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

SOMMARIO:

  1. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025
  2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
  3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali
  4. Variazione al 2 per cento del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2025

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 294 del 16 dicembre 2024 è stato pubblicato il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’Economia e delle finanze (Allegato n. 1) con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2 per cento in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

2. Riflessi sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

L’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali (NOTA 1), a condizione dell’integrale pagamento dei contributi dovuti.

In relazione alla previsione del decreto ministeriale in esame la misura del 2 per cento si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2025.

Per le esposizioni debitorie pendenti alla suddetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dal medesimo articolo 116, comma 10, della legge n. 388/2000, che, per effetto delle modifiche operate dall’articolo 30, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dal 1° settembre 2024, dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Si rammenta che, come precisato con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

3. Interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

Il decreto ministeriale in esame produce effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’Istituto a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In relazione a ciò, la misura dell’interesse del 2 per cento si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

– Note –

(1) Cfr. la circolare n. 88 del 9 maggio 2002 e il paragrafo 5 della circolare n. 90/2024.

Allegato 1

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 10 DICEMBRE 2024

(Testo dell’allegato)

Allegato 2

Periodo di validitàSaggio di interesse legale
fino al 15.12.19905%
16.12.1990 – 31.12.199610%
01.01.1997 – 31.12.19985%
01.01.1999 – 31.12.20002,5 %
01.01.2001 – 31.12.20013,5 %
01.01.2002 – 31.12.20033 %
01.01.2004 – 31.12.20072,5 %
01.01.2008 – 31.12.20093 %
01.01.2010 – 31.12.20101 %
01.01.2011 – 31.12.20111,5 %
01.01.2012 – 31.12.20132,5 %
01.01.2014 – 31.12.20141 %
01.01.2015 – 31.12.20150,5 %
01.01.2016 – 31.12.20160,2 %
01.01.2017 – 31.12.20170,1 %
01.01.2018 – 31.12.20180,3%
01.01.2019 – 31.12.20190,8%
01.01.2020 – 31.12.20200,05%
01.01.2021 – 31.12.20210,01%
01.01.2022 – 31.12.20221,25%
01.01.2023 – 31.12.20235%
01.01.2024 – 31.12.20242,5%
01.01.2025 –2%