INPS – Circolare n. 120 del 12 agosto 2025

Convenzione fra l’INPS e il Fondo FONDOSANI avente a oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo. Istruzioni contabili e variazione al piano dei conti

SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e il Fondo FONDOSANI per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento delle attività del Fondo medesimo.

INDICE

  1. Premessa
  2. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24
  3. Misura del contributo
  4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens
  5. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma 3, della convenzione
  6. Fornitura dati. Modalità di accreditamento
  7. Costi e fatturazione
  8. Clausola di salvaguardia
  9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione
  10. Istruzioni contabili
  11. Premessa

In data 2 aprile 2025 è stata sottoscritta una convenzione tra l’INPS e il Fondo FONDOSANI (di seguito, anche Fondo), sulla base dello schema convenzionale adottato con la determinazione del Commissario Straordinario n. 71 del 18 ottobre 2023, per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo stesso (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta del Fondo da fare pervenire entro il mese di giugno 2026 all’Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Alla data di scadenza, in mancanza di tale istanza, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l’Istituto interromperà l’esecuzione del servizio di riscossione dei contributi senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni. È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da fare pervenire all’altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

  1. Modalità di riscossione. Assegnazione codice tributo. Compilazione del modello F24

Il Fondo affida all’INPS il servizio per la riscossione dei contributi previsti per il finanziamento delle attività dello stesso, così come stabilito nella contrattazione collettiva di riferimento. La riscossione dei contributi è effettuata dall’INPS, per conto del Fondo, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.

Il versamento di tali contributi deve avvenire tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “SANI” attribuito dall’Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta inoltrata dall’INPS per conto del Fondo con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025.

In particolare, i datori di lavoro, ai fini del versamento dei contributi in oggetto, devono indicare, in sede di compilazione del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, la causale “SANI” nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione deve essere indicato:

– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;

– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS del datore di lavoro;

– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

Il Fondo provvede a comunicare ai datori di lavoro aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Gli importi che, allo specifico titolo, vengono indicati dai datori di lavoro nel modello F24 sono versati dall’INPS sul conto corrente indicato dal Fondo, secondo le modalità e le tempistiche descritte nel successivo paragrafo 5.

È escluso per l’INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei suddetti contributi e l’intervento diretto o di controllo nei confronti dei datori di lavoro relativamente ai versamenti in argomento.

  1. Misura del contributo

La misura del contributo è stata comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni ulteriore attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.

Il Fondo ha dichiarato all’atto della sottoscrizione della convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva, la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare al Fondo; inoltre, quest’ultimo è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo.

  1. 4. Modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati devono compilare il flusso UniEmens, all’interno del percorso <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <ConvBilat>, <Conv>, secondo le seguenti indicazioni:

  1. in corrispondenza dell’elemento <CodConv> deve essere inserito il codice “SANI”;
  2. in corrispondenza dell’elemento <Importo> deve essere inserito l’importo, a livello individuale, del contributo dovuto per il lavoratore, come quota parte del versamento effettuato con il modello F24 con il corrispondente codice;
  3. l’elemento <Importo> contiene l’attributo <Periodo>, in corrispondenza del quale deve essere indicato il mese di competenza, espresso nel formato “AAAA-MM”, a cui afferisce il contributo in argomento e a cui fa riferimento il versamento effettuato con il modello F24.
  4. Riversamento e controlli. Modalità di applicazione della trattenuta di cui all’articolo 5, comma 3, della convenzione

L’INPS, prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento delle attività del Fondo, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmense nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali al Fondo e ai datori di lavoro interessati.

L’INPS corrisponde al Fondo, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi, al netto del rimborso spese, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.

Il versamento, in misura pari al 98% dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avviene, di norma, nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile UniEmensa cui il versamento è collegato.

La percentuale residua trattenuta, pari al 2%, viene riversata, previo conguaglio con quanto dovuto dal Fondo all’Istituto per le voci di costo di cui al successivo paragrafo 7, sub b) e sub d), all’esito delle attività descritte nel medesimo paragrafo.

In relazione a tale trattenuta effettuata dall’Istituto, la misura viene concretamente applicata secondo le modalità specificate al paragrafo 2 del messaggio n. 1399 dell’8 aprile 2024, il cui contenuto si intende completamente richiamato.

In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla convenzione, le quote versate a titolo di contributo per il Fondo successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e devono essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.

Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute al Fondo risulti inferiore a 50,00 euro mensili, l’Istituto provvede ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore a 50,00 euro.

Le rimesse monetarie sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato al Fondo, che provvede a comunicare il relativo codice IBAN all’Istituto, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.

L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore del Fondo conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.

I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva del Fondo nei confronti dell’INPS, che viene effettuata attraverso la procedura “Durc on line”. In caso di esito di irregolarità nella sezione INPS del Documento “Verifica regolarità contributiva” o nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie al Fondo sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica.

A seguito di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.

Si precisa che l’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse monetarie dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

  1. Fornitura dati. Modalità di accreditamento

I dati relativi ai versamenti, nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis,del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, contenuti nel flusso UniEmensrelativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall’INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens in collaborazione con la società INPS Servizi, direttamente dai sistemi informativi dell’Istituto.

L’accesso al sistema, al fine di operare il prelievo dei dati, è consentito agli operatori del Fondo FONDOSANI esclusivamente attraverso una delle seguenti tipologie di identità digitali: SPID di secondo livello, CIE di livello 3 (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Le richieste di abilitazione devono essere inoltrate via PEC all’indirizzo dc.tecnologiainformaticaeinnovazione@postacert.inps.gov.it utilizzando l’apposito modulo, denominato “Richiesta di abilitazione ai servizi telematici”, disponibile nella sezione moduli del sito istituzionale, che deve essere sottoscritto dall’operatore e dal legale rappresentante del Fondo e trasmesso unitamente a una copia dei documenti di identità dei firmatari.

Ai fini della compilazione del modulo è necessario indicare il Codice Tributo “SANI” (cfr. il paragrafo 2 della presente circolare).

Analogamente, al venire meno dei presupposti per l’accesso, si deve richiedere la revoca delle abilitazioni inoltrando la richiesta al medesimo indirizzo PEC.

Il sistema è accessibile utilizzando il servizio “Enti bilaterali: download dei file dati relativi ai versamenti e ai lavoratori” presente sul sito istituzionale dell’Istituto. Eventuali richieste di assistenza devono essere inoltrare alla casella istituzionale assistenza.entibilaterali@inps.it .

Con successiva comunicazione si provvederà all’invio dell’Allegato tecnico nella sua formulazione definitiva.

  1. Costi e fatturazione

Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati, il Fondo corrisponde all’Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:

  1. a) 7.200,00 euro una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi allo sviluppo e alla gestione di procedure amministrative e informatiche connesse alla convenzione;
  2. b) 1.900,00 euro annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
  3. c) 0,32 euro per ogni rigo del modello F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo al Fondo versato dai datori di lavoro, nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati;
  4. d) il rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite modello F24 in base alla convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Il costo di cui alla lettera a) è stato corrisposto e fatturato all’atto della stipula della convenzione.

Il costo di cui alla lettera b), riferito a ogni anno civile o frazione di esso, e il costo di cui alla lettera d), che sarà determinato successivamente alla comunicazione del costo e alla fatturazione del servizio da parte dell’Agenzia delle Entrate all’INPS, sono conguagliati con la percentuale del 2% trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili, entro il mese di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, l’Istituto comunica al Fondo, tramite posta elettronica certificata (PEC), l’importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo deve essere versato dal Fondo mediante bonifico sul conto di contabilità speciale della Tesoreria dello Stato, IBAN IT75A0100004306CS0000009601 (ALIAS CS-348-0001339), intestato a INPS Direzione Generale – con la seguente causale: “denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.

Il costo di cui alla lettera c) è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore del Fondo nel periodo di riferimento.

L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle suddette lettere b), c) e d), in ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione, i costi di cui alle lettere b) e c) possono essere oggetto di revisione annuale anche in funzione:

– del numero di soggetti che sottoscriveranno la convenzione;

– della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente;

– degli adeguamenti delle procedure informatiche che si renderanno necessarie per la corretta gestione delle procedure.

A tale fine, l’Istituto procede a una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di convenzione, assumendo tali dati come elementi per l’eventuale rideterminazione dei costi suddetti.

L’eventuale variazione dei costi è oggetto di apposita comunicazione al Fondo, a seguito della quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.

Si precisa che è a carico del Fondo ogni altro onere inerente alla convenzione.

L’Istituto provvede a emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  1. Clausola di salvaguardia

L’INPS è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi, nonché verso terzi, derivante dall’applicazione della convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori del Fondo sulle somme oggetto della convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.

Si precisa che i rapporti conseguenti all’attuazione della convenzione, compresi quelli relativi all’eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, devono essere instaurati direttamente tra il Fondo e i datori di lavoro interessati.

  1. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione previste dall’articolo 9, comma 9, della convenzione, l’Istituto comunica al Fondo la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile.

La convenzione si intende altresì risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove il Fondo non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’INPS, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b) e d), della convenzione.

La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della convenzione o di recesso, ha effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.

L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della convenzione nel caso in cui il Fondo sia sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.

Le comunicazioni inerenti alla cessazione anticipata e/o alla sospensione degli effetti della convenzione sono effettuate tramite PEC.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della contabilizzazione dei contributi riscossi e riversati per conto del Fondo FONDOSANI, in forza della convenzione stipulata con l’INPS, si fa rinvio alle istruzioni contabili fornite con la circolare n. 112 del 30 dicembre 2024, comuni a tutti gli Enti aderenti allo schema convenzionale in argomento, con esclusione del conto di debito per contributi da riversare che trova specificazione per ciascun Ente.

Pertanto, in base alla convenzione in argomento, per il Fondo FONDOSANI si istituisce il seguente conto di debito:

– GPA11943 – Debito per contributi verso “FONDOSANI-Fondo di Assistenza Sanitaria (SANI)” riscossi per suo conto.

Allegato 1

Convenzione tra l’Inps e l’Ente Bilaterale/Fondo/Cassa per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale/Fondo/Cassa

Articolo 1

Oggetto

  1. La presente Convenzione ha ad oggetto l’affidamento da parte dell’Ente all’INPS del servizio di riscossione dei contributi versati dai datori di lavoro per il finanziamento delle attività dell’Ente, nonché la fornitura dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Ente stesso.
  2. L’Istituto potrà fornire i servizi di cui alla presente Convenzione in via diretta nonché attraverso Inps Servizi S.p.A..

Articolo 2

Modalità di riscossione

  1. La riscossione dei contributi, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall’INPS, per conto dell’Ente, contestualmente alla riscossione dei contributi obbligatori dovuti dai datori di lavoro all’INPS.
  2. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano al versamento dei contributi di cui alla presente Convenzione e non è tenuto ad effettuare accertamenti in ordine al rispetto degli obblighi di versamento dei contributi stabiliti dall’Ente ovvero dai relativi accordi e contratti di lavoro ai fini del finanziamento dell’Ente medesimo.
  3. E’ altresì escluso ogni obbligo di riscossione coattiva dei predetti contributi da parte dell’INPS.

Articolo 3

Procedura di versamento dei contributi

  1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto negli articoli 1 e 2, l’Ente provvede a comunicare ai datori di lavoro interessati le modalità di versamento dei contributi.
  2. In caso di adozione di modifiche alle procedure e/o alle modalità per il versamento dei contributi obbligatori, sarà cura dell’INPS indicare, nell’ambito delle relative istruzioni fornite ai datori di lavoro, anche le eventuali variazioni relative alle modalità di evidenziazione del contributo di cui all’articolo 1.
  3. L’INPS attribuisce all’Ente un codice da inserire all’interno della dichiarazione retributiva/contributiva mensile (di seguito, “UniEmens”).
  4. Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare il versamento dei contributi di cui all’articolo 1, è assegnato all’Ente da parte dell’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Istituto, una specifica causale (codice) che i datori di lavoro tenuti al versamento inseriscono nel campo dedicato della Sezione INPS della delega di pagamento del modello F24, cui dovrà corrispondere l’ammontare della quota destinata al finanziamento dell’Ente.
  5. Il versamento del contributo all’Ente si perfeziona a condizione che nella delega di pagamento del modello F24 sia indicata la corrispondente causale attribuita all’Ente e il relativo importo a titolo di contribuzione per l’Ente.
  6. L’INPS non può utilizzare le somme destinate all’Ente per recuperare crediti contributivi non corrisposti dai datori di lavoro.

Articolo 4

Misura del contributo

  1. La misura del contributo è comunicata all’INPS da parte dell’Ente, al quale compete ogni attività informativa nei confronti dei datori di lavoro e ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
  2. L’Ente, al fine di adempiere alla comunicazione di cui al comma 1, è tenuto a dichiarare all’atto della sottoscrizione della presente Convenzione, mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla medesima che ne costituisce parte integrante (Allegato 1), la misura e la periodicità del contributo per singolo lavoratore, che i datori di lavoro, in applicazione delle previsioni contrattuali, sono tenuti a versare all’Ente.
  3. L’Ente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Istituto le eventuali variazioni della misura del contributo sulla base delle modalità definite dall’Istituto medesimo.

Articolo 5

Versamento delle quote da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale/Fondo/Cassa

  1. L’INPS prima di effettuare il versamento delle quote da destinare al finanziamento dell’Ente, si riserva di sottoporre a verifica di coerenza e congruità gli importi versati dai datori di lavoro in base ai dati contenuti nel flusso UniEmens relativi ai contributi dovuti di cui alla presente Convenzione e nel flusso del modello F24, con facoltà di attivare segnalazioni qualificate ad Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché segnalazioni puntuali all’Ente e ai datori di lavoro interessati.
  2. L’INPS corrisponde all’Ente, senza oneri a titolo di interessi o a qualsiasi altro titolo, gli importi riscossi mediante modello F24, al netto del rimborso spese di cui all’articolo 7, fatti salvi gli importi riscossi per il cui versamento risulteranno utilizzati in compensazione crediti previdenziali incapienti e inesistenti.
  3. Il versamento, pari al 98 % dei contributi mensili riscossi, al netto dei costi di riscossione e fornitura dati, avverrà di norma nel corso del mese successivo a quello di elaborazione della denuncia mensile Uniemens a cui il versamento è collegato. La percentuale residua trattenuta sarà riversata, previo eventuale conguaglio con quanto dovuto dall’Ente all’Istituto per le voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7, all’esito dell’emissione della fattura relativa a tale ultima voce di costo e in ogni caso non oltre il 31 maggio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  4. In caso di risoluzione o recesso unilaterale dalla presente Convenzione, le quote versate a titolo di contributo per l’Ente successivamente alla data di cessazione del servizio, restano nella disponibilità del datore di lavoro e dovranno essere oggetto di apposita richiesta di rimborso da parte dello stesso.
  5. Qualora l’importo delle rimesse monetarie dovute all’Ente risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00) mensili, l’Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.
  6. Le rimesse monetarie all’Ente, conseguenti all’applicazione della presente Convenzione, sono effettuate dall’INPS su apposito conto corrente bancario intestato all’Ente che provvede a comunicare all’Istituto il relativo codice IBAN, secondo le modalità telematiche dallo stesso indicate.
  7. L’Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, quindi, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale mancato accredito di somme a favore dell’Ente conseguente all’erronea comunicazione da parte di quest’ultimo del codice IBAN.
  8. I pagamenti sono effettuati previa verifica del possesso della regolarità contributiva dell’Ente nei confronti dell’INPS che verrà effettuata attraverso la procedura Durc on line. In caso di esito di irregolarità nella sezione Inps del Documento “Verifica regolarità contributiva” ovvero nei casi in cui non sia possibile procedere alla verifica con le modalità indicate, le rimesse monetarie all’Ente sono sospese in attesa della regolarizzazione della posizione contributiva o della conclusione degli accertamenti istruttori che consentano la definizione del procedimento di verifica. In caso di regolarizzazione o definizione positiva dell’accertamento istruttorio, il riversamento viene effettuato alla prima scadenza utile prevista dalle procedure dell’Istituto.
  9. L’INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità qualora le rimesse di cui al comma 6 dovessero avvenire oltre il termine convenuto a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Articolo 6

Fornitura dati

  1. I dati relativi ai versamenti nonché i dati di cui all’articolo 86, comma 13-bis del d. lgs. n. 276/03 contenuti nel flusso UniEmens relativi a ciascun lavoratore, sono forniti dall’INPS al completamento della elaborazione delle denunce UniEmens, secondo le tempistiche e modalità di cui all’Allegato tecnico (Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
  2. I trattamenti dei dati effettuati per effetto della presente Convenzione sono progettati in conformità all’articolo 32 del Regolamento UE e all’articolo 2-ter del Codice, nonché al provvedimento del Garante n. 393 del 2 luglio 2015 recante “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra Pubbliche Amministrazioni”, debitamente attualizzato alla luce della normativa vigente in materia.
  3. Non può essere effettuata alcuna fornitura di dati diversi da quelli espressamente menzionati nella presente Convenzione.

Articolo 7

Costi e fatturazione

  1. L’Ente prende espressamente atto e accetta che l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione comporta per l’Istituto lo sviluppo e la gestione di procedure amministrative e informatiche.
  2. L’Ente si impegna a rimborsare all’INPS gli oneri sostenuti per l’espletamento del servizio oggetto della presente Convenzione, nella misura e con le modalità indicate ai commi seguenti.
  3. Per il servizio di riscossione dei contributi e di fornitura dati di cui alla presente Convenzione, l’Ente corrisponde all’Istituto, a titolo di rimborso dei relativi costi, gli importi di seguito indicati:
  4. a) Euro 7.200,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all’atto della sottoscrizione della Convenzione, da corrispondere prima della stipula della Convenzione medesima;
  5. b) Euro 1.900,00 annui, per il finanziamento dei costi ricorrenti;
  6. c) Euro 0,32 per ogni rigo di F24 utilizzato, comprensivi del costo delle attività di gestione della riscossione, del controllo, del riversamento del contributo all’Ente versato dai datori di lavoro nonché del costo per il servizio di fornitura dei dati di cui al comma 1 dell’articolo 6;
  7. d) Rimborso degli oneri sostenuti dall’Istituto per la riscossione tramite F24 in base alla Convenzione stipulata tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

Le fatture relative a costi non soggetti ad Iva sono soggette ad imposta di bollo ove superiori ai limiti di Euro 77,47.

  1. Il costo di cui alla lettera a) del comma 3 è versato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all’Inps, contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339 – con la seguente causale: “denominazione Ente – costo attivazione Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della presente Convenzione.
  2. Il costo di cui alla lettera b) del comma 3 – riferito ad ogni anno civile o frazione di esso, con riferimento all’anno della sottoscrizione e/o della cessazione della presente Convenzione – è conguagliato con la percentuale trattenuta dall’Istituto sui versamenti mensili ai sensi dell’articolo 5, entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora tale conguaglio non consenta di recuperare la somma dovuta, sarà cura dell’Istituto comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all’Ente, l’importo del debito residuo unitamente al termine ultimo per procedere al versamento dello stesso. Tale importo dovrà essere versato dall’Ente mediante bonifico sul conto corrente di contabilità speciale n. 1339 – presso la Tesoreria provinciale di Roma, intestato all’Inps, contraddistinto dall’IBAN IT97C0100003245348200001339 – con la seguente causale: “denominazione Ente – costo annuale Convenzione per riscossione quote di finanziamento Ente Bilaterale/Fondo/Cassa”.
  3. Il costo di cui alla lettera c) del comma 3, è trattenuto mensilmente dal totale delle somme riscosse a favore dell’Ente nel periodo di riferimento.
  4. Il costo di cui alla lettera d) del comma 3, è riscosso nel corso dell’anno successivo a quello di riferimento, successivamente alla comunicazione del costo ed alla fatturazione del servizio da parte di Agenzia delle Entrate ad Inps e, comunque, non oltre la mensilità di maggio dell’anno successivo a quello di riferimento. Nel caso in cui l’importo del versamento da effettuare a favore dell’Ente non consenta di recuperare l’intera somma, si procederà secondo quanto previsto al comma 5 con riferimento al recupero dei costi di cui alla lettera b) del comma 3.
  5. L’Istituto procede alla revisione dei costi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 3, in ragione delle risultanze derivanti dalla contabilità analitica. Al fine di garantire la copertura dei costi ricorrenti di gestione della convenzione, i costi di cui alle lettere b) e c) potranno essere oggetto di revisione annuale anche in funzione: – del numero di enti che aderiranno alla presente Convenzione; – della gravosità delle attività di controllo a cui dovranno essere sottoposti i riversamenti disposti a favore del singolo Ente; – degli adeguamenti delle procedure informatiche. A tal fine, l’Istituto procede ad una ricognizione dello stato delle convenzioni sottoscritte e della gravosità delle attività di controllo resesi necessarie, trascorso un anno dalla data di adozione dello schema di Convenzione assumendo tali dati come elementi per l’eventuale rideterminazione dei costi sopra citati. L’eventuale variazione dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione all’Ente, a seguito della quale quest’ultimo ha facoltà di esercitare il recesso dalla Convenzione entro il termine di 60 giorni dalla sua ricezione.
  6. E’ a carico dell’Ente ogni altro onere inerente alla presente Convenzione.
  7. L’Istituto provvede ad emettere le relative fatture in modalità elettronica in applicazione dell’articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

  1. L’INPS è esonerato, come riconosciuto espressamente dall’Ente, da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dei datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nonché verso i terzi, derivante dall’applicazione della presente Convenzione. In particolare, l’Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento eseguito dai creditori dell’Ente sulle somme oggetto della presente Convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della stessa.
  2. I rapporti conseguenti alla attuazione della presente Convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dai datori di lavoro per i relativi contributi, dovranno essere instaurati direttamente tra l’Ente e i datori di lavoro interessati.
  3. L’Ente, anche attraverso l’utilizzo delle informazioni messe a disposizione dall’Istituto, è tenuto a verificare sistematicamente la congruità delle somme versate dai datori di lavoro in relazione alle proprie norme interne e a segnalare tempestivamente all’Istituto eventuali anomalie ovvero comportamenti che possano arrecare danno all’Istituto ovvero ad altre Amministrazioni Pubbliche.
  4. L’Ente è tenuto al rimborso delle spese sostenute dall’Istituto, a semplice presentazione di nota specifica, laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, all’efficacia o comunque per questioni attinenti all’applicazione della presente Convenzione.
  5. Le spese di cui al precedente comma saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

Articolo 9

Sottoscrizione, recesso, risoluzione e sospensione dell’efficacia della Convenzione

  1. Ai fini della sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante dell’Ente deve essere in possesso dei requisiti attestati mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all’articolo 4. La “dichiarazione sostitutiva” va trasmessa all’INPS prima della sottoscrizione della Convenzione unitamente a una copia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità.
  2. La sottoscrizione della Convenzione è effettuata dalle Parti in modalità digitale.
  3. L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa ai propri dati identificativi, di contatto e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente Convenzione nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.
  4. L’Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione nei seguenti casi:
  5. a) mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell’Ente;
  6. b) in tutti i casi in cui sorgano contestazioni attinenti all’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Ente nonché del legittimo esercizio dei poteri statutari;
  7. c) eccessiva onerosità del servizio di riscossione delle quote da destinare al finanziamento dell’Ente per il verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (articolo 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale;
  8. d) intervenuta adozione di disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all’articolo 12 e che rendano opportuna o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo convenzionale.
  9. Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui al comma 4, l’INPS comunica all’Ente la relativa decisione motivandola ai sensi della medesima disposizione.
  10. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Ente ha facoltà di comunicare all’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate di relativa documentazione.
  11. Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’INPS comunica all’Ente il recesso unilaterale dalla presente Convenzione, motivandolo ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4 e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.
  12. E’ fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all’altra a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
  13. Tenuto conto che l’Ente è tenuto alla diligenza professionale di cui all’articolo 1176, comma 2 c.c., l’INPS ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della Convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
  14. perdita da parte dell’Ente dei requisiti per accedere alla stipula della presente Convenzione;
  15. qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano impossibile la prosecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione;
  16. mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla Convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva;
  17. ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto ovvero di altre Amministrazioni Pubbliche da parte dell’Ente;
  18. perdita, in capo all’Ente, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente;
  19. eventuali misure inibitorie adottate da parte delle competenti autorità giudiziarie e/o amministrative nei confronti dell’Ente e/o del suo legale rappresentante o di altri titolari di cariche dell’Ente;
  20. uso per fini diversi e fuorvianti da quanto previsto della presente Convenzione;
  21. mancato rispetto della buona fede nell’esecuzione della Convenzione con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
  22. adozione da parte delle competenti autorità giudiziarie di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali nazionali previste dallo Statuto dell’Ente per fatti compiuti nell’esercizio delle proprie funzioni;
  23. mancato rispetto degli obblighi, a carico dell’Ente, indicati nel successivo articolo 10 in materia di protezione dei dati personali.
  24. Laddove si verifichi una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’INPS comunicherà all’Ente la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c..
  25. La Convenzione s’intende, altresì, risolta di diritto, con conseguente interruzione del servizio, laddove l’Ente non provveda al pagamento, nel termine assegnato dall’Inps, degli importi a debito residui relativi ai costi di cui all’articolo 7, comma 3, lett. b) e d).
  26. La cessazione del servizio di riscossione del contributo, a seguito della risoluzione della presente Convenzione o recesso, avrà effetto immediato, tenuto comunque conto dei tempi tecnici procedurali.
  27. L’Istituto si riserva di sospendere l’efficacia della presente Convenzione, ove l’Ente sia sottoposto a procedimento giudiziale da parte delle competenti autorità per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale.
  28. Le comunicazioni previste dal presente articolo vengono effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

  1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento UE, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute dal Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
  3. Le Parti assicurano l’utilizzo del servizio esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
  4. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
  5. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (articoli 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (articoli 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e articolo 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.
  6. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
  7. Entrambe le Parti (sia l’INPS che l’Ente), ai sensi dell’articolo 86, comma-13 bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono tenute ad informare i lavoratori e i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo in merito al trattamento oggetto della presente Convenzione, alle sue finalità e si impegnano a garantire l’esercizio dei diritti spettanti agli interessati ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE.
  8. Per le finalità di cui al precedente comma, le Parti della presente Convenzione predispongono e diffondono, ciascuna per i profili di competenza, una apposita informativa nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE.
  9. Le Parti si impegnano a collaborare nell’espletamento di eventuali attività di controllo previste per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell’ espletamento delle suddette attività.
  10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all’Interessato ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE.

Articolo 11

Entrata in vigore e durata

  1. La presente Convenzione ha efficacia dal novantesimo giorno successivo al perfezionamento della sottoscrizione della stessa. L’avvenuta effettuazione degli adempimenti amministrativi necessari per l’adeguamento delle procedure nonché l’adozione delle relative istruzioni amministrative sono comunicate attraverso la pubblicazione di specifica circolare attuativa.
  2. La medesima Convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2026 e può essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.
  3. L’Ente, ove avesse interesse alla prosecuzione del servizio per il triennio successivo, deve inoltrare all’Istituto apposita istanza di convenzionamento entro il mese di giugno 2026.
  4. Qualora pervenga la predetta istanza, la Convenzione si intende rinnovata tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) e ha efficacia sino al 31 dicembre 2029.
  5. In assenza della ricezione della predetta istanza di convenzionamento dell’Ente, la Convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
  6. L’Istituto si riserva la facoltà di disdettare il presente schema di Convenzione, con preavviso da notificare mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno sei mesi prima della data di scadenza, qualora ritenga necessario l’adozione di un nuovo testo convenzionale.

Articolo 12

Revisione e integrazioni

La presente Convenzione può essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, e con le medesime modalità previste per la sua adozione, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le Parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 13

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente Convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

Articolo 14

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Articolo 15

Oneri fiscali

Il versamento per l’imposta di bollo a carico dell’Ente deve essere effettuato mediante il modello F24 – sezione erario – codice tributo 1552. Copia dell’avvenuto pagamento deve essere trasmessa unitamente alla Convenzione debitamente sottoscritta.

Allegato 2

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazioneI
Codice contoGPA11943
Denominazione completa Debito per contributi “FONDOSANI-Fondo di Assistenza Sanitaria (SANI)” riscossi per suo conto.
Denominazione abbreviata DEB.E.B. PER CONTR FONDOSANI PER SUO CONTO 
ValiditàMese 08 Anno 2025
MovimentabilitàP10
Capitolo1U4121008

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