INPS – Circolare n. 36 del 3 aprile 2023
Eventi eccezionali del 26 novembre 2022, verificatisi nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia – Disposizioni concernenti la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 – Istruzioni contabili – Variazioni al piano dei conti
INDICE
- Premessa
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
- Soggetti interessati alla sospensione contributiva
- Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
5 Modalità di recupero dei contributi sospesi
- Istruzioni operative
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
6.1.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
6.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
6.2 Artigiani e commercianti
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
6.6 Datori di lavoro domestico
- Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito
- Sospensione dei termini sostanziali e processuali
- Istruzioni contabili
- Premessa
Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi eccezionali che hanno colpito il territorio dell’isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
Per fare fronte alla predetta emergenza, è stato emanato il decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell’isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9. Il suddetto decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022, è entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Con specifico riferimento ai territori dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, interessati dall’evento calamitoso in oggetto, il decreto-legge n. 186/2022 ha previsto appositi interventi aventi a oggetto, tra gli altri, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito formati ai sensi dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Ciò premesso, sulla base di quanto previsto dal dettato normativo, si forniscono con la presente circolare le relative indicazioni, nonché le istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto interessate.
- Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi
L’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 186/2022, prevede per i soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dalla data del 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023.
Al riguardo, si sottolinea, per completezza, che le disposizioni in oggetto sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’INPS.
Con riferimento alle quote a carico dei lavoratori, si rinvia a quanto indicato al paragrafo 3 della circolare n. 52 del 9 aprile 2020.
Si precisa altresì che, con il messaggio n. 23735 del 1° ottobre 2007, l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria (cfr. l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.
Inoltre, si evidenzia che la sospensione dei termini in commento non opera in relazione ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale, eventualmente ancora in corso nel periodo dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023 (NOTA 1).
- Soggetti interessati alla sospensione contributiva
In applicazione delle disposizioni del citato articolo 1 del decreto-legge n. 186/2022, la sospensione, decorrente dal 26 novembre 2022 (data in cui si sono verificati gli eventi eccezionali) e valevole fino al 30 giugno 2023, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano – alla medesima data del 26 novembre 2022 – la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
In particolare, destinatari della sospensione in esamesono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
– i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
– i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
– i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
La sospensione in esame è applicabile, unicamente, agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.
I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla predetta norma soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate nel territorio in trattazione. Si sottolinea altresì che la sospensione in commento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.
- Lavoratori cessati e versamento della contribuzione
Con riferimento ai possibili rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori non trattenuta dal datore di lavoro dovrà essere versata alla prima scadenza utile per il versamento della contribuzione ordinaria, successiva alla cessazione del rapporto di lavoro.
A tale fine, i datori di lavoro privati e i committenti dovranno utilizzare nel modello F24 i codici contributo ordinari (ad esempio, DM10 per i dipendenti e C10-CXX per i collaboratori iscritti alla Gestione separata).
- Modalità di recupero dei contributi sospesi
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, dovranno essere effettuati, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 186/2022, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023.
Entro la medesima data del 16 settembre 2023, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023).
Da ultimo, si rappresenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento, non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Le istruzioni operative, in ordine alla ripresa dei versamenti della contribuzione sospesa, verranno rese note con successivo messaggio.
- Istruzioni operative
Per poter usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi, i soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda, alla Struttura INPS territorialmente competente, utilizzando a tale fine il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.
Si sottolinea che potrà essere presentata un’unica domanda anche qualora la stessa, in presenza dei rispettivi requisiti, interessi diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.
L’Istituto verificherà la sussistenza dei requisiti, recuperando gli eventuali contributi indebitamente sospesi con l’applicazione dell’ordinario regime sanzionatorio.
Per quanto non previsto, si rinvia alle precedenti indicazioni fornite dall’Istituto.
6.1 Datori di lavoro con dipendenti
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dalla sospensione dei versamenti contributivi dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”, che assume il nuovo significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale verificatosi il 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022”.
Come già illustrato, i contributi previdenziali e assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023. Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, i datori di lavoro interessati inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il nuovo valore “N980” e le relative <SommeACredito> che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (modello F24) ovvero a un credito in favore del datore di lavoro o a un saldo pari a zero.
Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.
6.1.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative
La sospensione prevista dal citato decreto-legge n. 186/2022 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia UniEmens.
Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, ma avente sedi operative sia in comuni colpiti dall’evento eccezionale in oggetto che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.
Pertanto, per i suddetti datori di lavoro, la denuncia UniEmens deve essere compilata in maniera completa, vale a dire denunciando sia i lavoratori appartenenti alle unità operative colpite dall’evento alluvionale, sia quelli operanti al di fuori dei predetti territori.
Nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> della denuncia aziendale andrà esposto l’importo dei contributi sospesi con la causale “N980” relativa alle unità operative oggetto della sospensione e l’elemento <TrattQuotaLav> dovrà essere valorizzato con “S”.
Pertanto, nel caso di datori di lavoro con unica matricola e più unità produttive – all’interno e al di fuori dei territori colpiti dall’evento – permane l’obbligo di trasmissione della denuncia UniEmens, restando sospeso unicamente il versamento per i soli lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’evento calamitoso.
6.1.2 Contribuzione sospesa da versare al Fondo di Tesoreria
Con il messaggio n. 23735/2007 l’Istituto ha chiarito che la sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Nell’ipotesi di lavoratori cessati, in favore dei quali debba essere liquidato il trattamento di fine rapporto durante il periodo di sospensione, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva (ex quadro B/C), non assumendo rilievo le partite esposte a credito con la causale “N980”.
6.2 Artigiani e commercianti
Per effetto della citata norma, la sospensione dell’obbligo del versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con scadenze legali comprese tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023.
Sono pertanto comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei: contributi relativi al secondo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il IV trimestre 2022; contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il I trimestre 2023; contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2023.
La sospensione dei versamenti non opera con riferimento alle contribuzioni riferite a periodi pregressi.
Per l’acquisizione della sospensione da parte degli operatori delle Strutture INPS territorialmente competenti, la relativa funzione degli aggiornamenti online è stata integrata con il codice 73 “Evento alluvionale Ischia 2022”, che consente di inserire la segnalazione di aziende interessate dalla sospensione contributiva secondo i requisiti sopra esposti, disponibile dalla Intranet al seguente percorso: “Processi” > “Artigiani e Commercianti” > “Accesso alle applicazioni EAP (ex-As400) reingegnerizzate” > “Aggiornamenti online: Segnalazione eventi particolari” > “Registrazione evento calamitoso”.
6.3 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995
- a) Committenti
I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui all’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 186/2022 – che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza da novembre 2022 a maggio 2023 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “39”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento alluvionale del 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-Legge n. 186/2022 Art. 1. Validità dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023”.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, provvederanno entro il 31 maggio 2023 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).
Ai fini della sospensione, le aziende committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso UniEmens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.
- b) Liberi professionisti
Per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento dei seguenti contributi – sono compresi: contributi relativi al secondo acconto per l’anno 2022, contributi relativi al saldo per l’anno 2022, nonché al primo acconto per l’anno 2023.
6.4 Aziende agricole assuntrici di manodopera che versano la contribuzione agricola unificata
Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro destinatari della sospensione che hanno presentato l’istanza di sospensione saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”, che assume significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale verificatosi il 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia. Decreto-legge n. 186/2022”.
Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 dicembre 2022 | 2° trim. 2022 |
16 marzo 2023 | 3° trim. 2022 |
16 giugno 2023 | 4° trim. 2022 |
La sospensione dei versamenti opera con riferimento alle contribuzioni correnti; sono esclusi gli importi, anche se compresi nei suddetti versamenti, di competenza di trimestri pregressi.
Per i datori di lavoro che si avvalgono della sospensione degli adempimenti informativi i flussi “Posagri” riferiti ai periodi di competenza dal mese di ottobre 2022 al mese di maggio 2023 dovranno essere inviati entro il 31 agosto 2023, termine ultimo di scadenza del secondo periodo di emissione 2023. La contribuzione calcolata sui flussi riferiti ai periodi rientranti nel periodo di sospensione inviati entro la predetta data del 31 agosto 2023 non sarà gravata dalle somme accessorie.
6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti di terreni a Piccoli coloni e Compartecipanti familiari che hanno presentato l’istanza, la sospensione si applica ai seguenti versamenti:
Scadenza versamento | Contributi sospesi |
16 gennaio 2023 | Quarta rata 2022 |
La sospensione dei versamenti opera con riferimento alle contribuzioni correnti; sono esclusi gli importi, anche se compresi nella predetta rata, di competenza di annualità pregresse.
6.6 Datori di lavoro domestico
Nell’arco temporale indicato dall’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 186/2022, giunge a scadenza il pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 4° trimestre 2022 e al 1° trimestre 2023.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30 giugno 2023, ai sensi del citato decreto-legge.
- Sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito
Nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 novembre 2022, avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, l’articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 186/2022, dispone altresì la sospensione fino al 30 giugno 2023 dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 30 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 (avvisi di addebito), con la precisazione che non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’INPS.
La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 186/2022 viene stabilito che i termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento, nonché agli avvisi di addebito, sospesi ai sensi del comma 1, riprendono a decorrere dallo scadere del periodo di sospensione (nella fattispecie in esame alla data del 30 giugno 2023).
Il comma 6 del medesimo articolo 1 prevede l’applicazione, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, della disciplina prevista dall’articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 (NOTA 2).
Pertanto, a decorrere dalla pubblicazione della presente circolare e fino alla data del 30 giugno 2023, l’Istituto non procederà alla formazione e alla notifica di avvisi di addebito relativi ai periodi oggetto di sospensione.
- Sospensione dei termini sostanziali e processuali
L’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 186/2022, dispone, per i soggetti che alla data del 26 novembre 2022 erano residenti, avevano la sede legale o operativa oppure esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno, la sospensione del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, dalla medesima data del 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022.
Il decorso dei suddetti termini riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso degli stessi abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Per quanto sopra esposto, i termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta di cui agli articoli 14 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, come rideterminate secondo le indicazioni del messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, sono stati sospesi nel periodo dal 26 novembre 2022 al 31 dicembre 2022.
Il termine sospeso ha ripreso a decorrere dal 1° gennaio 2023.
Ove la decorrenza del termine abbia avuto inizio durante il periodo di sospensione, il termine ha ripreso a decorrere dalla fine del medesimo periodo.
Nel caso la notificazione rientrante nei termini di sospensione sia stata già effettuata, sono stati, comunque, sospesi per il periodo 26 novembre 2022 – 31 dicembre 2022 i termini degli adempimenti previsti e gli stessi hanno ripreso a decorrere dal 1° gennaio 2023.
- Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi sospesi in trattazione, evidenziati nelle denunce UniEmens con il codice elemento “N980”, secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 6.1 e 6.1.1 della presente circolare, si istituisce il conto GPA00164.
Il programma di ripartizione della procedura “gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni aziendali ammesse alla sospensione.
Le istruzioni contabili relative al recupero dei contributi sospesi nei confronti delle aziende, degli artigiani, dei commercianti, dei liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, delle aziende agricole e dei lavoratori agricoli autonomi e dei concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, dei datori di lavoro domestico, saranno fornite unitamente alle istruzioni amministrative.
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Note:
(1) Cfr. le circolari n. 14/2022, n. 64/2022, i messaggi n. 78/2020, n. 125/2020, n. 102/2021 e n. 318/2021.
(2) L’articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015, rubricato “Sospensione dei termini per eventi eccezionali” dispone che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
- (omissis)
- L’Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione | I |
Codice conto | GPA00164 |
Denominazione completa | Crediti per contributi sospesi alle aziende per gli eventi sismici che hanno interessato i territori dell’isola d’Ischia, nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno il 26 novembre 2022, in applicazione del dettato normativo di cui al Decreto Legge n. 186 del 03 dicembre 2022. |
Denominazione abbreviata | CRED.CON.SOSP.AZ.ISCHIA-ART.1,CO1DL186/22 |
Validità e Movimentabilità | 01/2023-S |