INPS – Circolare n. 60 del 10 luglio 2023
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023
SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le indicazioni relative alla contribuzione dovuta dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2023.
INDICE
- Premessa
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
- Riduzione degli oneri sociali
- Riduzione del costo del lavoro
- Contributi INAIL
- Salari medi provinciali
- Agevolazioni per zone tariffarie -Anno 2023
- Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
- Tabella aliquote contributive
- Premessa
Per la determinazione della contribuzione dovuta dai concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari si applicano, ai sensi del comma 785 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dell’articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Per le aliquote contributive di finanziamento si applicano le disposizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
- Aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Per l’anno 2023 continua ad applicarsi il disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 146/1997, che prevede l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell’aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali di cui all’articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006.
Pertanto, l’aliquota per l’anno 2023 risulta così determinata:
Aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 | ||
Concedente | Concessionario | Totale |
20,95% (esclusa la quota base pari a 0,11%) | 8,84% | 29,79% |
- Riduzione degli oneri sociali
Per la riduzione degli oneri sociali si applica l’articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Finanziaria 2001), come illustrato con la circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Ne consegue che per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri sono i seguenti:
Esoneri aliquote contributive | |
Assegni familiari | 0,43% |
Tutela maternità | 0,03% |
Disoccupazione | 0,34% |
- Riduzione del costo del lavoro
L’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge Finanziaria 2006), prevede l’esonero di un punto percentuale complessivo da applicarsi sulle aliquote della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
Il predetto esonero, a valere prioritariamente sull’aliquota contributiva degli assegni per il nucleo familiare, è cumulabile con quello già previsto dall’articolo 120 della legge n. 388/2000 e va applicato in caso di mancanza di capienza sulle altre aliquote contributive della citata gestione, prediligendo la maternità e la disoccupazione ed escludendo l’aliquota per il trattamento di fine rapporto, nonché quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per i concedenti, pertanto, l’esonero di un punto percentuale opera sull’aliquota della disoccupazione, come da sottostante prospetto:
Aliquota disoccupazione | 2,75% |
Esonero ex art. 1 co. 361/362, L. 266/2005 | 1,00% |
- Contributi INAIL
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono fissati, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nelle seguenti misure:
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% |
Addizionale Infortuni sul Lavoro | 3,1185% |
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione INAIL n. 176 del 2 agosto 2022, approvata con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 20 settembre 2022 (NOTA 1), per l’anno 2023, la riduzione dei premi e dei contributi di cui all’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata fissata nella misura pari al 15,17%.Tale riduzione è applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmessi dall’INAIL.
- Salari medi provinciali
Il comma 785 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 ha autenticamente interpretato l’articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, prevedendo che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (piccoli coloni, compartecipanti familiari e piccoli coltivatori diretti) e per gli iscritti alla gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1968, e dell’articolo 7 della legge n. 233/1990; la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è, quindi, il salario medio provinciale.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale determina le retribuzioni medie giornaliere valevoli annualmente per ciascuna provincia. Per l’anno 2023, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 (NOTA 2).
- Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2023
L’articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di Stabilità 2011), prevede che: “A decorrere dal 1° agosto 2010 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore agricolo”.
Le agevolazioni per zona tariffaria per l’anno 2023 risultano così quantificate:
TERRITORI | MISURA AGEVOLAZIONE | DOVUTO |
Non svantaggiati | — | 100% |
Montani | 75% | 25% |
Svantaggiati | 68% | 32% |
- Termini di scadenza dei versamenti e modalità di pagamento
I termini di scadenza per il pagamento delle quattro rate per la contribuzione relativa all’anno 2023 sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, tramite il sito istituzionale www.inps.it, potrà visualizzare la lettera contenente il dettaglio contributivo e stampare la delega di pagamento F24, accedendo al servizio online “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli coloni e CF”.
- Tabella aliquote contributive
Nell’Allegato n. 1 alla presente circolare è riportata la tabella con le aliquote contributive per i concedenti ai piccoli coloni e compartecipanti familiari in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
—
Note:
(1) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Pubblicità legale”, in data 14 ottobre 2022, numero repertorio 329/2022.
(2) Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nella sezione “Pubblicità legale”, in data 21 giugno 2023, numero repertorio 103/2023
Allegato 1
Tabella aliquote pc/cf anno 2023
Voci contributive | Totale | Concedente | Concessionario |
Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti | 29,79% | 20,95% | 8,84% |
Quota base | 0,11% | 0,11% | |
Assistenza Infortuni sul Lavoro | 10,125% | 10,125% | |
Addizionale Infortuni sul lavoro | 3,1185% | 3,1185% | |
Disoccupazione | 2,75% | 2,75% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,34% | -0,34% | |
Esonero art.1 Legge 266/2005 | -1,00% | -1,00% | |
Prestazioni economiche di malattia | 0,683% | 0,683% | |
Tutela lavoratrici madri | 0,03% | 0,03% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,03% | -0,03% | |
Assegni familiari | 0,43% | 0,43% | |
Esonero art. 120 L. 388/2000 | -0,43% | -0,43% | |
Totale | 45,2365% | 36,3965% | 8,84% |
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