INPS – Comunicato 08 ottobre 2019
Reddito e Pensione di cittadinanza – Quasi la metà delle autocertificazioni già pervenute all’Inps
Alle 8 di questa mattina, 8 ottobre, erano 264.637 le autocertificazioni integrative delle domande di Reddito o Pensione di Cittadinanza ricevuta dall’Inps in risposta agli sms inviati a quanti avevano presentato la domanda prima del 2 aprile 2019.
Si tratta del 48,87 per cento del totale, che ha già dato riscontro nei primi 2 giorni lavorativi da quando è stato messo a disposizione sul sito istituzionale il link al quale collegarsi per integrare la domanda.
Si ricorda che la necessità dell’integrazione delle domande nasce dalla circostanza che le prime richieste sono state effettuate, a partire dal 6 marzo 2019, utilizzando il modello che era stato elaborato in base a quanto prescritto dal Decreto Legge istitutivo del beneficio (D. L. 4 del 2019). Successivamente, la Legge di conversione (L. 26 del 2019) ha apportato modifiche al Decreto Legge istitutivo, chiedendo agli interessati di produrre ulteriore documentazione. Questo ha reso necessario cambiare il modello di domanda. Dal 2 aprile 2019 le domande sono state presentate secondo la nuova modulistica.
La stessa Legge ha previsto che chi aveva legittimamente presentato la domanda prima del 2 aprile continuasse comunque a percepire il beneficio fino a settembre.
Da ottobre 2019 occorre però allineare il contenuto delle dichiarazioni rese da chi ha presentato la domanda nel mese di marzo a quello previsto dalla Legge di conversione.
Gli interessati sono stati avvertiti di questa possibilità tramite sms o e-mail ai recapiti da loro indicati. Messaggi che sono stati quindi inviati non per sollecitare nuove domande, ma per consentire a chi aveva già presentato domanda a marzo di integrarla in maniera molto semplice utilizzando il collegamento telematico e, permanendo il diritto, non subire la sospensione dell’erogazione della prestazione.
Il collegamento alla pagina rimarrà sempre attivo. Solo per le domande aggiornate fino al 21 ottobre, però, sarà possibile l’elaborazione nei tempi utili per la liquidazione della rata di Rdc/Pdc spettante per la mensilità di ottobre. Per chi effettuerà l’aggiornamento dopo il 21 ottobre, la prestazione resterà sospesa sino all’acquisizione della dichiarazione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- INPS - Comunicato 01 aprile 2022 - Assegno unico e universale: completati i pagamenti di marzo per le domande pervenute entro febbraio - Da gennaio a marzo pervenute 4.177.338 domande per 6.774.199 figli
- INPS - Comunicato 26 aprile 2019 - Reddito di Cittadinanza: presentate quasi 950mila domande
- INPS - Messaggio 03 dicembre 2019, n. 4516 - Reddito di cittadinanza/Pensione di cittadinanza. Domande presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea. Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro…
- INPS - Messaggio 18 ottobre 2019, n. 3785 - Convenzione tra l’INPS e i Centri di assistenza fiscale (CAF) per l’attività di raccolta e trasmissione delle domande di Reddito di cittadinanza (RDC), di Pensione di cittadinanza (PDC) e dei modelli COM per…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 05 dicembre 2019, n. C-398/18 e C-428/18 - La normativa UE osta alla normativa di uno Stato membro che impone, come condizione di ammissibilità di un lavoratore ad una pensione anticipata, che l’importo della…
- INPS - Messaggio 28 luglio 2020, n. 2975 - Reddito e Pensione di cittadinanza - Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza (decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…