INPS – Comunicato 10 novembre 2020
Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza: due nuove guide aggiornate
Il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza sono due tra le misure più rilevanti introdotte recentemente nel nostro ordinamento in materia di inclusione sociale e sostegno al reddito.
RdC e REM hanno assunto un’importanza ancora maggiore nell’attuale contesto emergenziale, che ha reso ancora più urgenti gli interventi a beneficio delle tante categorie rese più fragili dalla pandemia.
Per aiutare gli utenti interessati a conoscere nel dettaglio questi benefici, sono ora disponibili due nuove brochure (aggiornate all’ultimo decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137) che ne illustrano le procedure, i requisiti e le modalità di accesso
Allegato 1
REDDITO E PENSIONE DI CITTADINANZA
CHE COS’È
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è una misura di contrasto alla povertà finalizzata al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale, istituita con il decreto legge n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2019).
Nel caso in cui tutti i componenti del nucleo abbiano un’età pari o superiore a 67 anni (oppure se convivono con persone in condizione di disabilità grave o non autosufficienza di età inferiore a 67 anni), il reddito di cittadinanza viene chiamato Pensione di Cittadinanza (PdC).
COME FUNZIONA
Il beneficio è erogato su una Carta di pagamento elettronica (la Carta RdC) rilasciata dal gestore del servizio (Poste Italiane SpA) ed è condizionato alla sottoscrizione:
– della Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai com-ponenti del nucleo familiare;
– del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego;
– del Patto per l’inclusione sociale presso i Comuni, nel caso in cui:
− nel nucleo non siano presenti componenti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare;
− il nucleo abbia già sottoscritto con i servizi del Comune un progetto personalizzato (ai sensi del decreto legislativo 147/2017);
− i Centri per l’impiego ravvisino la presenza di particolari criticità per cui sia difficol-toso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo.
I maggiorenni di età pari o inferiore ai 29 anni sono comunque convocati dai Centri per l’impiego per la definizione del Patto per il lavoro, anche nel caso il loro nucleo familiare abbia sottoscritto un Patto per l’inclusione sociale.
Sono esclusi da questi obblighi:
– minorenni;
– beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
– beneficiari della Pensione di Cittadinanza;
– soggetti di oltre 65 anni di età;
– soggetti con disabilità (legge 12 marzo 1999, n. 68) che comunque possono aderire vo-lontariamente al percorso di accompagnamento, all’inserimento lavorativo e all’inclu-sione sociale;
– soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi.
Possono essere esonerati dall’obbligo di iscrizione presso i Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura che si occupano di componenti familiari minori di tre anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE), coloro che frequentano corsi di formazione e i lavoratori in stato di disoccupazione (sono considerati tali anche i lavoratori con redditi annui inferiori alle soglie di esenzione fiscale).
REQUISITI
Il RdC è riconosciuto ai nuclei familiari che hanno al momento della domanda, e mantengono per tutta la durata del beneficio, congiuntamente, i seguenti requisiti:
Requisiti di cittadinanza e residenza (riferiti al solo richiedente)
Il richiedente la prestazione deve essere:
– cittadino italiano o di un Paese dell’Unione europea;
– familiare di un cittadino italiano o dell’Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
– cittadino di un paese terzo in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
– titolare di protezione internazionale.
La residenza in Italia deve essere da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale e non deve essere stato condannato in via definitiva intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta per uno dei delitti previsti negli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
Requisiti economici (riferiti all’intero nucleo familiare)
Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:
– un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro;
– un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
– un patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE: depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
− 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
− 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
− 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo).
Questi massimali sono incrementati di:
– 5.000 euro per ogni componente con disabilità;
– 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosuf-ficienza presente nel nucleo;
– un reddito familiare inferiore alla soglia annua calcolata moltiplicando il parametro della scala di equivalenza per 6.000 euro (7.560 euro in caso di Pdc; 9.360 euro se il nucleo risiede in abitazione in locazione).
Ai fini del calcolo del reddito familiare, sono detratti i trattamenti assistenziali presenti in ISEE, mentre sono sommati quelli in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).
– nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:
− autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC (con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
− navi e imbarcazioni da diporto (articolo 3, comma 1, D.lgs. n. 171/2005).
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL RDC:
Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:
– una componente a integrazione del reddito familiare → quota A;
– un contributo per l’affitto o per il mutuo → quota B, sulla base delle informazioni rilevabili dall’ISEE e dall’ISEE e autocertificate nel modello di domanda.
Quota A (importo annuo)
Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:
– 6.000 euro, in caso di RdC;
– 7.560 euro, in caso di PdC.
Dal risultato va detratto il reddito familiare riscontrato nell’ISEE di riferimento ed il valore dei trattamenti assistenziali in corso di godimento dal nucleo.
Quota B (importo annuo)
In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:
– 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di RdC;
– 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di PdC.
L’informazione relativa al canone di locazione è rilevata dalla DSU in corso di validità e, in caso di accoglimento, verificata a ogni rinnovo mensile. Ogni variazione relativa al contratto di locazione deve essere comunicata tramite nuova DSU.
In caso di mutuo, contratto per l’acquisto o per la costruzione della casa di abitazione, è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.
Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.
L’informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RDC com esteso.
La scala di equivalenza
Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo compo-nente del nucleo familiare ed è incrementato di:
– 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
– 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell’ISEE).
La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che
– si trovano in stato detentivo;
– sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.
– disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
– sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.
COMPATIBILITÀ, ISEE DIFFORME E ATTIVITÀ LAVORATIVA
Compatibilità con misure assistenziali e previdenziali
Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI e dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura concorrendo a determinare il reddito familiare, ove presenti in DSU.
ISEE: omissioni e/o difformità
L’Inps provvede a informare il richiedente nel caso in cui vengano riscontrate omissioni e/o difformità dell’ISEE rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli). Il richiedente, entro 60 giorni dalla domanda, dovrà presentare all’Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme.
Attività lavorativa
Il Reddito di cittadinanza è compatibile con l’attività lavorativa a determinate condizioni.
Nel caso in cui uno o più componenti del nucleo familiare svolgano, al momento della pre-sentazione domanda, attività lavorativa autonoma, d’impresa o subordinata, avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente ad esso è necessario, barrare l’apposito riquadro in domanda (quadro E) e comunicare il reddito presunto nell’anno di presentazione della domanda per l’attività lavorativa autonoma, quello effettivamente perce-pito nel trimestre, già concluso, precedente la presentazione della domanda per l’attività autonoma, attraverso l’apposito modello RdC/PdC – Com ridotto.
Quando al momento della domanda di RdC (presentata, per esempio, ad aprile 2020), si dichiara con modello RDC com ridotto attività subordinata, avviata a gennaio 2020, se la stessa si protrae nel corso dell’anno solare successivo 2021, occorrerà compilare il modello RdC/PdC – Com esteso con i redditi previsti per il nuovo anno, finché i redditi dell’attività lavorativa non sono correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (nell’esempio, fino alla DSU di gennaio 2022).
N.B. Nel caso di attività di lavoro autonomo o di impresa va comunicato il reddito solo se al momento della domanda si è compiuto un trimestre solare intero. Diversamente, è suffi-ciente indicare solo la data di inizio attività; 15 giorni dopo il termine del successivo trime-stre solare andrà indicato il reddito percepito in quel trimestre. Esempio: Attività di lavoro autonoma avviata a novembre 2019, domanda di RDC presen-tata a febbraio 2020. Nel modello RdC/PdC-Com ridotto andrà comunicata solo l’avvio dell’at-tività di lavoro senza indicazione del trimestre di riferimento e del reddito. Entro il 15 aprile 2020 andrà comunicato il reddito percepito nel primo trimestre 2020. La comunicazione va rinnovata con il modello RdC/PdC-Com esteso per ogni trimestre.
Se la domanda è presentata presso i CAF, i Patronati, sul sito www.inps.it o sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it, il modello RdC/PdC – Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l’apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.
Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l’apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC – Com Ridotto dovrà essere compilato e tra-smesso tramite il CAF o gli enti di Patronato solo dopo che l’Inps ha assegnato un identifi-cativo alla domanda,
La mancata compilazione del modello RdC/PdC – Com Ridotto comporta l’impossibilità per l’Inps di procedere alla definizione della domanda.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
Il Modello RdC/PdC – Com
I beneficiari di RdC/PdC devono comunicare all’Inps, tramite il modello RdC/PdC Esteso, qualunque variazione che incida sui requisiti dichiarati per l’accesso alla pre-stazione:
– le variazioni della situazione lavorativa (avvio di un’attività di lavoro dipen-dente, autonomo e di impresa individuale o di partecipazione, anche se svolta all’estero, intervenute in corso di fruizione del RdC/PdC), entro 30 giorni dalla variazione pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d’impresa, la co-municazione concerne l’avvio dell’attività, che deve essere rinnovata trimestral-mente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno solare, con l’indicazione del reddito percepito nel trimestre stesso.
– le dimissioni volontarie dal lavoro (fatte salve quelle per giusta causa) di uno o più membri del nucleo o il venir meno di tale condizione;
– la presenza nel nucleo familiare (intervenuta successivamente alla domanda), di compo-nenti in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero;
– il reddito da lavoro subordinato presunto per l’anno solare successivo, qualora l’attività di lavoro già comunicata si protragga nel corso di tale anno;
– ogni variazione patrimoniale, entro 15 giorni, che comporti la perdita del requisito relativo al patrimonio immobiliare e al possesso di beni durevoli nonché al patrimonio mobiliare derivante dall’acquisizione di somme a seguito di donazioni, vincite, succes-sioni.
Per queste comunicazioni obbligatorie occorre utilizzare il modulo SR181.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese fino alla fine dello stesso:
– presso Poste Italiane;
– in modalità telematica, accedendo tramite SPID al portale www.redditodicittadi-nanza.gov.it;
– presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF) o i patronati.
– in modalità telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
Le informazioni richieste al momento di compilazione della domanda sono quelle del modello SR180
DECORRENZA E DURATA DEL BENEFICIO
Il Reddito di Cittadinanza decorre dal mese successivo a quello di presentazione della do-manda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rin-novato, previa sospensione di un mese presentando la nuova domanda già a partire dal mese solare successivo a quello di erogazione della diciottesima mensilità.
Non è prevista alcuna sospensione nel caso della Pensione di Cittadinanza che, pertanto, si prosegue in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. Si ricorda che l’attestazione Isee ordinaria scade il 31 dicembre dell’anno di presentazione, pertanto, è ne-cessario presentare una nuova DSU alla scadenza, per continuare a godere del beneficio.
In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d’età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.
UTILIZZO CARTA
La Carta consente di:
– effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei fami-liari composti da un singolo individuo (incrementato in base alla scala di equivalenza, che tiene conto del numero di componenti il nucleo, ed ha un valore massimo di 2,2);
– effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
– pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).
La carta consente inoltre l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie (giochi, armi: l’elenco completo è disponibile nel Decreto ministeriale 19 aprile 2019, consultabile sul sito del Ministero del lavoro)
Resta fermo il divieto dell’utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità.
Info su www.inps.it
Allegato 2
REDDITO DI EMERGENZA
CHE COS’È
Il Reddito di Emergenza (Rem DL34) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto legge n. 34/2020 (articolo 82) in favore dei nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Successivamente (decreto legge 14 agosto 2020, n. 104) è stata introdotta la possibilità di richiedere un’ulteriore mensilità di Rem (Rem DL104), indipendentemente dall’avere già richiesto, ed eventualmente ottenuto, il beneficio precedente. In questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di maggio 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.
Infine, il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, ha previsto due ulteriori quote per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio in questo caso (Rem DL 137) viene riconosciuto:
– d’ufficio, quindi senza bisogno di presentare domanda, per i nuclei familiari già benefi-ciari del Rem DL104;
– a domanda, per i nuclei che non hanno mai beneficiato del Rem (perché non hanno presentato domanda o perché non è stato loro riconosciuto) oppure hanno ottenuto solo il Rem DL34.
Anche in questo caso il valore del reddito familiare, verificato con riferimento al mese di settembre 2020, deve essere inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio stesso.
REQUISITI
Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti (articolo 82, commi 2, 3 e 6 della legge n. 34/2020):
- a) residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo com-ponente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020 (per il Rem D.L. 34), di maggio 2020 (per il Rem D.L. 104) e per settembre 2020 (per il Rem D.L. 137) , inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio potenziale spettante in base alla composizione del nucleo;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare (con riferimento all’anno 2019) infe-riore a 10.000 euro. La soglia è accresciuta di 5.000 euro:
– per ogni componente successivo al primo (fino a un massimo di 20.000 euro);
– in presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini ISEE;
- d) un valore ISEE, attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore a 15.000 euro.
I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presenta-zione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445/2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre alle eventuali sanzioni previste dalla legge.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’Inps nella DSU valida al mo-mento della presentazione della domanda.
LA VERIFICA DEL DIRITTO AL REM:
– Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiara-zione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida, ai fini della richiesta del be-neficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
– Il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del DPCM n. 159/2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
– Il reddito familiare è riferito alla mensilità di aprile 2020 (per il Rem D.L. 34), di maggio 2020 (per il Rem D.L. 104) e per settembre 2020 (per il Rem D.L. 137), secondo il principio di cassa, ed è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del DPCM n. 159 del 2013.
– Il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159 del 2013.
Per la verifica della sussistenza del requisito del reddito familiare, il valore soglia è così determinato:
400 euro X valore della scala di equivalenza
Tale valore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:
− 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
− 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in con-dizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.
INCOMPATIBILITÀ
Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che perce-piscono o hanno percepito una delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 (articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ovvero in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto; articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; articoli 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 104/2020; articoli 15 e 17 del decreto-legge n. 137/2020).
Si tratta delle indennità riconosciute ai:
− lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps;
− liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
− lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
− lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
− lavoratori dello spettacolo;
− lavoratori agricoli;
− lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
− lavoratori intermittenti;
− lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
− incaricati alle vendite a domicilio;
− lavoratori domestici;
− lavoratori marittimi;
− lavoratori dello sport.
Il REm, inoltre, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda:
- a) titolari di pensione diretta o indiretta (ad eccezione dell’assegno ordinario di invali-dità);
- b) titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o per i quali sia stato richiesto l’intervento del FIS, la verifica del requisito viene effettuata sulla base della retri-buzione teorica del lavoratore, desumibile dalle denunce aziendali; tale retribuzione tiene conto delle voci retributive fisse.
- c) percettori di Reddito o Pensione di Cittadinanza.
QUANDO E COME PRESENTARE DOMANDA
La domanda di Rem DL34 poteva essere presentata entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, successivamente prorogato al 31 luglio 2020.
La domanda per l’ulteriore mensilità aggiuntiva di Rem DL104 poteva essere presentata dal 15 settembre 2020 al 15 ottobre 2020.
La domanda di Rem DL137, infine, può essere presentata a partire dal 10 novembre 2020 ed entro il termine perentorio del 30 novembre 2020.
La domanda potrà essere presentata attraverso i seguenti canali:
– online, dal sito www.inps.it, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);
– tramite i servizi offerti dai CAF e dai Patronati.
IMPORTO DEL BENEFICIO
L’importo mensile del REm è determinato moltiplicando il valore della scala di equivalenza per 400 euro.
Il valore della scala di equivalenza, pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare, è incrementato di:
– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;
– 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in con-dizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a 800 euro men-sili, elevabili a 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti.
Esempio:
componenti nucleo familiare | Scala di equivalenza | Importo Rem |
---|---|---|
3 (2 maggiorenni, 1 minorenne) | 1,6 | 400 x 1,6 = 640 euro |
4 (tutti maggiorenni, un disabile grave) | 2,2 | 400 x 2,2 = 880 euro* |
* in questo caso, dal momento che il limite massimo della scala di equivalenza è pari a 2,1, l’importo mensile viene ridotto a 840 euro |
Esempi di calcolo del valore massimo di reddito familiare compatibile con il Rem:
Composizione del nucleo | Scala di equivalenza | Soglia del reddito familiare ad aprile 2020 |
---|---|---|
Un adulto | 1 | 400 euro |
Due adulti | 1.4 | 560 euro |
Due adulti e un minorenne | 1.6 | 640 euro |
Due adulti e due minorenni | 1.8 | 720 euro |
Tre adulti e due minorenni | 2* | 800 euro |
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni | 2,1** | 840 euro |
* La scala di equivalenza teorica, pari a 2.2, è abbattuta a 2
** La scala di equivalenza teorica, pari a 2,4, è abbattuta a 2.1, in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.
DURATA DEL BENEFICIO
Una volta verificata la sussistenza di tutti i requisiti di legge, il Rem DL34 e il Rem DL137 sono erogati per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda.
Diversamente, il Rem DL104 è erogato per tre mensilità.
Info su www.inps.it
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