INPS – Messaggio 01 ottobre 2013, n. 15570
Riconoscimento benefici contributivi alle Cooperative ex legge L.240/84. Interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche.
Premessa
Il decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 ha introdotto con l’articolo 32, comma 7-ter, una norma di interpretazione autentica dell’articolo 9, comma 5, della legge11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche.
La suddetta norma conferma, in gran parte, le disposizioni già emanate dall’Istituto per la concessione dei benefici contributivi previsti per le zone montane e svantaggiate a favore delle cooperative ex Legge n. 240/84, così come espresse dal messaggio n. 6613 del 3 marzo 2006 e poi ulteriormente chiariti dai messaggi 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012.
Al riguardo si afferma, infatti, che “il pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi in misura ridotta è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone montane o svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zona di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa”.
I principi introdotti dalla norma di interpretazione autentica.
L’articolo 32, comma 7 ter, della Legge n. 98 del 2013, introduce sostanzialmente i seguenti principi:
– alle cooperative di trasformazione e loro consorzi di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, qualora le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione avvengano in territori non classificati montani o svantaggiati ai sensi delle vigenti disposizioni, sono concesse le stesse riduzioni contributive di cui all’articolo 9, comma 5, della legge11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche, spettanti ai soci che coltivano o allevano il prodotto in zone montane o svantaggiate e successivamente conferito alle cooperative medesime;
– la modalità di calcolo, ai fini della determinazione della misura delle riduzioni contributive spettanti alle cooperative, è definita secondo il metodo della proporzionalità tra quantità di prodotto coltivato o allevato dai singoli soci e successivamente conferito e quantità dello stesso prodotto effettivamente trasformato;
– ai fini della formazione della percentuale di contribuzione agevolata spettante alle cooperative concorre anche il prodotto coltivato o allevato dai soci che si avvalgano di eventuali contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile stipulati in zona di montagna o in zone svantaggiate;
– non si dà luogo ad eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente all’entrata in vigore della norma interpretativa.
Nel silenzio della norma di interpretazione, si ritiene che nessun principio innovativo è stato introdotto in merito ai criteri di determinazione delle quantità di prodotto che danno origine alla spettanza delle agevolazioni contributive.
Pertanto, ai fini della definizione quantitativa degli elementi della proporzionalità di cui al punto 2) sopra elencato, è da considerarsi pienamente operante il criterio della congruità del fabbisogno di manodopera occorrente per quella parte di attività (trasformazione, manipolazione e commercializzazione) che mancando il vincolo associativo sarebbe stata svolta dal socio stesso.
Istruzioni operative
Per quanto sopra esposto, ai fini del corretto riconoscimento delle riduzioni contributive e dei relativi controlli, si confermano integralmente le disposizioni fornite con i messaggi n. 8594 del 18 maggio 2012 e 20771 del 17 dicembre 2012, con l’unica eccezione della frase contenuta nel messaggio 8594/2012 “I citati benefici non spettano, in ogni caso, per i prodotti che, benché conferiti direttamente dai soci della cooperativa, provengono da soggetti terzi, in virtù di contratti di tipo associativo con il socio della cooperativa, ma estranei al rapporto societario”, che qui si intende, per effetto della norma di interpretazione autentica, definitivamente superata.
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